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Non è la nomina a fare il preposto, ma l'effettivo esercizio delle sue responsabilità, la concreta collocazione del soggetto nell’organizzazione del cantiere, l’effettività dei poteri di sovraintendenza, l’adeguatezza della formazione, la disponibilità di strumenti di intervento e, soprattutto, la qualità del coordinamento tra i diversi garanti della sicurezza
Contributo a cura di Antonella Grange, consulente e Auditor QHSE – RSPP – Formatrice certificata - Già Consigliera Nazionale Aifos
Nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV d. lgs 81/2008) caratterizzati da pluralità di imprese, appalti a cascata, segmentazione delle lavorazioni e frequente ricorso a microimprese, il ruolo del preposto tende a divenire al contempo più necessario e più problematico. Proprio in tali contesti, infatti, la vigilanza prossima all’esecuzione assume rilievo decisivo nella prevenzione del rischio interferenziale e nella verifica dell’effettiva osservanza delle misure prescritte dal POS, dal PSC e dalle disposizioni del CSE. Ma è altresì in tali contesti che emergono le criticità più ricorrenti: preposti “di carta”, sovrapposizioni con capi squadra, dirigenti, delegati del datore di lavoro o referenti dell’impresa affidataria; investiture non supportate da autonomia o autorevolezza; incertezza sulle linee di comando; esternalizzazioni improprie della funzione di vigilanza; inadeguata prova dell’effettiva attribuzione dei poteri.
Il punto di partenza è costituito dall’art.2, co 1, lett. e), d. lgs. n.81/2008, secondo cui è preposto la persona che “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. La disposizione evidenzia tre elementi strutturali:
A tale definizione si affianca l’art.299 d. lgs. n.81/2008, che sancisce il principio di effettività: le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano anche su chi, pur sprovvisto di formale investitura, eserciti in concreto i corrispondenti poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti. In materia di cantiere ciò assume rilievo centrale poiché la prassi mostra frequentemente figure di capo squadra, capocantiere, responsabile operativo o referente tecnico che, pur senza formale nomina, impartiscono ordini, organizzano le sequenze lavorative, controllano i lavoratori e intervengono sulle modalità esecutive. La mancanza di nomina non esclude la responsabilità del preposto e la mera nomina non basta a fondare una reale traslazione o specificazione degli obblighi se non è accompagnata da effettività.
La norma cardine è l’art.19 del d. lgs. n.81/2008 che individua gli obblighi del preposto. Le novità introdotte dal d. l. n.146/2021, conv. con modif. dalla l. n.215/2021, ha accentuato la centralità del preposto, rafforzando la vigilanza “sul rispetto da parte dei lavoratori” delle misure e imponendo un maggior livello di attenzione alla individuazione del preposto.
Sul piano sistematico, gli obblighi del preposto hanno natura prevalentemente esecutivo-vigilante non di alta organizzazione. Il preposto non sostituisce il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nella predisposizione del sistema aziendale, nella scelta delle attrezzature, nella pianificazione delle lavorazioni o nella messa a disposizione delle risorse economiche. Tuttavia, la sua omissione può fungere da concausa dell’evento lesivo quando il rischio si colloca nell’area della vigilanza immediata e della gestione del lavoro in atto.
Nel cantiere la nomina o l’individuazione del preposto non elimina gli obblighi primari del datore di lavoro che rimane garante dell’assetto complessivo e della scelta di persone idonee, formate e munite di effettivi poteri.
La presenza di un preposto efficiente può incidere sulla concreta tenuta organizzativa del modello prevenzionistico, sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, sulla delimitazione dell’area di responsabilità del datore di lavoro, specie ove questi dimostri di aver strutturato un sistema adeguato di vigilanza intermedia.
Nel Titolo IV (d. lgs. 81/2008) il legislatore non costruisce il sistema del cantiere intorno al solo preposto. I garanti si moltiplicano: committente o responsabile dei lavori, CSP, CSE, datori di lavoro delle imprese esecutrici, dirigenti e preposti, impresa affidataria, con propri obblighi specifici ed eventuali lavoratori autonomi.
