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23 gennaio 2019

Interventi e commenti

Datore di Lavoro e delega di funzioni ex art.16 D.Lgs. 81/2008

Approfondimento a cura del socio AiFOS Davide Luigi Di Giovanni

Datore di Lavoro e delega di funzioni ex art.16 D.Lgs. 81/2008

I doveri dell’imprenditore in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro trovano nell’art. 2087 del Codice civile uno dei primi fondamenti: ” L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
Recentemente la Corte di Cassazione (sent. 17426/2016) ha confermato che il destinatario dell’azione penale, in caso di violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, va identificato nel legale rappresentante dell’azienda, in quanto soggetto preposto alla gestione societaria.

LA DELEGA

In strutture aziendali complesse è impensabile che l’imprenditore possa assolvere, con la richiesta professionalità, a tutti gli adempimenti necessari per la gestione della sicurezza sul lavoro se non creando un “sistema di gestione della sicurezza sul lavoro” (SGSL) indispensabile per minimizzare i rischi, aumentare l’efficienza dell’impresa e migliorare i livelli di performances. Un modello organizzativo così disegnato consentirà di monitorare costantemente lo stato di salute dell’azienda restando al passo con la normativa che regola la materia, da sempre in costante evoluzione.
Unitamente al SGSL arriva in soccorso del datore di lavoro, l’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 (di seguito lo chiameremo semplicemente T.U.) sulla salute e sicurezza dei lavoratori, ovvero la “delega di funzioni”. Il datore di lavoro per l’art. 2, comma 1, lett. b), del T.U. è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Prestiamo attenzione all’uso della congiunzione “o”, che può radicalmente cambiare un eventuale impianto accusatorio in caso di inadempienze alla normativa: infatti non sempre il soggetto titolare del rapporto di lavoro è lo stesso individuo che ha la responsabilità dell’organizzazione, o ancora, dell’unità produttiva. E soprattutto, non sempre è quello che esercita direttamente i poteri decisionali o di spesa.
L’art. 16 del T.U. conferisce quindi la facoltà all’imprenditore di delegare i suoi poteri in materia di tutela della salute e della sicurezza ad una terza persona che, naturalmente, dovrà riunire dei requisiti ben specifici, tra i quali una documentata esperienza nel settore ed una concreta responsabilità organizzativa, decisionale e di spesa.
Altre caratteristiche fondamentali che rendono la delega giuridicamente valida, sono:

  1. la sua risultanza da atto scritto con data certa (come ad esempio una procura notarile);
  2. la descrizione delle risorse, da quantificare nel budget per la sicurezza, relativamente all’autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate;
  3. l’accettazione della delega da parte del delegato fatta per iscritto in quanto un atto negoziale, bilaterale e costitutivo in capo al delegato inserito in una vera e propria sfera funzionale.

IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ

La delega non si esaurisce in un mero adempimento burocratico; i poteri direttivi devono essere di fatto concretamente esercitati dal delegato, come è chiaramente illustrato all’art. 299 del T.U. “esercizio di fatto di poteri direttivi” : le posizioni di garanzia [..] gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”
Quindi, dove il delegato non eserciti “in concreto” gli obblighi demandati dalla delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la garanzia in capo a questi ricade inesorabilmente su coloro i quali la esercitano effettivamente, rendendo l’atto di delega giuridicamente privo degli effetti desiderati.
Esauriti gli adempimenti formali va quindi riconosciuto al delegato un effettivo potere decisionale almeno pari a quello originalmente concesso al datore di lavoro delegante, naturalmente nell’ambito dei compiti a lui conferiti.
La verifica e gli accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa in caso di segnalate o presunte inadempienze o, peggio, di infortunio sul lavoro, saranno tanto più penetranti quanto gravi saranno le circostanze oggetto del procedere
È quindi raccomandabile, oltre che attenersi pedissequamente alla normativa, farsi consigliare da chi conosce bene la materia ma soprattutto da chi è animato dalla reale convinzione che la sicurezza sul lavoro sia un principio imprescindibile per qualsiasi attività imprenditoriale.

IL SIGNIFICATO DELLA DELEGA

Talvolta la delega viene considerata una totale esenzione dalle proprie responsabilità. Essa invece, impone, una volta adempiuti gli obblighi “formali” e “sostanziali” dell’atto, anche un obbligo di vigilanza in capo al delegante (co. 3 art. 16 T.U.). Quindi, oltre alla eventuale “culpa in eligendo” il datore di lavoro effettivo rischia di incorrere in una “culpa in vigilando” qualora sia stato omesso di vigilare sull’operato del delegato.
L’attività di vigilanza non deve limitarsi alla stesura di procedure o alla condivisione di KPI una tantum, deve invece concretizzarsi in una reale “assistenza” da parte del Datore di lavoro verso il delegato, in linea con i principi cardine ispiratrici di tutta la normativa del T.U.
Per l’imprenditore quindi non sarà sufficiente partecipare unicamente alla riunione annuale sulla sicurezza per poter dimostrare di aver esercitato un reale controllo ed indirizzo sull’attività del delegato. Quest’ultimo d’altro canto, non dovrà vedere compromessa la sua autonomia né da un controllo troppo pungente né tantomeno da una mancata partecipazione da parte del delegante agli obiettivi che un sano SGSL dovrà prefiggersi.
Andranno pertanto condivise tutte le procedure che coinvolgono i lavoratori e i mezzi di produzione, perseguendo la massima efficienza delle politiche sulla sicurezza e analizzando i risultati ottenuti e i rischi potenziali ai quali è esposta l’azienda.
In conclusione è indispensabile creare un sistema di gestione della sicurezza costantemente manutenzionato e curato da professionisti in grado di gestirlo in qualsiasi situazione.

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