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L'analisi e le considerazioni di Giovanni Raffaele, già Ispettore Tecnico del Lavoro oggi in pensione
Trattare argomenti come quelli suggeriti dal titolo necessiterebbe molto più tempo e spazio, provo comunque a semplificare esponendo, ai lettori e colleghi tecnici, alcuni concetti maturati in 40 anni di servizio ispettivo. Per cominciare inizierei col dire che è a tutti noto come il sistema delle ispezioni del lavoro sia piuttosto articolato, basandosi in effetti sull’attività di una pluralità di soggetti (personale ispettivo dell’INL ex Ministero lavoro, Enti previdenziali, SPISAL ovvero dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro incardinati presso le ASL, Gruppo Carabinieri per la tutela del lavoro operante all’interno degli Ispettorati del Lavoro, ed altri…) tutti con funzioni ispettive tendenzialmente differenti. Tale pluralità di soggetti, che sono anche organi di vigilanza, molto spesso determina una serie di problematiche legate alla delimitazione delle sfere di competenza, con il rischio di sovrapposizioni operative.
Partirei intanto col primo degli argomenti, ribadendo che ancor prima di analizzare l’impianto normativo che governa la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, è opportuno far presente come la materia nel tempo sia cambiata e si sia evoluta. Storicamente l’ispezione sulla sicurezza, nasceva come connaturata ai compiti istituzionali degli Ispettori del Lavoro, i quali nelle vesti di Ufficiali di Polizia Giudiziaria intervenivano nella prevenzione e nella repressione di fenomeni criminosi in violazione alle norme della sicurezza (criminosi in quanto, all’epoca, pressoché l’intero impianto sanzionatorio in materia di sicurezza era di tipo penale). Tale situazione, alla fine degli anni 70 (con la L. 833 del 1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), è mutata con il passaggio delle competenze in capo al personale di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali che mantengono ancor oggi una competenza generalizzata in tutti i settori e per qualsiasi lavorazione.
Per brevità d’esposizione, ricordo che successivamente sia il D.Lgs. 626/1994 che l’attuale D.Lgs. 81/2008 (art. 13) hanno lasciato in capo all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) competenze ispettive in materia di sicurezza in determinati settori, tra cui l’edilizia, che poi è l’argomento pregnante per i nostri lettori.
Per meglio capire le attività (INL) è opportuno conoscere come, all’interno dei propri uffici, e più specificatamente nell’ambito del Servizio Ispezioni del Lavoro, coesistano due ambiti operativi denominati “Vigilanza Tecnica” e “Vigilanza Ordinaria”.
Soprassedendo un tantino su quest’ultima, l’ambito ispettivo di “Vigilanza Tecnica”, si occupa prevalentemente di accertamenti tecnici (canteri, Ferrovie in materia di sicurezza, deleghe della magistratura,…) nonché “vigilanze speciali” (quali ad esempio, radiazioni ionizzanti, ascensori-montacarichi in impianti industriali, cassoni ad aria compressa, poi ancora sulle categorie tutelate come: minori, disabili, lavoratrici madri, categorie protette, CIGS, rilascio e rinnovi patentini per la conduzione di generatori di vapore, autorizzazioni alle videosorveglianze, etc. ).
Tanto detto, appare doveroso porre un cenno sul ruolo dell’ispettore nel senso più ampio, preannunciando che esso non dovrebbe essere quello di promuovere proprie idee, come spesso avviene (anche se generose), ma di vigilare sull’attuazione delle norme della legislazione sociale poste a tutela dei lavoratori, nonché occuparsi dei controlli sulla sicurezza in edilizia per specifica competenza demandata dalle vigenti normative.
Da tale contesto conseguono controlli che, a livello pratico, altro non sono che visite ispettive di cantiere, auspicabilmente non orientate in maniera aprioristica verso una sistematica repressione (come purtroppo spesso avviene) e cioè con l’obiettivo di cogliere in fallo il datore di lavoro, anziché pensare di fargli attuare la legge.
