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Da oltre un mese il nuovo Accordo Stato-Regioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma alcune sfumatura ancora faticano ad essere assimilate dagli addetti del settore. A cura di Matteo Fadenti
Ormai, da più di un mese il nuovo accordo stato regioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Già con la prima circolazione delle bozze “definitive” si è scritto e detto molto. Dall’approvazione in conferenza Stato Regioni alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si sono scritti diversi articoli e si sono tenuti numerosi corsi, seminari, webinar per spiegarne i contenuti.
In questo articolo, non si riprenderanno quindi tutti i contenuti dell’ASR 17/04/2025, ma si andrà ad approfondire alcune novità, che ancora oggi, ci si è resi conto che non sono ben chiare o comunque ben recepite da alcuni addetti del settore.
Per chiunque fosse a digiuno dei contenuti base, si consiglia la lettura diretta dell’Accordo stesso e soprattutto la visione delle linee guida applicative e dei riassunti di Aifos, scaricabili dal sito.
Andando in ordine casuale, ecco alcune novità da tenere in considerazione (novità che anche gli RSPP devono ben conoscere, dovendo spesso organizzare o per lo meno consigliare i datori di lavoro sulla formazione da svolgere).
Innanzi tutto, i soggetti formatori. Secondo il nuovo ASR questi sono essenzialmente di tre tipi: istituzionali, accreditati ed altri soggetti. Tra gli altri soggetti, ad esempio, ci sono le associazioni sindacali di datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Aifos, rientra tra queste.
Oltre a questi, anche il Datore di Lavoro può essere soggetto formatore, ma solamente per i corsi Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
Inoltre, il datore di lavoro, potrà organizzare corsi solamente dedicati per la propria azienda, non potranno esserci corsi interaziendali con soggetto formatore il datore di lavoro.
Gli Organismi Paritetici e le Associazioni Sindacali possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione.
Un’altra novità è relativa ai documenti da preparare per ogni corso. Infatti, per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi minimi:
I verbali possono essere su supporto cartaceo o elettronico.
I test finali possono essere a risposta multipla (minimo tre scelte e non vero/falso) oppure possono essere dei colloqui (in cui bisogna indicare in modo scritto le domande poste).
Per i test a domanda multipla dovranno esserci almeno 30 domande per i corsi completi e almeno 10 per quelli di aggiornamento.
Per ogni corso, oltre al test finale, dovrà essere eseguito il test di gradimento.
Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso - e contenente i seguenti elementi minimi:
L’accordo indica che il soggetto formatore dovrà rilasciare l’attestato al partecipante, il che vuol dire che nessun datore di lavoro potrà rifiutarsi di dare copia o l’originale degli attestati relativi ai corsi frequentati.
Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione «Fascicolo del corso». I contenuti del fascicolo sono:
Quando il datore di lavoro è soggetto formatore per i corsi dei propri dipendenti, preposti e dirigenti, ha diritto a delle semplificazioni su tutta la documentazione da creare. Nello specifico, come indicato nella parte IV degli ASR, può evitare di produrre in pratica quasi tutta la documentazione ad eccezione di: registro presenze, test finale e di gradimento e la documentazione inerente alla verifica dell’efficacia formativa.
L’accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale (24/05/2025), mentre l’obbligo per il corso per datore di lavoro scatta 24 mesi dopo.
Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione:
Ovviamente le nuove regole non riguardano la totalità dei corsi sulla sicurezza sul lavoro, ma sono esclusi tutti quei corsi che hanno una loro norma specifica, come ad esempio: CORSO RLS, CORSO ANTINCENDIO, CORSO PRIMO SOCCORSO, CORSO FUNI, CORSO SEGNALETICA STRADALE, CORSO PONTEGGI. Per ognuno di questi corsi esistono norme dedicate che indicano esattamente le regole di erogazione.
I corsi trattati dall’accordo, invece, sono: corso formazione lavoratori (generale e specifico), preposti, dirigenti, ASPP e RSPP, datore di lavoro, datore di lavoro RSPP, spazi confinati, attrezzature, Coordinatori per la sicurezza.
Uno dei corsi interessati da modifiche rispetto al precedente accordo è il corso preposti. Questo corso è passato da 8 a 12 ore con un aggiornamento biennale da 6 ore. Se un preposto ha eseguito il corso da più di 2 anni dalla pubblicazione dell’ASR, deve effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi.
Una delle più grandi novità dell’accordo è rappresentata dal corso per datore di lavoro. Tutti i datori di lavoro dovranno svolgere un corso base di 16 ore (che si può svolgere in presenza, videoconferenza e e-learning) ed un corso aggiuntivo di 6 ore dedicato a tutti i datori di lavoro di imprese che lavorano in cantieri edili (NB non solo imprese edili ma ogni tipo di impresa che lavora in un cantiere titolo IV).
