/ News / Approfondimenti / Consegnare gli attestati corsi sicurezza ai lavoratori è obbligatorio?
Le precisazioni di Carlo Dallemulle, consulente HSE presso il Centro di Formazione AiFOS POLISTUDIO S.p.A.
“Se il lavoratore mi chiede di fornirgli gli attestati dei corsi sicurezza e degli incontri formativi che ha frequentato, glieli devo consegnare oppure no? Visto che li ho pagati io, sono miei e non suoi...”
"Un mio dipendente ha scelto di cambiare azienda, gli attestati di formazione glieli devo dare io, Datore di Lavoro, o li deve chiedere lui all'Ente di formazione?"
Se sia obbligatorio consegnare ai lavoratori gli attestati di formazione o meno è una delle richieste che più spesso ci perviene dai nostri clienti. Diciamo subito che stiamo parlando di un'annosa questione che si inserisce in un cosiddetto "vuoto normativo” e che ad oggi non esiste un preciso riferimento di legge cui appellarsi per obbligare i datori di lavoro a consegnare gli attestati ai lavoratori.
Il vuoto normativo è dovuto al fatto che nel 2003, nell'ambito del percorso attuativo della "legge Biagi" è stato emanato il Decreto legislativo n. 276/2003 che prevedeva la costituzione del "Libretto formativo del cittadino".
Tale strumento, nel dare attuazione al concetto di formazione continua (life long learning), avrebbe raccolto dati, attestazioni e informazioni, riguardanti le esperienze di tipo educativo-formative e lavorative di ogni cittadino, ivi compresi quelli relativi ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Chi era deputato a dare attuazione alle disposizioni che prevedevano l’istituzione del libretto formativo del cittadino? Le Regioni.
Durante la stesura del D.Lgs.81/08, e a maggior ragione al momento dell’entrata in vigore dello stesso (2008), era più che ragionevole pensare, dati i 5 anni passati dall’emanazione del Decreto legislativo n. 276/2003, che le Regioni riuscissero a definire in tempi brevi i contenuti del libretto, motivo per cui gli estensori del TU ritennero superfluo scrivere nel TU stesso una disposizione che imponesse ai soggetti responsabili dell’organizzazione e dell’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (datore di lavoro e dirigente) di rilasciare ai lavoratori gli attestati dei corsi di formazione frequentati dagli stessi: tali corsi dovevano essere inseriti nel libretto formativo del cittadino!
Per questa ragione, nell'art. 18 del d.lgs. 81/2008 è presente l'obbligo di consegnare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio (alla cessazione del rapporto di lavoro), ma non anche quello di rilasciare al lavoratore copia degli attestati di formazione.
In merito al “libretto formativo del cittadino” le Regioni sono tuttora inadempienti, creando quella lacuna formativa accennata sopra.
Allo stato attuale, non vige quindi l'obbligo di consegna al lavoratore degli attestati dei corsi formativi svolti in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dell'azienda e il lavoratore non ha una norma a cui rifarsi per invocare il diritto dei suoi attestati nel caso in cui il datore di lavoro non voglia consegnarglieli.
Per arginare il problema, nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012 (pubblicato ad interpretazione e integrazione" degli Accordi del 21 dicembre 2011), si riportava la seguente frase “Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente”.
Perché anche in questo caso non è stato scritto “obbligatorio” ma solamente “opportuno”?
La natura giuridica dell'Accordo Stato Regioni non prevede l'imposizione di obblighi seguiti da sanzioni, tranne nel caso in cui ciò sia esplicitato nella legge attraverso la quale l'Accordo trova attuazione.
Possiamo quindi concludere che la risposta al quesito "Consegnare gli attestati dei corsi sicurezza è obbligatorio?" è una risposta “di buon senso ed opportunità“ in merito alla doverosa consegna degli attestati conseguiti, in quanto il vuoto normativo è dovuto ad una inadempienza delle Regioni sul libretto formativo del cittadino e non alla volontà del legislatore di lasciare al datore di lavoro la facoltà di consegnare o meno al lavoratore gli attestati della formazione ricevuta.
Viceversa, sarebbe come dire che un qualsiasi diplomato o laureato non può entrare in possesso del proprio certificato di diploma o laurea perché esiste un vuoto normativo che consente ai suoi genitori di tenersi il certificato stesso perché gli studi glieli hanno pagati loro!
A chiusura, segnaliamo l'interessante articolo di Punto Sicuro, da cui abbiamo tratto alcuni stralci, in cui l’avvocato Lorenzo Fantini, a suo tempo dirigente della Divisione Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro, viene intervistato in merito alla questione.
L’obbligo di consegna degli attestati al lavoratore non deriva dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ma dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali trattata dal Regolamento (EU) 2016/679 noto come GDPR e dal lgs. 196/2003 noto come Codice Privacy .
Seguendo la ratio legis, la formazione effettuata nei confronti del lavoratore è da considerarsi bagaglio tecnico personale del lavoratore stesso ed in quanto tale è un titolo conseguito dal lavoratore e quindi di sua proprietà.
Tutti gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro raccolgono dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, secondo quanto disposto dal diritto di accesso citato dall’art. 15 del GDPR, al suo datore di lavoro che quale titolare conserva il titolo.
Esistono provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dati Personali in cui ha ordinato al titolare di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all'Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall'art. 15 della GDPR, ricordando che tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell'azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale sono da rendere disponibili all’interessato che lo richieda.
A tale proposito il Garante ha, infatti, chiarito che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell'interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi (dati valutativi) e alle note di qualifica professionale.
Quindi, l’azienda che custodisca nei propri archivi anche nei fascicoli personali dei dipendenti è tenuta, su richiesta del dipendente anche ex-dipendente, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, a rendere disponibile tutta la documentazione e consegnarne copia, ivi inclusi gli attestati di formazione professionale.
Va ricordato che la mancata risposta alla richiesta entro i 30 giorni previsti dall’art. 12 del GDPR può indurre il dipendente ad avanzare reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR; in tal modo l’Autorità può indurre, anche con procedimenti sanzionatori ai sensi dell’art. 83 del GDRP, alla consegna dei documenti richiesti.
Per questo motivo è opportuno che il datore di lavoro proceda a rilasciare gli attestati richiesti in modo preventivo conservando copia della ricezione in modo da non incorrere in provvedimenti sanzionatori.
Pubblicato il: 16/11/2022
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