• Registrati
  • Accedi
  • Iscriviti alla Newsletter
  • I miei corsi

Logo-payoff-RGB.png
Logo-Sistema-Impresa-no-sfondo-188x82.png      Logo_RPA_Legge_4-2013_rev2024.png     Logo_EBITEN_mod_CM.jpg
menu
  • HOME
  • ASSOCIAZIONE
  • REGISTRI
  • FORMAZIONE
  • E-Learning
  • EVENTI
  • NEWS
  • CONTATTI
  • AREA RISERVATA SOCI
  • ISCRIZIONI - RINNOVI
menu
  • Mondo AiFOS
    • Le nostre attività
    • CFA e soci
    • Noi e voi
  • Approfondimenti
    • Documenti
    • Interventi e commenti
    • Europa e mondo
  • Normativa
  • Pubblicazioni
    • Quaderni
    • Editoria AiFOS
    • Libri segnalati
  • Dicono di noi

/ News / Approfondimenti / Interventi e commenti

18 luglio 2024

Interventi e commenti

Come potrà cambiare nel prossimo futuro il D. Lgs. 81/08?

Da Matteo Fadenti, vicepresidente AiFOS, un rapporto sulle proposte avanzate dall'associazione e sul lavoro svolto al tavolo con il Ministero del Lavoro

Come potrà cambiare nel prossimo futuro il D. Lgs. 81/08?

Nel prossimo periodo, saranno tante le novità normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro che interesseranno noi RSPP. Sicuramente ad ottobre entrerà in vigore la patente a punti per le imprese dell’edilizia (o comunque per tutte le imprese che entrano nei cantieri), così come molto probabilmente questo autunno (salvo stravolgimenti della conferenza delle Regioni) avremo i nuovi Accordi Stato Regioni.

Al di là di questo, il Ministero del Lavoro ha aperto da circa un anno, il confronto, attraverso dei tavoli tecnici, con le associazioni del settore sicurezza, in cui anche AiFOS è presente. In questo tavolo, nelle tre riunioni svolte ad oggi, si sono toccati diversi argomenti e si stanno raccogliendo idee e proposte per migliorare, modernizzare e implementare il D.Lgs. 81/08.

L’idea dell’attuale Ministro del Lavoro è, infatti, quella di non stravolgere il dettato normativo ma di andare ad aggiungere o modificare alcune parti della legge, per renderla maggiormente applicabile e semplice su alcuni aspetti, o per andare a colmare dei vuoti normativi che nel tempo si sono creati (come, ad esempio, sul tema spazi confinati).

I temi trattati, su cui nel futuro prossimo, potrebbero esserci delle novità, sono essenzialmente: addestramento, spazi confinati e intelligenza artificiale e nuove tecnologie.

Sul primo tema, come AiFOS, ci saremmo aspettati una trattazione approfondita nei nuovi Accordi Stato Regioni... e invece così non è stato, almeno stando alla bozza "definitiva". Già la legge 215 del 2021, con le modifiche introdotte nel TU, ha aumentato l’attenzione sul tema addestramento, che oggettivamente, ad oggi, è il grande assente nelle misure di prevenzione adottate nelle aziende (soprattutto piccole e medie imprese).
Un ulteriore focus sul tema, magari andando aggiungere un articolo 37 bis specifico e dedicato all’addestramento, potrebbe mettere ancor più in risalto la grande importanza del tema. Difatti, se la maggior parte degli infortuni avvengono per comportamenti sbagliati dei lavoratori, diventa fondamentale sfruttare l’addestramento (ancor più della formazione) per arrivare a ridurre davvero il numero degli incidenti.

Altro tema che sicuramente sarà integrato nel D.Lgs. 81/08 è quello degli spazi confinati. Il D.Lgs. 81/08 è una delle poche norme (in Europa e nel Mondo) che non ha un titolo o comunque degli articoli dedicati al tema, che peraltro è uno di quelli più delicati che spesso porta a morti multiple sul lavoro. Siamo una delle poche nazioni a non avere una definizione precisa di spazio confinato, e l’unica norma presente, il DPR 177/2011 è solamente dedicato ai lavori in appalto e presenta addirittura un errore di battitura (mai corretto) nel titolo.

