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26 giugno 2019

Interventi e commenti

Il privato cittadino che effettua lavori nel proprio appartamento

Approfondimento a cura di Luciano La Placa, membro del Gruppo di Progetto AiFOS "Costruzioni"

Il privato cittadino che effettua lavori nel proprio appartamento

Marco: “Ciao Luciano! Sono Marco, il papà di Giorgio, Giorgio…Giorgio del calcio…”

Luciano: “Sì, sì…ciao Marco, tutto OK? Si tutto ok, grazie”

Marco: “Ti contatto perché, se ricordo bene, sei un geometra e ti occupi anche di sicurezza…, sai con Francesca abbiamo deciso di ristrutturare casa; abbiamo già scelto l’impresa che eseguirà i lavori ma volevamo qualche piccola informazione. Visto che il nostro vicino di casa, qualche tempo fa, ha fatto la stessa cosa e poi ha avuto dei problemi”

Luciano: “Che tipo di problemi?”

Marco: “Mah, sai…problemi con l’ufficio tecnico comunale…credo non siano state presentate le pratiche autorizzative e non è stata aggiornata la planimetria catastale, cose così, niente di particolare! Ah…poi hanno avuto anche dei problemi con l’impresa che non aveva pagato alcuni dipendenti e forse qualche fornitore; insomma diciamo che hanno avuto qualche piccolo problemino, ma niente di particolare, mi hanno riferito di avere risolto tutto dopo circa sei mesi. Comunque, anche per i lavori, non sono rimasti soddisfatti, sembra che ci siano tanti difetti, vizi nelle finiture e non solo…”

Luciano: “Ah benissimo, complimenti, un bell’affare hanno fatto i vostri vicini…”

Marco: “Ecco appunto, siccome sai che noi siamo precisi, vorremmo evitare casini. Ed è per questo che ti abbiamo chiamato, ci puoi dare qualche suggerimento? Sai perché, l’impresa che abbiamo già scelto e con cui abbiamo già firmato un contratto, ci ha riferito che:

  • non è necessario nessun adempimento burocratico
  • non occorre una nomina di tecnico e nessuna sicurezza.

Ci hanno detto che il cantiere è piccolo e finiranno subito; hanno alle dipendenze tutte le maestranze necessarie: idraulici, elettricisti, impiantisti, piastrellisti, muratori. Successivamente alla fine dei lavori sistemeranno il tutto, se necessario, con un nostro amico esperto nel settore. Sai Luciano, l’impresa è seria, ha 1.000 mq di showroom e l’architetto interno all’azienda il quale ci ha anche proposto il pacchetto chiavi in mano, ci sembra proprio una brava persona”

 

Inizia proprio cosi, la mia nuova avventura di libero professionista per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione di una abitazione al 3° piano di un complesso residenziale nella periferia di Milano nel gennaio 2018. Com’è finita la storia ve ne parlerò in seguito, ma adesso mi vorrei soffermare su alcuni aspetti prescrittivi.

Dopo una attenta verifica dei lavori da realizzare era emerso che i miei amici dovevano creare un locale lavanderia occupando parte dello spazio del bagno padronale; i lavori prevedevano: la formazione di varie pareti divisorie, lo spostamento di porte, il rifacimento dei due bagni, l’adeguamento dell’impianto elettrico ed idraulico e la predisposizione per la futura collocazione di un impianto di climatizzazione.

Praticamente una situazione tipica di un appalto di edilizia privata, dove si possono nascondere le preoccupante diffusione di lavoro sommerso e la carenza di controlli istituzionali, dove aggiungono anche l’inottemperanza alle più elementari norme di sicurezza ed una non ben definita distribuzione di responsabilità tra committente ed impresa affidataria/esecutrice dei lavori.

Palese l’applicazione della disciplina agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori a carico dei committenti privati, che è contenuta nel Titolo IV dedicato proprio ai cantieri temporanei o mobili, i quali, ai sensi dell’articolo 89, lettera a, s’identificano in qualsiasi luogo in cui siano effettuati lavori edili o d’ingegneria civile.

Sul piano sanzionatorio, a norma dell’articolo 157, lettera a, il committente o il responsabile dei lavori (in questo caso specifico non verrà nominato), per violazione degli obblighi relativi alla nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da €. 2.740,00 a € 7.014,40 euro; invece, in ipotesi di violazione degli obblighi concernenti la mancata verifica d’idoneità tecnico-professionale (allegato XVII), sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da €. 1.096,00 a €. 5.260,80 euro (art. 157, lettera b).

Misi subito a conoscenza i miei amici dei rischi che ha il proprietario dal momento in cui intende affidare la progettazione o anche solo l’esecuzione di lavori per la costruzione, la ristrutturazione o la manutenzione di un’opera edile, la quale assume gli obblighi e le funzioni del Committente, con importanti responsabilità penali in caso di mancato rispetto di tali obblighi.