Sono convinto che un buon ispettore e di qualunque provenienza, insieme al controllo, dovrebbe attivarsi anche nel dare una buona informazione e consigli, che poi, a ben vedere, sono strettamente complementari all’azione ispettiva stessa e che s’alternano. Non a caso, nel corso delle ispezioni, si susseguono domande e risposte con reciproco scambio d’informazioni dove questo dialogo, tra ispettori ed i vari soggetti (datore di lavoro, dirigenti, rspp, rls, csp-cse etc.), risulta quasi indispensabile per due aspetti fondamentali del controllo: da una parte permette all’ispettore d’informarsi, e dall’altra di sensibilizzare, indicando i mezzi più semplici per ottenere il risultato ricercato. Ciò può avvenire, ad esempio, mostrando i pericoli riscontrati, in pratica una sorta di accordo tra l’obbligo d’applicare la legge ed i problemi tecnico-organizzativi da risolvere; aggiungerei anche, che le informazioni ed i consigli dati ad imprenditori, lavoratori ed altri attori della sicurezza, avranno certamente come obiettivo quello di “indicare i mezzi più efficaci per attuare le disposizioni normative” senza tuttavia imporle.
È, altrettanto, noto che gli ispettori che ottengono i migliori risultati sono quelli che dedicano la maggior parte dei loro sforzi, anche ad una azione “educativa” dei soggetti ispezionati, implicando a tale ruolo un po’ di “attitudine pedagogica”; sempre per esperienza vissuta, tale buon fare consente di ottenere risultati che vanno oltre i casi trattati, non trascurando l’obbligo secondo cui l’ispettore è tenuto a rispondere alle domande che gli vengono richieste o formulate. Ugualmente non va ignorato il fatto che l’ispettore, presso il suo ufficio, dovrà essere a disposizione di coloro che desiderano consultarlo, sottoponendogli quesiti anche su precise situazioni di pericolo e la sua condotta dovrà sempre essere guidata dalla medesima preoccupazione: promuovere un’interpretazione precisa, con buona dose di professionalità, esaltando l’importanza della formazione tecnico-giuridica e legislativa.
Per concludere questa prima parte, occorre in sostanza assicurare che la vigilanza non sia ispirata a criteri meramente repressivi o improntata ad inutili e dannosi formalismi burocratici, anche per evitare il sospetto che l’ispezione sia motivata “da interessi di cassa” attraverso la percezione dei proventi contravvenzionali.
Sempre sull’Ispettorato del Lavoro, non posso non segnalare che all’interno dei medesimi uffici sono istituiti i NIL (Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro) strutturati a livello provinciale. Questi rappresentano una realtà autonoma ma funzionalmente coordinata all’interno degli Ispettorati, per cui in ogni ufficio il Comandante del NIL rappresenta l’autorità gerarchica di riferimento per gli altri componenti il nucleo e lo stesso coordina, con il Dirigente dell’ITL, l’azione ispettiva che su, impulso o d’intesa con il Dirigente medesimo, il Comandante provvederà a programmare in assoluta autonomia. Ai Carabinieri del NIL sono attribuiti “i poteri ispettivi e di vigilanza” necessari all’espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica, affidati agli Ispettori del Lavoro.
Esaminiamo ora un po’ più nel dettaglio, le varie fasi che caratterizzano un’ispezione, partendo dalla programmazione della verifica. Sul punto tengo a precisare che gli Ispettorati possono programmare periodiche e/o costanti visite d’iniziativa “mirate”, le c.d. “richieste di intervento”, ossia di denunce da parte di privati, associazioni sindacali o su segnalazione di altra amministrazione vigilante, dell’esistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza o di presunte irregolarità nei rapporti di lavoro all’interno di determinati cantieri o anche altro luogo di lavoro. Le denunce, affinché possano essere prese in considerazione, devono essere dettagliate, identificate e possibilmente non anonime, anche se per quest’ultime, ogni ufficio valuterà la presumibile fondatezza e se ritenerle un valido impulso ispettivo.
