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Quale documentazione va fornita al Committente/RUP ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva? Un approfondimento a cura di Stefano Farina, Consigliere nazionale AiFOS
Nell’ambito organizzativo dei cantieri, sempre più spesso, in base a valutazioni economiche e gestionali, si opta per il mero trasporto di materiali o attrezzature con l’utilizzo di elicotteri.
A volte sorge il dubbio su quale sia la documentazione che va fornita al Committente/RUP ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva relativamente all’impiego di questa attrezzatura per il solo trasporto (differente è l’ambito della posa dei materiali nel luogo di installazione).
Tralasciando quelli che sono gli aspetti autorizzativi del volo, il piano di volo stesso ed i requisiti dell’azienda che effettua l’attività, cerchiamo di comprendere normativamente quali sono gli obblighi rispetto alla sicurezza sul lavoro ed alla documentazione relativa all’attività medesima.
Diversi sono gli aspetti normativi esistenti e che risultano comunque connessi tra di loro, in particolare:
Dalla lettura della normativa sopra riportata relativamente alla fattispecie in esame, che sottolineo essere il solo trasporto in cantiere di materiale o di un’attrezzatura con l’utilizzo di un elicottero e deposito del materiale/attrezzatura a piè d’opera, non si rientra nemmeno nelle previsioni di nolo a caldo, ma esclusivamente di “mera fornitura”.
A tal proposito si cita anche un vecchio documento messo a disposizione dall’Ordine degli Ingegneri di Brescia nel quale viene approfondita proprio la tematica relativa alla mera fornitura, ovvero “La mera fornitura di materiali e/o attrezzature si ha quando il fornitore li trasporta in cantiere (con mezzi propri o per il tramite di un trasportatore) e si limita a depositarli a piè d’opera, ossia nel posto indicatogli, senza alcuna attività di posa in opera”.
Ma gli aspetti più importanti e vincolanti, nonché il chiarimento più importante per quanto attiene questo argomento, deriva dalla lettura della Nota Circolare 10 febbraio 2016, n. 2597 – Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Partenza Roma, 10/02/2016 - Prot. 37 / 0002597 / MA007.A001.10742 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva -Divisione III – Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica), nella quale vengono forniti chiarimenti relativamente alla fornitura di calcestruzzo in cantiere e che nei suoi contenuti, approfondisce la tematica di nostro interesse.
In particolare, tale Nota [1] ripercorre quelli che sono gli aspetti normativi e giunge alla conclusione che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del POS, per effetto dell’art. 96, comma 1 bis, sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26, comma 3-bis. fermi restando comunque per tali aziende gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
In conclusione, per quanto attiene la mera fornitura di un’attrezzatura portata in quota con l’elicottero, a meno che all’interno del PSC o degli altri documenti contrattuali non vi sia una specifica e dettagliata indicazione in merito agli obblighi documentali aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente,
[1] Con la presente nota si forniscono chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
Il d.lgs. n. 81/2008, negli artt. 26 e 96, ha preso in considerazione le mere forniture di materiali ed attrezzature. In particolare l’art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b)”.
Il successivo comma 1-bis del medesimo art. 96 ha precisato che “la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26” con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
L’art. 26, comma 3-bis, del decreto in parola, ha stabilito che l’obbligo di redazione del DUVRI (di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo) non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”.
Dalla lettura coordinata dei due articoli citati del d.lgs. n. 81/2008 si desume che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del POS, per effetto dell’art. 96, comma 1 bis, sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26, comma 3-bis. fermi restando comunque per tali aziende gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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