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29 ottobre 2024

Interventi e commenti

Cantieri temporanei o mobili: disciplina normativa nell’utilizzo dell’elicottero per il mero trasporto di attrezzature in quota

Quale documentazione va fornita al Committente/RUP ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva? Un approfondimento a cura di Stefano Farina, Consigliere nazionale AiFOS

Cantieri temporanei o mobili: disciplina normativa nell’utilizzo dell’elicottero per il mero trasporto di attrezzature in quota

Nell’ambito organizzativo dei cantieri, sempre più spesso, in base a valutazioni economiche e gestionali, si opta per il mero trasporto di materiali o attrezzature con l’utilizzo di elicotteri.
A volte sorge il dubbio su quale sia la documentazione che va fornita al Committente/RUP ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva relativamente all’impiego di questa attrezzatura per il solo trasporto (differente è l’ambito della posa dei materiali nel luogo di installazione).

Tralasciando quelli che sono gli aspetti autorizzativi del volo, il piano di volo stesso ed i requisiti dell’azienda che effettua l’attività, cerchiamo di comprendere normativamente quali sono gli obblighi rispetto alla sicurezza sul lavoro ed alla documentazione relativa all’attività medesima.

Diversi sono gli aspetti normativi esistenti e che risultano comunque connessi tra di loro, in particolare:

  • il D.Lgs. 36/2023 (applicabile esclusivamente ai contratti pubblici) all’articolo 119 (subappalto) definisce il subappalto come “contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto” e precisa che “costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”;
  • il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 90 (Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori) al comma 9, lettera a) prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo verifichino l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
  • il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) al comma 1, lettera g) prevede che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h);
  • il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) al comma 1-bis indica che la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. (comma introdotto dall'art. 64 del d.lgs. n. 106 del 2009).

 

Dalla lettura della normativa sopra riportata relativamente alla fattispecie in esame, che sottolineo essere il solo trasporto in cantiere di materiale o di un’attrezzatura con l’utilizzo di un elicottero e deposito del materiale/attrezzatura a piè d’opera, non si rientra nemmeno nelle previsioni di nolo a caldo, ma esclusivamente di “mera fornitura”.

A tal proposito si cita anche un vecchio documento messo a disposizione dall’Ordine degli Ingegneri di Brescia nel quale viene approfondita proprio la tematica relativa alla mera fornitura, ovvero “La mera fornitura di materiali e/o attrezzature si ha quando il fornitore li trasporta in cantiere (con mezzi propri o per il tramite di un trasportatore) e si limita a depositarli a piè d’opera, ossia nel posto indicatogli, senza alcuna attività di posa in opera”.

Ma gli aspetti più importanti e vincolanti, nonché il chiarimento più importante per quanto attiene questo argomento, deriva dalla lettura della Nota Circolare 10 febbraio 2016, n. 2597 – Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Partenza Roma, 10/02/2016 - Prot. 37 / 0002597 / MA007.A001.10742 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività Ispettiva -Divisione III – Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica), nella quale vengono forniti chiarimenti relativamente alla fornitura di calcestruzzo in cantiere e che nei suoi contenuti, approfondisce la tematica di nostro interesse.

In particolare, tale Nota [1] ripercorre quelli che sono gli aspetti normativi e giunge alla conclusione che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del POS, per effetto dell’art. 96, comma 1 bis, sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26, comma 3-bis. fermi restando comunque per tali aziende gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

In conclusione, per quanto attiene la mera fornitura di un’attrezzatura portata in quota con l’elicottero, a meno che all’interno del PSC o degli altri documenti contrattuali non vi sia una specifica e dettagliata indicazione in merito agli obblighi documentali aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente,

  • non si rientra nella disciplina di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e dei relativi obblighi;
  • non si rientra negli obblighi di cui all’articolo 90 comma 9 lettera a) (verifica idoneità tecnico professionale di cui all’allegato XVII) in quanto è chiaro che non si tratti di attività eseguita da impresa affidataria, impresa esecutrice od attività eseguita da un lavoratore autonomo;
  • non si rientra in quanto previsto dall’art. 96 comma 1, lettera h);
  • non si rientra in quanto previsto dall’art. 26 comma 3 (redazione DUVRI);
  • risulta necessario il rispetto degli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

 


[1] Con la presente nota si forniscono chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).

Il d.lgs. n. 81/2008, negli artt. 26 e 96, ha preso in considerazione le mere forniture di materiali ed attrezzature. In particolare l’art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b)”.

Il successivo comma 1-bis del medesimo art. 96 ha precisato che “la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26” con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

L’art. 26, comma 3-bis, del decreto in parola, ha stabilito che l’obbligo di redazione del DUVRI (di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo) non si applica “ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”.

Dalla lettura coordinata dei due articoli citati del d.lgs. n. 81/2008 si desume che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del POS, per effetto dell’art. 96, comma 1 bis, sia dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26, comma 3-bis. fermi restando comunque per tali aziende gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

 

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