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25 luglio 2025

Interventi e commenti

Il Piano Operativo di Sicurezza tra obblighi disattesi e richieste sbagliate

Quante volte viene richiesto, in modo immotivato, il Piano Operativo di Sicurezza a ditte ed aziende? A cura di Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos

Il Piano Operativo di Sicurezza tra obblighi disattesi e richieste sbagliate

Tutto nasce nel 1996 quando, ai fini del recepimento della direttiva europea sui cantieri (Direttiva 92/57/CEE), è stata emanata normativa specifica per i cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 494/96).

In tale norma si andava a precisare che per le imprese esecutrici operanti all’interno dei cantieri era necessario redigere il Piano Operativo di Sicurezza. Con l’avvento del D.Lgs. 81/2008 tale previsione è stata confermata ed a tutti gli effetti gli elementi da considerare sono:

  • Il POS viene redatto dalle imprese esecutrici che operano nei cantieri temporanei o mobili,
  • Il POS contiene una serie di elementi in riferimento al singolo cantiere interessato.

Fin dalla sua emanazione il POS è stato un documento che potremmo definire “vituperato” da parte di molti in quanto considerato inutile e l’obbligo di redazione una perdita di tempo.

In realtà esso è uno strumento operativo molto importante che permette al Datore di Lavoro delle imprese esecutrici di analizzare le lavorazioni che i suoi lavoratori andranno a svolgere in cantiere e prevedere le misure di sicurezza da adottare.

È però importante sottolineare come il POS risulta essere un documento collegato ai cantieri così come definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/2008:

cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X, ovvero

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
    Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Perché è così importante definire il perimetro di applicazione del POS?

Perché da sempre vi sono soggetti, molte volte Amministrazioni Pubbliche, Uffici Tecnici di Enti, ma anche referenti aziendali, uffici acquisti di società ed enti privati, amministratori di condominio che, in fase di affidamento di lavori che non rientrano nei disposti dei cantieri temporanei o mobili, chiedono, anzi pretendono, di ricevere dalle imprese il POS.

Ed allora ci troviamo in situazioni ove la normativa non lo prevede, ma qualcuno, non conoscendola o mal interpretandola, lo richiede senza che vi sia titolo che obblighi alla sua redazione.

Faccio una serie di esempi di attività che non rientrano nella declaratoria dei lavori edili o di ingegneria civile e per i quali il POS non è dovuto;

  • Affidamento di lavori per la cura del verde pubblico o privato (sfalcio, potatura, concimatura, annaffiatura di parchi, giardini aiuole) senza opere di realizzazione recinzioni, steccati, vialetti, ecc.;
  • Fornitura di materiali a piè d’opera;
  • Opere di pulizia e lavaggio di vetri, ambienti, luoghi;
  • Montaggio mobili ed arredi;
  • Opere di manutenzione ordinaria di impianti elettrici (es. manutenzione dell’illuminazione pubblica) senza attività di realizzazione opere strutturali di supporto;
  • Fornitura ed installazione di software;
  • Servizi di guardiania, vigilanza o attività connesse alla sorveglianza nell’ambito di luoghi di lavoro e di vita (esempio attività legate alla safety eventi);
  • Lavori forestali che non prevedono sistemazione forestale o sterro;
  • Pulizia e manutenzione ordinaria di segnaletica;
  • Verifica periodica di estintori.

Quanto sopra riporta solo una serie di esempi di quante volte viene richiesto, in modo immotivato, il Piano Operativo di Sicurezza a ditte ed aziende.

Un discorso a parte lo merita anche, per i cantieri temporanei o mobili, l’aspetto legato alla mera fornitura ed il trasporto di materiali, dove all’articolo 96 troviamo scritto: La previsione di cui al comma 1, lettera g), ovvero la redazione del POS, non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.

Ed invece molto spesso ed a sproposito la richiesta del POS viene fatta da soggetti che dovrebbero ben conoscere la norma (es. Coordinatori per la Sicurezza, Ispettori di organismi di vigilanza, Auditor di enti di certificazione, RSPP, ecc.).

Nella mia carriera di professionista e consulente è capitato spesso di venire interpellato da ditte ed imprese in merito alle richieste ricevute di fornire il POS anche quando non è dovuto. Lo stesso tema è spesso oggetto di domande nel corso di incontri formativi di aggiornamento con RUP, RSPP, Coordinatori ed altre figure che non dovrebbero ignorare i disposti normativi, ma che invece ritengono che meglio chiedere una carta in più così ci tuteliamo. Peccato che il concetto: più carta = più sicurezza non sia proprio veritiero e molte volte qualcuno si accontenta della carta (magari un POS fatto male, non verificato od inutile) rispetto ad una sicurezza efficace e funzionale.

Chiudo con una riflessione relativa ai contenuti dei POS (redatti quando la norma li prevede). Da un lato abbiamo imprese esecutrici che li redigono correttamente, ma esiste anche uno zoccolo duro (molto ampio) che ritiene che basta stampare qualcosa e si è a posto. Ed allora permettetemi di dire che quando parliamo di POS possiamo riassumere il tutto con questo schema:

schema-per-articolo-POS.jpg

Ma l’ultimissima riflessione è POSsibile che ancora qualcuno chieda il POS quanto non serve?

Purtroppo, la risposta è SI.

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