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Spesso ai professionisti viene chiesto di sottoscrivere un patto di non concorrenza nello svolgimento di incarichi di docenza, con la previsione di una penale per il caso di sua violazione: sai cosa firmi?
L'errata formulazione del patto di non concorrenza può portare alla nullità del patto stesso, con un rischio per le aziende / committenti che l’incarico di docenza o consulenza possa costare caro: infatti il patto di non concorrenza dichiarato nullo perde di efficacia e svincola il professionista, senza la possibilità di richiedere alcuna penale in caso di sua violazione, sempre che la condotta tenuta da quest’ultimo non sia contraria alle norme di legge (art. 2598 c.c.) o ai canoni deontologici (art. 15 Codice Deontologico degli Ingegneri italiani).
L'avvocato Mariantonietta Baselli, avvocato civilista, risponde ad alcuni quesiti in merito a questo argomento.
Quali sono i criteri con cui deve essere redatta una clausola di non concorrenza?
Premetto che il caso specifico a me sottoposto può essere ricondotto alla disciplina prevista agli art. 2595 e seguenti del Codice civile, contenuti nel capo I intitolato “Della disciplina della concorrenza e dei consorzi”.
L’art. 2596 C.c. regola i patti tra imprenditori limitativi della concorrenza, prescrivendo vincoli di forma, di contenuto e di durata dei patti stessi, i quali: 1) devono essere provati per iscritto (sono validi anche se stipulati verbalmente ma in questo caso non possono essere provati), 2) sono validi soltanto se limitati ad una determinata zona o attività al fine di prevenire il rischio di una eccessiva compressione della libertà di iniziativa economica degli stipulanti, 3) non possono avere durata superiore ai 5 anni e qualora venisse prevista una durata superiore, l’efficacia del vincolo è limitata per legge a cinque anni. Se vengono rispettati questi requisiti il patto è valido.
Quali errori formali vengono spesso commessi?
In via generale, gli errori maggiormente frequenti che si commettono riguardano il mancato rispetto dei requisiti di forma contemplati nell’art. 2596 C.c. appena descritti.
Questi errori possono portare alla nullità del patto di non concorrenza?
Ho in parte già risposto al quesito: gli errori nella redazione del patto di non concorrenza, se riguardano la forma scritta ai fini della prova, i limiti di oggetto e di luogo, inficiano di nullità il patto di non concorrenza.
L'importo della penale imposta deve rispettare alcuni criteri?
L’art. 2596 c.c. non contempla l’inserimento di una penale che può comunque essere rimessa alla volontà delle parti. Tuttavia, soccorrono i principi generali del nostro ordinamento, tra cui la buona fede contrattuale e l’equilibrio tra le reciproche prestazioni in modo da non comprimere eccessivamente la libertà di iniziativa economica del docente.
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