Per i cantieri con presenza di più imprese, il PSC e il coordinamento del CSE assumono un rilievo determinante ma non sostitutivo della vigilanza datoriale e preposizionale. Il preposto, in tale contesto, opera nella sfera della propria impresa e delle lavorazioni concretamente affidate. Egli non assume, salvo specifici ruoli ulteriori effettivamente esercitati, una funzione generale di coordinamento interimpresa che rimane in capo al CSE e, per i profili datoriali, all’impresa affidataria e ai singoli datori.
La questione più delicata concerne i cantieri in cui l’impresa affidataria individua un proprio referente operativo che di fatto controlla anche lavoratori di subappaltatori.
L’“efficacia” del preposto, sotto il profilo giuridico, non coincide con la presenza di un atto di nomina né con la sola frequentazione del corso di formazione. Essa si misura in termini di effettiva capacità del soggetto di incidere sull’andamento della lavorazione e di neutralizzare o segnalare tempestivamente i rischi concretamente insorti. Gli indicatori principali sono:
Senza tali elementi, il preposto tende a risolversi in una figura puramente nominale, inefficace sul piano prevenzionistico e scarsamente utile sul piano difensivo.
La giurisprudenza valorizza, in materia infortunistica, la prossimità al rischio come criterio di individuazione della posizione di garanzia. Il preposto è il garante “di prossimità” per eccellenza: il suo compito non è progettare il sistema ma vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e reagire alle deviazioni visibili e contingenti. Ciò comporta due conseguenze:
il preposto è più facilmente esposto a responsabilità quando l’evento deriva da una violazione immediatamente percepibile nel corso dell’attività;
il datore di lavoro non può invocare l’esistenza del preposto per schermarsi rispetto a rischi strutturali o organizzativi originari
Nei cantieri con più imprese, l’efficacia del preposto dipende anche dalla qualità del coordinamento esterno alla sua impresa. Il preposto di una singola impresa può vigilare efficacemente sui propri addetti ma non può da solo neutralizzare:
In tale contesto la figura del preposto è necessaria ma non autosufficiente. La sua efficacia è incrementata quando:
La criticità più diffusa è la nomina cartolare di un preposto privo di poteri reali. Essa ricorre quando il soggetto:
Sul piano giuridico la nomina meramente formale produce un duplice effetto negativo:
non esonera il datore di lavoro, poiché dimostra semmai una organizzazione apparente;
espone il nominato a responsabilità solo entro i limiti dell’effettivo esercizio di funzioni, imponendo al giudice di distinguere tra investitura simbolica e concreta presa in carico della vigilanza.
Nei cantieri, specie di piccole dimensioni, si assiste spesso a una confusione tra: preposto; caposquadra; capocantiere; dirigente; delegato ex art.16; referente dell’impresa affidataria; lavoratore esperto “di fatto”.
La sovrapposizione genera problemi probatori e di imputazione. Se il soggetto esercita un potere gestionale più ampio di quello tipico del preposto, la sua responsabilità può elevarsi verso la figura del dirigente o del delegato di fatto. Se invece è un semplice lavoratore esperto senza poteri di sovraintendenza, l’etichetta di “preposto” rischia di costituire una forzatura difensiva o accusatoria.
Il tema del preposto nominato “esternamente” merita particolare cautela. La funzione di preposto implica normalmente una inserzione organica e funzionale nella struttura che governa l’attività lavorativa, con effettiva possibilità di sovrintendere ai lavoratori. Una attribuzione ad un consulente esterno o ad un soggetto privo di stabile presenza in cantiere presenta forti criticità, poiché la vigilanza richiesta dall’art.19 è intrinsecamente connessa alla gestione concreta dell’attività. In assenza di disponibilità continua, di potere di ordine e di riconoscibilità nella catena gerarchica, la figura tende a perdere i suoi requisiti essenziali.
Sul piano processuale, la nomina esterna è spesso indizio di artificiosa esternalizzazione della vigilanza, con possibile permanenza integrale della responsabilità datoriale e dell’impresa affidataria.
Nelle microimprese il problema è spesso inverso: il datore di lavoro coincide di fatto con il soggetto presente in cantiere, che impartisce ordini e controlla l’attività. In tali casi la distinzione tra datore, dirigente e preposto si assottiglia. Ciò non elimina la rilevanza della qualifica di preposto, ma riduce la sua funzione di “schermo organizzativo”, poiché i poteri si concentrano nello stesso soggetto.