Se poi un datore di lavoro vuole svolgere il ruolo di datore di lavoro RSPP, dovrà effettuare un ulteriore corso di 8 ore ed eventuali integrazioni di 12ore per il settore della pesca e 16 ore per i settori di edilizia, agricoltura, chimico e petrolchimico.
Ovviamente, i datori di lavoro che con il vecchio accordo, avevamo svolto il corso Datore di Lavoro RSPP, non dovranno svolgere la “nuova” formazione per datore di lavoro, ma dovranno svolgere solamente l’aggiornamento alla scadenza dei 5 anni.
Un nuovo obbligo introdotto nell’ASR è quello di testare con apposito test di comprensione della lingua italiana i lavoratori stranieri, prima di una formazione. Se il test di comprensione viene superato, il lavoratore può essere formato in italiano. Viceversa, il lavoratore dovrà essere formato con l’aiuto di un traduttore o di un mediatore culturale.
Tutti i docenti dei corsi dovranno possedere i requisiti per i formatori previsti dal DM 6 marzo 2013. Per le parti pratiche di spazi confinati ed attrezzature, oltre a questi requisiti, il docente dovrà avere anche esperienza pratica triennale. Tale esperienza, salvo future diverse indicazioni da parte del legislatore, può dimostrare di averla anche con l’attività di addestramento e formazione pratica tenuta come docente / addestratore da almeno 3 anni.
Una grande novità è che nel nuovo ASR è stata tolta l’indicazione di formare i lavoratori entro 60 giorni dalla data di assunzione. In verità, anche nel vecchio accordo, tale indicazione, diventata nel tempo una prassi operativa, era indicata in modo transitorio. Oggi, con il nuovo ASR, un neo assunto dovrà essere formato immediatamente all’atto dell’assunzione o prima. Nessun lavoratore senza formazione potrà essere esposto ai rischi lavorativi.
Oltre al test finale post corso, il nuovo ASR prevede che dopo 6 mesi o 1 anno, venga eseguita la verifica dell’efficacia formativa, attraverso dei sistemi come: analisi infortunistica e dei near miss, somministrazione questionari con domande a risposta multipla, utilizzo check list per la valutazione dei comportamenti.
Questi sistemi si possono utilizzare anche insieme, per avere una visione più estesa e completa. Sicuramente, se utilizzata bene, la verifica dell’efficacia è uno strumento molto importante per la prevenzione di incidenti ed infortuni nonché malattie professionali.
Nel caso una formazione dovesse risultare poco efficace o non efficace, si può intervenire in vari modi: ripetendo la formazione, effettuando specifici break formativi, effettuando addestramento ed informative mirati, ecc.
L’aggiornamento dei corsi attrezzature si può svolgere solamente in presenza, ed essendo una formazione pratica, il rapporto docente allievi deve essere 1:6.
Salvo future indicazioni del legislatore, la Circolare del Ministero del Lavoro che prevedeva la possibilità di erogare i corsi di aggiornamento con 24 partecipanti in aula, non è citata nelle «disposizioni transitorie», che fanno salvi per 1 anno dall’entrata in vigore solo gli Accordi precedenti. Ragionevolmente, quindi, la Circolare perde efficacia dall’entrata in vigore dell’Accordo anche per i corsi avviati ai sensi della vecchia normativa.
Tra le attrezzature di lavoro, vengono incluse anche le macchine raccogli frutta ed il carroponte. Ricordiamo che vengono indicate diverse tipologie di carroponte e tra queste potrebbero rientrare anche le gru a bandiera (nel carroponte a cavalletto).
Sempre parlando di attrezzature, rispetto al vecchio ASR, è stato tolto il limite di 6000 Kg per gli escavatori, quindi, rientrano nella formazione normata anche i cosiddetti Mini Escavatori.
Il nuovo accordo prevede anche che un corso abbia una valenza per 10 anni, ovvero entro questa durata un corso “scaduto” può essere aggiornato. Dopo i 10 anni dalla scadenza non si può più aggiornare ma va rifatto da capo.
Questione molto importante per tutti gli RSPP ed ASPP è che viene confermato con il nuovo accordo, il concetto del quinquennio mobile.
Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, infatti, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Questo comporta il fatto che la formazione di aggiornamento deve essere continua nel tempo e non si possono aspettare i 5 anni per poter effettuare le ore di aggiornamento tutte insieme.
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.00
Tel. 030 6595031
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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