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28 novembre 2023

Interventi e commenti

Il ruolo del HSE manager in relazione alle figure cardine del sistema della sicurezza ai sensi del TUSL

Alcune riflessioni a cura dell'avvocato Rinaldo Sandri, esperto in diritto penale industriale ed in particolare della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il ruolo del HSE manager in relazione alle figure cardine del sistema della sicurezza ai sensi del TUSL

La figura del Manager HSE (Health, Safety, Environment) è stata introdotta in Italia con la norma UNI 11720:2018 "Attività professionali non regolamentate - Manager HSE (Health, Safety, Environment) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza", entrata in vigore il 19 luglio 2018. La norma in questione si pone lo scopo di definire i requisiti della figura professionale del HSE Manager, ossia di un professionista che possiede le conoscenze e le competenze tecniche utili a garantire la gestione complessiva e integrata dei processi aziendali in ambito HSE.

In particolare, vengono delineati due diversi profili professionali del HSE Manager:

  • il Manager HSE Operativo: svolge la propria attività in una posizione organizzativa dotata di una piena autonomia decisionale relativamente alla gestione di aspetti operativi. Tuttavia, l’attività è limitata in quanto gli aspetti strategici sono definiti da soggetti posti ad un livello più alto all’interno dell’organizzazione;
  • il Manager HSE Strategico:  opera in una posizione organizzativa dotata di piena autonomia decisionale e con riferimento alle scelte strategiche in ambito HSE definite dell’organizzazione. Tuttavia, a differenza del Manager HSE operativo, ricopre incarichi manageriali nell'ambito dell'organizzazione e fa parte dell'alta direzione aziendale. Ha, inoltre, poteri decisionali in relazione alle scelte strategiche in ambito HSE ed è responsabile di tali scelte.

Il manager HSE, pertanto,  rappresenta la figura di riferimento per il coordinamento, la consulenza ed il supporto gestionale per l’implementazione e l’integrazione dei processi legati alla salute, alla sicurezza ed all’ambiente, con l’obiettivo di concorrere all’efficienza complessiva dell’organizzazione. Ma come si colloca il manager HSE rispetto figure cardine del sistema della sicurezza, così come delineato dal D.lgs. 81/08?

Per quanto riguarda il confronto tra il manager HSE e il RSPP le differenze sono abbastanza nette. In primo luogo, la fonte normativa.
Il servizio di prevenzione e protezione è definito dall’art. 2 D.lgs. 81/08 come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavorativi.

La lettera F dello stesso art. 2 definisce il responsabile del servizio come persona in possesso di specifiche capacità e competenze, designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio stesso. Le capacità e i requisiti degli addetti e del responsabile del servizio sono dettagliati all’interno dell’art. 32 del medesimo decreto che richiede una competenza appropriata in relazione alla tipologia di attività svolta nonché la partecipazione ad appositi corsi di addestramento. Per quanto riguarda il Manager HSE, invece, la situazione è più complessa.

Infatti, la norma UNI 11720:2018 definisce il ruolo di HSE come il professionista che ha le conoscenze, le abilità e le competenze che garantiscono la gestione complessiva e integrata dei processi e sottoprocessi in ambito HSE. Sebbene, inoltre, si tratti di una professione di carattere gestionale, alcune conoscenze tecniche legate alle caratteristiche del tipo di attività svolta dall’organizzazione in cui il manager HSE si trova o si troverà a operare, devono essere da questo acquisite a integrazione di quelle di applicazione generale e trasversale.

La norma UNI 11720:2018 prevede infatti che il manager HSE debba possedere:

  • una conoscenza gestionale degli ambiti HSE riferita ad aspetti legali, normativi, tecnici gestionali e relazionali;
  • caratteristiche psicoattitudinali riferite alla leadership e alla managerialità;
  • essere in grado di promuovere la propria crescita.

Altra differenza tra le due figure riguarda l’obbligatorietà della figura all’interno dell’organizzazione aziendale: se, a norma del D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro è obbligato (si tratta, invero, di obbligo non delegabile) a nominare il RSPP ogniqualvolta impieghi più di un dipendente, la nomina del manager HSE è, attualmente, facoltativa.

Per quanto riguarda i compiti del RSPP, invece, gli stessi sono ben delineati dall’art. 33 del Testo Unico che prevede, in breve: l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, la definizione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, l’elaborazione delle misure preventive e protettive anche ai fini della redazione del documento sulla sicurezza di cui all’art. 28, l’organizzazione dei programmi per la formazione e l’informazione, la partecipazione alle consultazioni sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro.

