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Il quadro che emerge dalla lettura dell'ormai nota bozza "definitiva". Di Matteo Fadenti
Come tutti sanno, in quest’ultimo periodo, sta circolando la bozza (sembrerebbe definitiva) del nuovo, prossimo, Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ovviamente nella formazione oggetto di intervento da parte dell'Accordo c’è anche la formazione degli RSPP / ASPP e dei Datori di Lavoro RSPP. Se per i primi non ci sono grandi novità, per i secondi cambia molto, anche a seguito dell’introduzione dell’obbligo di formazione del datore di lavoro.
Partendo dagli RSPP / ASPP la strutturazione del corso rimane essenzialmente la stessa, ovvero:
Sono poi previsti i moduli di specializzazione per il modulo B, che sono:
Tutti questi moduli specifici possono essere svolti solamente in presenza o videoconferenza ma non in e-learning.
Una parte relativamente nuova, che magari veniva già svolta ma che ora è messa nero su bianco sull'Accordo, è il fatto che i test finali dei vari moduli devono contenere almeno 30 domane. Ed inoltre, è obbligatorio far svolgere il test del gradimento del corso a fine formazione.
La grande innovazione presentata dal nuovo Accordo, che riguarda anche i corsi RSPP / ASPP è la verifica dell’efficacia da svolgersi dopo 6 mesi o 1 anno dall’erogazione del corso.
Gli aggiornamenti rimarranno 20 ore da raccogliere nei 5 anni per gli ASPP e 40 ore nei 5 anni per gli RSPP. Questi crediti di aggiornamento si potranno raccogliere tramite corsi in presenza, in videoconferenza, in e-learning o tramite seminari e convegni. Anche in questo caso sarà necessaria la verifica dell’efficacia.
Come nel presente accordo, anche quello futuro avrà un elenco di percorsi di laurea che esonerano dai moduli A e B, mentre è stato aggiunto che coloro che abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno 5 anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, sono esonerati sia dai moduli A e B che dal C.
Ciò che cambia maggiormente è il tema legato agli RSPP datori di lavoro. Questo perché tutti i datori di lavoro, di qualsiasi settore, entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, dovranno svolgere un corso per datori di lavoro di 16 ore. Corso che potrà essere svolto sia in presenza, che in videoconferenza che in e-learning.
A questo modulo base di 16 ore va aggiunto un modulo di 6 ore (sempre fruibile in presenza, videoconferenza o e-learning) dedicato ai datori di lavoro delle imprese che lavorano presso i cantieri.
L’aggiornamento sarà di 6 ore in 5 anni da raccogliersi sempre tramite corsi in presenza, videoconferenza, e-learning e seminari / convegni.
Anche in questo caso è prevista la verifica dell’efficacia dopo 6 mesi o 1 anno.
Ovviamente, chi, all’entrata in vigore dell'Accordo, avrà già svolto il corso di datore di lavoro RSPP, sarà esonerato dal dover frequentare il corso per datori di lavoro.
Quindi, una volta che un datore di lavoro ha eseguito il corso sopra descritto, nel caso volesse svolgere il ruolo di RSPP DDL, dovrà svolgere un ulteriore modulo comune di 8 ore, in presenza o videoconferenza (non in e-learning).
Inoltre, se un datore di lavoro RSPP lavora nei settori agricoltura, pesca, chimico e petrolchimico e costruzioni, dovrà svolgere dei moduli aggiuntivi:
In pratica, rispetto a quanto accade oggi con i corsi DDL RSPP, un datore che svolge la funzione di RSPP in un ufficio o in un negozio (o in qualsiasi altra attività a rischio basso) non dovrà più svolgere una formazione di 16 ore, bensì una formazione di 16+8= 24 ore.
Mentre invece un datore di lavoro RSPP di settori come l’edilizia, sono passati dalle 48 attuali ore alle 46 del nuovo Accordo. Anche attività artigianali, che oggi sono considerate a rischio alto, passeranno da 48 ore a 24 o a massimo 30 se entrano nei cantieri edili.
In pratica i settori in cui avvengono i maggior numeri di infortuni hanno ricevuto uno sconto sulle ore di formazione, quelli in cui non avvengono infortuni, un aumento sostanziale delle ore.
Queste stranezze si associano alla stranezza peggiore: infatti, rimane il fatto, che un datore di lavoro RSPP può essere docente, nell’ambito della propria azienda e solo per i propri lavoratori, dei corsi sicurezza lavoratori, preposti e dirigenti.
Questo aspetto va a sminuire totalmente la professionalità dei formatori, che per poter tenere docenze per tutti i corsi presenti nell’accordo, dovranno rispettare in prima battuta i requisiti del D.I. 06/03/2013 ed ulteriori specifiche per alcuni corsi (es spazi confinati o attrezzature).
Probabilmente questo aspetto deriva dalla solita sbagliatissima interpretazione che si dà alla formazione, ovvero: si fa confusione tra formazione ed addestramento.
È normale che un datore faccia addestramento al proprio personale, ed una delle figure più adatte a farlo. È impensabile, invece, che un comune datore di lavoro, svolgendo un corso per datori e poi per datori RSPP, sia in grado e sviluppi le conoscenze tecniche per fare formazione sulla sicurezza. Il rischio è che si creino situazioni di formazioni svolte sulla carta e mai nella realtà.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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