Dopo avere rappresentato ai miei amici tutti i vari rischi a cui potevano andare incontro se non avessero correttamente applicato la legge nella gestione dei lavori, ricevetti l’incarico per i seguenti servizi:

  1. Progettazione comprendente i seguenti documenti: Relazione Tecnica, tavole esecutive planimetrie e sezioni stato di fatto e progetto, particolari costruttivi, redazione contratto d’appalto tra l’impresa appaltatrice ed il committente, elaborazione del computo metrico estimativo, elaborazione del capitolato speciale appalto (CSA);
  2. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA: CILA (art. 6bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) presso il competente ufficio tecnico comunale di riferimento;
  3. Incarico per la direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, verifica corretta esecuzione dei lavori, redazione dei SAL (stati avanzamento lavori), stesura verbali di riunione e eventuali ordini di servizio, rispetto del cronoprogramma lavori, acquisizione di dichiarazioni di conformità previsti dal (D.M. 37/08).
  4. Incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP) e d’esecuzione (CSE) rispettivamente ai sensi degli art. 91 e 92 D. Lgs 81/08 (ero sicuro che per i lavori avrebbero partecipato più imprese esecutrici, anche non contemporanea comma 4 art. 90 D. Lgs 81/08)

Di certo, non fu una bella notizia per l’impresa che aveva concordato il preventivo.

Il preventivo, da un’attenta lettura, non aveva nessun riferimento coerente con un regolare contratto d’appalto, ne tano meno, un dettaglio delle lavorazioni e delle specifiche tecniche dei materiali che intendeva utilizzare per la realizzazione dei lavori. Gli sfortunati coniugi avevano semplicemente scelto i sanitari, le piastrelle, porte ecc…; ma non si erano assolutamente preoccupati di come sarebbero stati eseguiti i lavori. Per dare un’idea dell’incompletezza del documento, di seguito riporto qualche breve stralcio del preventivo:

  1. Approntamento cantiere, montaggio argano elettrico, copertura accurata delle parti comuni € 685,00 / + iva
  2. Formazione di parete divisoria in bagno grande con nuovo locale lavanderia mq 5,0 comprensivo di intonaco € 390,00 / + iva 

Il preventivo, ingenuamente già firmato dai miei nuovi clienti, non faceva nessun riferimento a progetti esecutivi, né tanto meno a oneri per la sicurezza, ecc... Una cosa mi aveva però colpito: i tempi d’esecuzione. Stimati in 45 giorni, chiaramente non era stato specificato se naturali e consecutivi e nemmeno la data d’inizio/fine lavori.

Non sapevo nulla dell’impresa e non sapevo nulla della sua capacità tecnica, organizzativa ecc... non avendo mai avuto modo di incrociarla nella mia attività professionale. 

Feci subito una prima verifica (come oggi è consuetudine fare su internet a primo acchito) per visionare il sito o qualche altra informazione in più, rispetto a quelle ricevute dai miei amici e committenti. Le prime indicazioni non furono confortanti, alcune pagine, facevano riferimento a iscrizioni ad associazioni di categoria a livello Nazionale, che da una accurata verifica, di fatto non risultavano essere veritiere, neanche qualche telefonata a colleghi operanti nella zona limitrofa alla sede legale della società, ebbe esito positivo, nessuno dei colleghi aveva avuto a che fare con l’impresa.

Mi resi conto immediatamente che non sarebbe stata una commessa facile e semplice, di fatti dai primi contatti mi resi conto che io e i miei clienti eravamo veramente messi male!

Come prima cosa, anticipai ai committenti la richiesta da inviare all’impresa per la verifica dell’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE cosi come riportato nell’ALLEGATO XVII Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori D. Lgs 81/08.

Successivamente iniziai a elaborare la documentazione e soprattutto a redigere il PSC (Piano Sicurezza Coordinamento) e i relativi allegati. Vi lascio immaginare la sorpresa dell’impresa alla richiesta della documentazione e alla notizia che era stato incaricato un tecnico per la direzione lavori e l’incarico di CSP e CSE.

La documentazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale arrivò dopo circa 10 giorni dalla richiesta. Iniziarono in questo modo i primi contatti con l’impresa, continui solleciti per la ricezione della documentazione che si susseguirono fino alla fine dei lavori.

Dalla verifica della documentazione, l’impresa risultava idonea per eseguire i lavori edili, essendo in possesso di regolare visura camerale e DURC aggiornato; anche il codice Ateco era coerente con i lavori preventivati. Un’informazione mi colpì immediatamente: da un’accurata verifica della visura camerale l’impresa non era in possesso dell’abilitazione per la realizzazione degli impianti D.M 37/08, pertanto avevo visto bene il futuro! Sicuramente l’impresa avrebbe subappaltato le opere relative agli impianti, ma non solo.