Ecco quindi, che si potrebbe intervenire andando a riscrivere totalmente l’articolo 66 o addirittura andare a dedicare un titolo specifico al tema degli spazi confinati. Come AIFOS abbiamo proposto una revisione dell’art 66 che recita questo:

  1. Il Datore di lavoro deve identificare all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi, gli spazi confinati e/o gli spazi sospetti di inquinamento presenti nel proprio ambiente di lavoro. Una volta identificati, se in questi spazi deve o può accedere, anche sporadicamente, un lavoratore, va effettuata la valutazione del rischio e vanno elaborate delle specifiche procedure di sicurezza per permettere l’entrata, il lavoro, l’uscita e la gestione dell’eventuale emergenza in modo sicuro.
  2. Il datore di lavoro deve valutare e gestire i rischi per la salute e la sicurezza associati a uno spazio confinato, compresi i rischi associati all'accesso, al lavoro all’interno, o in prossimità dello spazio confinato, prendendo in considerazione:
    1. se il lavoro può essere svolto senza la necessità di entrare nello spazio confinato;
    2. la natura dello spazio confinato;
    3. se il pericolo è associato alla concentrazione di ossigeno o alla concentrazione di contaminanti aerodispersi nello spazio confinato, qualsiasi cambiamento che possa verificarsi in tale concentrazione;
    4. il lavoro che deve essere svolto nello spazio confinato, la gamma di metodi con cui il lavoro può essere svolto e gli eventuali rischi che possono nascere dalla lavorazione svolta nello spazio;
    5. il tipo di procedure di emergenza, comprese le procedure di salvataggio, richieste.
  3. Il datore di lavoro deve garantire la presenza delle attrezzature e dei DPI necessari ad:
    1. analizzare l’aria presente nell’ambiente confinato, se dalla valutazione del rischio emerge il rischio di carenza di ossigeno o di presenza di gas pericolosi per la salute e sicurezza del lavoratore che vi accede;
    2. ove necessario, ventilare adeguatamente l’ambiente sospetto di inquinamento per allontanare eventuali sostanze pericolose per la salute e sicurezza dei lavoratori, verificando che per fare questo non venga utilizzato ossigeno puro o miscele con presenza di ossigeno maggiore del 21%;
    3. entrare ed uscire in sicurezza dallo spazio confinato;
    4. lavorare in sicurezza nello spazio confinato;
    5. gestire un eventuale emergenza in modo sicuro ed efficace, come indicato al comma 8;
    6. garantire dall’esterno dello spazio confinato una assistenza sicura ed efficace.
  4. Il datore di lavoro deve garantire in caso di lavoro in spazio confinato, la presenza continua di uno o più lavoratori adeguatamente informati, formati ed addestrati all’esterno dello spazio che possa fare assistenza, mettersi in contatto di continuo con i lavoratori all’interno dello spazio e dar vita alla catena dei soccorsi in una eventuale emergenza, gestita come indicato al comma 8 del presente articolo.
  5. Il datore di lavoro deve informare, formare ed addestrare i lavoratori che devono accedere ad uno spazio confinato e che fanno assistenza dall’esterno, ai sensi degli articoli 36 e 37 e ai sensi di quanto indicato negli Accordi Stato Regioni. L’informazione, la formazione e l’addestramento dovranno essere svolti prima che il lavoratore acceda nello spazio. L’addestramento e l’informazione dovranno essere specifici sullo spazio in cui devono accedere e dovranno riguardare almeno:
    1. L’utilizzo sicuro e corretto delle attrezzature e dei DPI necessari per accedere nello specifico spazio
    2. Le procedure di sicurezza relative allo specifico spazio
    3. Le modalità di accesso, lavoro, uscita in sicurezza
    4. Le modalità di gestione dell’eventuale emergenza, con l’utilizzo corretto dei dispositivi di emergenza previsti
  6. L’addestramento previsto nel comma 5 va ripetuto annualmente e ogni volta che se ne evidenzi il bisogno, ad esempio a seguito di infortuni, mancati infortuni, cambiamenti organizzativi, cambiamenti relativi allo spazio confinato, cambiamento dei lavoratori o cambiamento dei dispositivi e delle attrezzature utilizzati.
  7. Il datore di lavoro dovrà installare idonea segnaletica al di fuori e se necessario anche all’interno dello spazio confinato, per informare i lavoratori dei rischi e delle procedure corrette di lavoro nello spazio confinato.
  8. Il datore di lavoro nella procedura di lavoro in sicurezza negli spazi confinati e/o sospetti di inquinamento, di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà indicare delle precise ed efficaci misure da adottare in caso di emergenza. Il datore di lavoro deve garantire che in caso di emergenza, si possano attivare dall’esterno dello spazio le procedure di soccorso. All’interno del luogo di lavoro dovranno essere presenti delle persone informate, formate ed addestrate per intervenire in modo sicuro e permettere l’uscita in emergenza del lavoratore o dei lavoratori presenti all’interno dello spazio confinato e/o sospetto di inquinamento. Il datore di lavoro dovrà, infatti, garantire:
    1. che le aperture di entrata e di uscita dello spazio confinato e/ sospetto di inquinamento siano sufficientemente ampie da consentire l'accesso di emergenza ed il recupero dei lavoratori in emergenza;
    2. che le aperture di entrata e di uscita del locale o dello spazio non siano ostruite;
    3. che siano presenti dispositivi di protezione ed attrezzature necessarie ad applicare la procedura di emergenza prevista;
    4. che siano mantenuti in buone condizioni e funzionanti gli impianti, le attrezzature ei dispositivi di protezione individuale forniti per il primo soccorso o il salvataggio di emergenza.
  9. I lavoratori che accedono a spazi confinati e/o sospetti di inquinamento, dovranno essere sottoposti preventivamente a sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio spazi confinati e/o sospetti di inquinamento viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente, che dovrà essere informato sulle caratteristiche dello spazio confinato, le modalità di lavoro e l’eventuale modalità di gestione dell’emergenza prevista.
  10. Nel caso di lavori in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento in appalto, si deve seguire quanto indicato dal Decreto del Presidente della Repubblica - 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Contestualmente a questo si è andati a richiedere l’introduzione delle definizioni di spazio confinato e ambiente sospetto di inquinamento, ecco le proposte:

