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Da Matteo Fadenti, Vicepresidente AiFOS, una nota sulla tendenza di qualche RSPP o consulente ad interpretare in maniera “strampalata” la norma
Si dice spesso che il D.Lgs. 81/08 sia una norma difficile da applicare, soprattutto per le piccole realtà, che come ben sappiamo sono le più presenti nel nostro territorio.
Eppure, alcune volte, a complicare la vita ai datori di lavoro, non è il legislatore, bensì l’interpretazione “strampalata” della norma di qualche rspp o consulente. Il problema di fondo è quasi sempre lo stesso. Si fatica a cercare di capire l’obiettivo di una norma, il senso che sta alla base di essa, e ci si accontenta di applicare o di far applicare nel modo più stringente la stessa, pensando che sia la soluzione migliore.
In realtà la sicurezza funziona quando è applicabile, quando aiuta le aziende, non quando le fa spendere inutilmente.
Gli esempi di quanto detto potrebbero essere diversi, ma la pubblicazione dell’interpello n. 2/2023 mi fa sicuramente pensare ad una questione di cui mi sono trovato a discutere più volte, con alcuni colleghi. Ogni volta che accade questo rimango stupito, poiché leggendo la norma (senza grandi interpretazioni) la questione sembra del tutto chiara. Eppure, il suddetto interpello dimostra che in realtà questo aspetto evidentemente non è chiaro a molti.
Per chi non l’avesse letto, l’interpello n. 2/2023, ha come oggetto: “Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’Art. 25 comma 1 lettera a) – Art. 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”.
Nello specifico, l’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola ha chiesto se il medico competente va nominato sempre, anche nelle attività in cui la valutazione dei rischi non evidenzia rischi per cui sia necessario sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria.
Ovviamente, dopo la solita disamina normativa, la commissione chiarisce che: “…che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”.
C’era davvero bisogno di un interpello per chiarire tali aspetti? Con che logica una piccola attività, senza rischi tali da dover sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria, deve nominare un medico competente per far sì che collabori alla stesura del DVR?
Lasciando stare la logica, la norma era così complessa da decifrare? L’art. 17 dice chiaramente che la valutazione del rischio spetta al datore di lavoro (obbligo non delegabile). L’art. 29 dice che il datore, la valutazione del rischio, la deve fare in collaborazione con noi RSPP e con il medico competente nei casi previsti dall’art. 41 (non sempre a prescindere).
L’art. 41, che tratta il tema della sorveglianza sanitaria, dice che la stessa va eseguita solo nei casi previsti dalla normativa o quando il lavoratore ne faccia richiesta.
A rafforzare tutto questo, c’è poi l’art. 18, che dice che il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico nei casi previsti dalla norma (e non sempre a prescindere). Quindi, è difficile capire da dove possa derivare il dubbio sulla tematica.
A tal proposito, però, l’invito che facciamo - anche attraverso il giornale degli RSPP - è quello di aiutare i nostri datori di lavoro ad adempiere al meglio alla norma, nel modo più ragionevole ed efficace possibile. Anche perché solo nel momento in cui un datore di lavoro vede la sicurezza come qualcosa di realmente utile per la propria attività, solo quando ne capisce il senso e l’importanza, si hanno i risultati migliori.
Come sempre anche in questo numero cerchiamo di chiarire alcune tematiche, l’importanza e in certi casi l’obbligatorietà di alcuni aspetti (vedi ad esempio il fit test), e cerchiamo di aiutare i nostri lettori RSPP a svolgere al meglio la propria attività, nel rispetto della norma.
Pubblicato il: 29/03/2023
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