Era solo l’inizio di una lunga e tormentata storia, di continue incongruenze e pessima organizzazione aziendale nell’esecuzione dei lavori, che mi mise a dura prova per ben sei mesi dalla data di consegna dei lavori. Capita spesso di trovare imprese diciamo un po’ “non organizzate”, ma credetemi: in questa occasione avrei preferito non accettare l’incarico, mi vengono i brividi al solo ricordo nello scrivere questo articolo.

Ricordo benissimo le vicissitudini subite dai miei clienti, che furono costretti a trasferirsi a casa dei genitori per più di 4 mesi di quelli previsti per la realizzazione dei lavori.

Rammento il primo incontro con il referente dell’impresa: un architetto esterno che svolgeva il ruolo di commerciale e che aveva ben venduto il pacchetto completo per la realizzazione dei lavori; ben presto venne in risalto, dopo l’invio del PSC e la ricezione del POS, che l’impresa non aveva nessun dipendente in organico con le mansioni inerenti le lavorazioni da svolgere e che avrebbe subappaltato tutti i lavori a imprese di sua fiducia. Vi lascio immaginare lo stupore dei committenti, che messi in copia conoscenza nelle varie corrispondenze e-mail, venivano informati quotidianamente degli sviluppi durante la fase del giudizio di idoneità dei POS e della relativa documentazione ricevuta dall’imprese subappaltatrici.

Vale la pena evidenziare che la documentazione arrivava con il conta gocce, sempre incompleta e a volte di difficile comprensione (non si capiva nemmeno chi fosse il subappaltatore di chi eccetera eccetera); fui costretto a verificare più di 25 soggetti tra imprese e lavoratori autonomi (quest’ultimi miei preferiti, vista la semplicità per l’ingresso in cantiere). Mi arrivò una montagna di documentazione di: n. 3 idraulici, n. 2 elettricisti, n. 2 impiantisti per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione, n. 3 muratori, n. 3 piastrellisti, falegnami ecc... Ma la cosa che di più mi sfini nella gestione delle pratiche, fu il fatto che non si capiva mai chi fosse in subappalto a chi!

Dopo circa 2 mesi di continui rinvii per la verifica dei POS e per l’autorizzazione all’ingresso in cantiere, i lavori iniziarono dopo la regolare presentazione della CILA e la relativa notifica preliminare; devo evidenziare che i committenti, ad oggi, non hanno ancora capito le cause di slittamento dell’inizio dei lavori. Il committente sarà sempre un soggetto che dovrà fare affidamento ad un serio professionista per l‘applicazione della corposa normativa cogente.

I lavori non iniziarono bene, e finirono perfino peggio: ritardi su ritardi; spesso i subappaltatori non si presentavano in cantiere, facendo slittare di conseguenza altre lavorazioni di altri subappaltatori, e chi ha, più ne metta, un disastro! Nonostante avessi fatto firmare un aggiuntivo contratto d’appalto al preventivo accettato dai clienti, l’impresa affidataria di fatto fu assente per tutta la durata dei lavori; l’altra nota rilevante che avevo trascurato di evidenziare, fu l’acconto del 30% che ingenuamente i miei clienti avevano versato all’impresa alla firma del preventivo/contratto.

Non diede il risultato sperato la clausola che inserii nel nuovo contratto: l’obbligo dell’appaltatore ad affidare la responsabilità del cantiere a un loro tecnico, incaricato ad essere sempre presente durante l’esecuzione delle opere con i seguenti compiti:

  • l’organizzazione e il controllo del cantiere;
  • la cura dell’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e norme in materia di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e del Piano operativo di sicurezza.

Di fatto, l’incarico venne affidato a un tecnico dell’impresa subappaltatrice principale, che in fase di valutazione, dall’esame della documentazione e tra le tante carenze formative di cui non ne era in possesso; mancava della formazione di preposto ai sensi dell’art. 37 comma 7 D. Lgs 81/08, uno dei motivi principali che fece slittare di due mesi l’inizio dei lavori.

A parte gli aspetti direzionali nel ruolo di direttore dei lavori, l’impegno più importante nella gestione del cantiere fu quello di CSE; credo di avere impiegato più tempo in questa commessa che in tutte le commesse degli ultimi 2 anni.

Svolsi con diligenza e passione l’incarico di CSE, nello specifico:

  1. Verifica l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo, con regolari incontri di coordinamento supportati da informazioni documentate (verbali di coordinamento);
  2. corretta applicazione delle procedure di lavoro.