I compiti del HSE manager, al contrario, sono definiti dalla norma UNI 11720:2018 e si configurano come compiti di natura gestionale, tra i quali:

  • supportare i vertici dell’Organizzazione;
  • promuovere la cultura della salute, della sicurezza e della protezione dell’ambiente;
  • gestire i rapporti interni ed esterni all’azienda.

Si tratta, pertanto, alla luce di quanto sopra, di due figure non sovrapponibili: se il RSPP si configura come un consulente che ha il compito di collaborare con il datore di lavoro, il manager HSE, soprattutto se strategico, è dotato di poteri decisionali e di spesa. Se le differenze con il ruolo del RSPP sono – come visto – abbastanza nette, meno chiaro è lo spazio di luce tra il ruolo di HSE e quella di Dirigente ex art.18 d.lgs. 81/08. Infatti, l’art. 2 lett. D) del D.lgs. 81/08 definisce il dirigente come colui che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Si tratta del principale collaboratore del datore che, unitamente a quest’ultimo, condivide gli obblighi di cui all’art. 18 del D.lgs. 81/08. Vale la pena ricordare che l’assunzione del ruolo di dirigente per la sicurezza può sia avere natura formale che sostanziale (art. 299 D.lgs. 81/08), ma non richiede affatto la delega prevista dal T.U, che si configura quale istituto necessario ai fini dell’attribuzione dei poteri e delle responsabilità originariamente previsti in capo al datore di lavoro. Inoltre, l’art. 15 lett. O), l’art. 37 co. 1, n. 7 e l’art. 2 lett. D) del medesimo decreto, impongono al datore di lavoro di curare l’informazione e la formazione di tale collaboratore, di valutarne la competenza e di conferirgli poteri gerarchici e funzionali adeguati all’esercizio del compito affidatagli.
La norma in questione non fa riferimento espresso all’attribuzione di poteri di spesa al dirigente anche se, appare evidente, il corretto svolgimento dei compiti di cui sopra non può prescindere dall’attribuzione diretta di risorse economiche, ovvero che tali risorse siano comunque rese disponibili nell’ottica di cooperazione tra le due figure.

Alla luce di quanto sopra, a parere di chi scrive, si configura una sostanziale sovrapposizione tra le figure del HSE manager strategico e quella del dirigente per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08. Entrambi, infatti, dotati di autonomia decisionale, hanno il compito di cooperare con il datore di lavoro nell’attuazione delle politiche aziendali della sicurezza nonché di definire piani e strategie atte al miglioramento delle prestazioni in materia HSE. Al contrario, per la figura del HSE manager operativo non pare potersi giungere alle medesime conclusioni: sebbene sia dotato di autonomia, così come previsto dalla norma UNI 11720:2018, questa è limitata alla gestione di aspetti operativi e non decisionali.

Tale sovrapposizione di ruoli, poi, si rende ancor più manifesta nel momento in cui al HSE manager strategico vengono attribuiti poteri di spesa. Come sopra accennato, infatti, il ruolo di dirigente non ha bisogno di un’investitura formale, bensì è conformato in rapporto ai poteri gestionali di cui dispone concretamente; a rilevare, pertanto, non è la qualifica astratta quanto piuttosto la funzione assegnata e svolta.

Pertanto, se nel concreto svolgimento della mansione assegnatagli all’interno dell’organizzazione, si riscontrerà, in capo alla figura manager HSE, piena autonomia decisionale e di spesa con riferimento alle scelte strategiche in ambito HSE, lo stesso, a parere di chi scrive, sarà individuabile come Dirigente ai sensi del D.lgs. 81/08.

Vale la pena ricordare che, sulla scorta di quanto previsto dalla nota sentenza relativa al caso ThyssenKrupp, “in tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 299, D.lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale”.

D’altro canto, è evidente che l’eventuale individuazione della responsabilità (penali) in capo al HSE manager non sarà automatica bensì dovrà sempre essere sottoposta al vaglio di un’accurata e concreta analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna organizzazione.

In conclusione, l'analisi delle responsabilità e delle competenze attribuite ai ruoli di HSE Manager e Dirigente per la Sicurezza suggerisce una notevole sovrapposizione tra le due figure professionali. Entrambe le figure, infatti, condividono una serie di poteri decisionali e di spesa che mirano a garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.

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