Le criticità sono:
La formazione del preposto costituisce presupposto della sua efficacia ma non può essere intesa come adempimento solo documentale. La criticità ricorrente consiste nella sproporzione tra:
Un preposto non adeguatamente formato difficilmente riconosce le situazioni di rischio evolutivo, non sa coordinare la reazione a ordini contrastanti e non è in grado di interfacciarsi con CSE e datore di lavoro in termini tecnicamente pertinenti.
Sul piano della responsabilità datoriale, la formazione inadeguata è sintomo di cattiva organizzazione ex artt.18 e 37 d. lgs. n.81/2008;
sul piano della responsabilità del preposto, può rilevare come limite alla rimproverabilità soggettiva ma non la esclude automaticamente se il rischio era macroscopicamente percepibile.
La vigilanza del preposto richiede:
Quando l’organizzazione privilegia tempi e produttività a scapito della sicurezza, il preposto viene spesso collocato in una posizione delicata: formalmente tenuto a vigilare ma sostanzialmente privo della possibilità di opporsi a prassi pericolose radicate o imposte dall’alto.
Il subappalto diffuso riduce l’efficacia del preposto per almeno tre ragioni:
In questi casi il preposto dell’impresa subappaltatrice può essere diligente nella vigilanza interna ma risultare impotente rispetto a carenze strutturali imputabili all’impresa affidataria o al coordinamento generale.
Viceversa, il referente operativo dell’impresa affidataria che impartisca ordini ai subappaltatori può assumere una posizione di garanzia di fatto più estesa di quella formalmente dichiarata.
Il d. lgs. n.81/2008 prevede specifiche sanzioni penali e amministrative per la violazione degli obblighi del preposto e del datore di lavoro. Per il preposto, la violazione degli obblighi di cui all’art.19 è assistita da autonome previsioni sanzionatorie. Analogamente, il datore di lavoro risponde delle violazioni relative a valutazione dei rischi, formazione, organizzazione, cooperazione e coordinamento.
Nel cantiere, l’apparato sanzionatorio può attivarsi anche indipendentemente dal verificarsi di un infortunio a seguito di accertamenti ispettivi che riscontrino:
Quando dall’infortunio derivino omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione della normativa antinfortunistica, può emergere la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art.25-septies d. lgs. n.231/2001. In tale ambito, il tema del preposto assume rilievo duplice: come indice della concreta organizzazione della sicurezza e come punto di verifica dell’effettività del modello organizzativo.
Un preposto solo nominale o non integrato nella catena di prevenzione può deporre nel senso della inefficace attuazione del modello. Per contro, la presenza di preposti realmente operativi, formati, dotati di poteri e inseriti in flussi informativi verificabili può costituire elemento favorevole per la difesa dell’ente, pur non essendo di per sé decisiva.
Il preposto, quale lavoratore subordinato o figura equivalente nell’organizzazione, può essere destinatario di sanzioni disciplinari per omessa vigilanza, inosservanza di ordini di servizio o mancata segnalazione di pericoli. Tuttavia, la tenuta della sanzione disciplinare dipende dalla chiara predeterminazione degli obblighi, dalla conoscibilità delle procedure e dalla prova dell’inadempimento.
Anche la violazione delle disposizioni impartite dal preposto da parte dei lavoratori rileva sul piano disciplinare. Tale profilo, tuttavia, non vale di per sé a escludere la responsabilità dei garanti se emerge una prassi tollerata o un difetto di vigilanza sistemica.
Il preposto è efficace solo quando sia effettivo: formato, presente, riconosciuto, munito di poteri funzionali di iniziativa e inserito in una organizzazione che recepisca e sostenga il suo intervento. In mancanza, la sua figura non solo non alleggerisce la posizione dei livelli apicali, ma può costituire indice di un sistema prevenzionistico solo nominale.
L’efficacia del preposto nei cantieri non è una qualità astratta della carica, ma il risultato di una combinazione di effettività del ruolo, coerenza organizzativa, coordinamento intersoggettivo e tracciabilità dell’azione prevenzionistica.
Aifos - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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