Una delle lavorazioni di particolare rilevanza nell’esecuzione dei lavori era il carico e lo scarico dei materiali per mezzo di un argano a bandiera posizionato nel balcone con affaccio al cortile interno del complesso residenziale; il pericolo dell’altezza e il rischio di caduta dall’alto e di caduta oggetti dall’alto erano gli aspetti che mi preoccupavano di più.

Anche in considerazione di una recente sentenza della cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2019, n. 4647 - Infortunio mortale. La figura del CSE rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza – fonte Olympus) che ha riconosciuto la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in quanto, pure avendo previsto nel piano di sicurezza e coordinamento alcune misure di protezione (parapetti in legno a delimitazione di aperture di lucernai), aveva omesso di sincerarsi per alcuni giorni che le misure di protezione, fossero presenti a seguito di successive fasi lavorative.

L’accusa principale era la totale perdita di controllo sullo svolgimento dei lavori, che pure impegnavano più imprese sulla base di un crono programma il cui coordinamento competeva al CSE. Conclude la sentenza che il CSE in questione non aveva dimostrato, attraverso la mancata attivazione di interventi propulsivi o inibitori, di non avere contezza dell'alternarsi delle lavorazioni e dell’eliminazione di importanti presidi di sicurezza che giustificavano un intervento del coordinatore al fine di scongiurare ulteriori interventi in quota soprattutto in periodo in cui era assente per malattia anche il capo cantiere dell'impresa esecutrice.

Spesso nel ruolo di CSE, ci si trova in situazioni particolari, a volte difficili, complesse e di non facile risoluzione: i committenti sollecitano la fine dei lavori, hanno urgenza, esigono, spingono per velocizzare le lavorazioni, voglio tutto e subito. Sicuramente comprensibile e legittimo, ma è difficile spiegare che le imprese vanno valutate prima di firmare dei contratti. Queste devono essere in possesso di determinati requisiti; tutti i lavoratori partecipanti alla realizzazione delle opere e degli impianti, prima dell’ingresso in cantiere devono avere ricevuto informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica. Difficile da comprendere per chi non è del settore a volte anche i professionisti vacillano!

L’impresa affidataria e le imprese subappaltatrici, come da previsioni, non riuscirono a terminare i lavori nei tempi previsti; materiali non conformi, lavori rifatti più volte, imperfezioni e incompetenze generali delle varie maestranze furono alcune delle motivazioni di ordine generale.

Nello specifico, spesso, dopo le varie segnalazioni al committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, proposi la sospensione dei lavori e l’allontanamento di alcune imprese dal cantiere per le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100.

Non riuscii a fare applicare la risoluzione del contratto per l’evidente anticipato esborso economico che il committente versò all’impresa prima del mio ingresso come attore nell’organizzazione.

Alla fine dei lavori riuscì a mediare e concordare un congruo sconto con l’impresa per i vari inadempimenti ed i ritardi nell’esecuzione dei lavori; una storia a lieto fine per il cliente e per l’impresa, non certo per me, ma questo è il nostro lavoro e dobbiamo svolgerlo al meglio, per garantire i livelli minimi di sicurezza nei cantieri temporanei mobili.

Non tutti svolgono bene il compito che gli viene affidato; molti commettono errori gravi e imperdonabili, ma tanti altri cercano di svolgere il proprio lavoro correttamente e si sforzano di farlo al meglio. Adesso è il nostro tempo. Come in alcune occasioni ho avuto modo di ribadire, abbiamo un’ottima legge (D. Lgs 81/08); cerchiamo di guardare al futuro, sta a tutti noi guardare lontano. E’ un segno di civiltà effondere la cultura della sicurezza nella società civile, sperando che un giorno, lavori di questo tipo si possano svolgere serenamente e nel rispetto della cogente normativa.

Le piccole azioni che si facciamo, posso cambiare le abitudini e le conoscenze dei committenti; se ogni tecnico che si occupa di sicurezza, riuscirà a migliorare il proprio lavoro, anche i committenti acquisiranno la consapevolezza necessaria per fare bene le cose e ognuno di questi committenti sarà di esempio per altri committenti, ed in breve avremo migliorato l’applicazione del sistema per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In conclusione, il proprietario che deve fare dei lavori di ristrutturazione o costruzione, per essere sicuro di far bene un iter per un’eventuale ristrutturazione o manutenzione, deve:

  • incaricare un responsabile dei lavori esperto in materia con formazione tecnica adeguata e competenze nel settore edile;
  • individuare la figura del coordinatore alla sicurezza, quando dovuta, non su una base puramente economica ma sulla base di una comprovata esperienza e professionalità;
  • per l’affidamento dei lavori rivolgersi sempre a imprese con comprovata e riconosciuta capacità tecnica professionale, che abbia i mezzi e la struttura necessaria per svolgere i lavori in sicurezza.

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