Spazio confinato:

Spazio che per conformazione ha aperture limitate per l’accesso e l’uscita, che può avere sfavorevole ventilazione naturale che potrebbe contenere agenti chimici pericolosi per la salute e sicurezza dei lavoratori o che potrebbe avere carenza di ossigeno o permettere il formarsi di atmosfere pericolose e che non è stato progettato per la permanenza continuativa di lavoratori, ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi.

Ambiente sospetto di inquinamento:

Ambiente che, da valutazione del rischio, può contenere un livello di sostanze chimiche a cui i lavoratori possono essere esposti, pericoloso per la salute e sicurezza degli stessi.

Ora, sarà da vedere se si vorrà andare a modificare l’articolo 66 o se oppure si andrà ad introdurre un titolo dedicato agli spazi confinati, così da avere più spazio per inserire obblighi e nozioni utili a gestire al meglio tale rischio. Sicuramente qualcosa andrà fatto, anche in modo urgente, per meglio regolare un rischio realmente molto pericoloso.

Altro tema è quello relativo all’intelligenza artificiale. Qui i tempi saranno sicuramente molto più lunghi, ma le nuove tecnologie esistenti ci obbligano ad una riflessione e a vedere il tema sotto due punti di vista ben diversi. Da un lato è fondamentale capire che in alcuni casi l’intelligenza artificiale, così come le nuove tecnologie in genere, possono andare a creare dei nuovi rischi da dover valutare. Per questo sarà utile aggiungere un titolo al D.Lgs. 81/08 dedicato al tema nuove tecnologie ed intelligenza artificiale.

Dall’altra parte, è importante sottolineare, quanto l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, possono essere un’arma a favore della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, è necessario che lo Stato, attraverso diversi strumenti, aiuti le piccole e medie imprese ad accedere ai numerosi sistemi di prevenzione e protezione che si basano sull’utilizzo di intelligenza artificiale e nuove tecnologie, così come si incentivi la sostituzione dei macchinari più vetusti con quelli di nuova generazione (sicuramente più sicuri e performanti).

Associazione

Chi siamo

Servizi ai soci

Registri professionali

Servizi assicurativi e legali

Documenti Ufficiali

Domande Utili

Formazione

Corsi qualificati per Formatori

E-Learning

Supporti didattici

Informativa Corsisti

Eventi

Convegni AiFOS

Materiali convegni

Videogallery

News

Quaderni

Editoria

Comunicati stampa

La normativa sulla sicurezza

Interventi e commenti

Policy

Politica Qualità

Politica per la protezione dei dati personali

image

image

image

image

Contatti

Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.00

Tel. 030 6595031

Confcommercio

 

 

 

Logo_EBITEN_mod_CM_no_payoff.png

AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154  - P. Iva 03042120984

Privacy - Cookies Policy - Gestione segnalazioni-whistleblowing

image  image  image  image  image  image  image  icon_whatsapp.png

Accettazione e gestione Cookie per il nostro sito

Il sito utilizza cookie tecnici, ci preme tuttavia informarti che, dietro tuo esplicito consenso espresso attraverso cliccando sul pulsante "Accetto", potranno essere installati cookie analitici o cookie collegati a plugin di terze parti che potrebbero essere attivi sul sito.

Accetto
 
Non accetto