In tale contesto opera anche la Vigilanza c.d. a “vista”, che resta ancora uno dei più validi strumenti degli accessi ispettivi in edilizia laddove appare opportuno individuare alcuni cantieri sulla base dell’impatto visivo circa il rispetto della normativa antinfortunistica.
Sempre in termini di programmazione l’INL in un più ampio potenziamento ispettivo opera anche con le vigilanze cosiddette “integrate”, e “congiunte”. Quelle “integrate” vedono la partecipazione, nel medesimo accesso ispettivo, di organismi di vigilanza con funzioni diverse, ma comunque preposti al contrasto dell’economia e del lavoro sommerso, mentre quelle “congiunte”, si realizzano tra i servizi ispettivi dell’INL e degli Istituti Previdenziali.
Poi c’è la vigilanza speciale del “Gruppo interforze” che interviene su richiesta e comando dei Prefetti; queste azioni sono particolarmente mirate a grandi cantieri con lavori pubblici e/o situazioni molto particolari. Il Gruppo Interforze è composto da: ITL, NIL, CC, Polizia di Stato, GdF, ed altri corpi speciali antimafia come DIA … etc.
È il caso ora d’esaminare un po’ nel dettaglio le varie fasi che caratterizzano un’ispezione vera e propria, dando inizio ad un quasi ipotetico itinerario virtuale:
ACCERTAMENTO = Gli ispettori giunti in cantiere chiedono di poter conferire con i responsabili del cantiere e dopo essersi presentati ed aver esibito i propri tesserini (come da codice comportamentale), hanno l’obbligo di informarli della facoltà di farsi assistere, nel corso degli accertamenti, dai propri consulenti, le cui assenze non pregiudicano comunque lo svolgimento dell’ispezione.
In ordine al requisito temporale si ricorda che gli ispettori del lavoro (art. 8, DPR 520/55) “hanno facoltà di visitare in ogni parte a qualunque ora del giorno e della notte, cantieri, opifici, laboratori, ecc.”.
Quanto alla procedura ispettiva si deve segnalare che, sulla “tempistica dell’ispezione”, gli accertamenti dovrebbero concludersi in tempi strettamente necessari tenendo conto della complessità delle indagini e dimensioni aziendali, che possono variare da soggetto a soggetto.
Il datore di lavoro ispezionato ha l’obbligo di consentire l’accesso al personale ispettivo, nel caso è opportuno ricordare che ad azioni negative, reattive e/o impeditive, possono ravvedersi provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale e/o amministrativa a secondo della norma violata (ad esempio artt. 336, 337, 340 del c.p. .. etc.)
Altro importante profilo nell’ispezione è l’acquisizione delle dichiarazioni (S.I.T. sommarie informazioni testimoniali) dei lavoratori trovati presenti ed intenti al lavoro, queste dovrebbero recare per iscritto l’avvertimento sull’obbligo di dire la verità e sulla possibilità di incorrere nella commissione di un illecito penale in caso di reticenza o omettendo le generalità, nonché sulle notizie fornite ai P.U. e/o U.P.G.
In ogni caso se rifiutano di fornire le informazioni richieste o di sottoscriverle dopo averle lette, se ne dovrà dare esplicitamente atto nel verbale d’accertamento, indicandone gli eventuali motivi addotti.
I lavoratori vanno sentiti separatamente dal resto del personale e, durante l’audizione, non è ammessa la presenza del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, né dei professionisti eventualmente presenti alla ispezione.
Le dichiarazioni sul rapporto di lavoro instaurato sono necessarie per individuare, ad esempio, chi è la persona che impartisce gli ordini ed a quale tipologia di attività i lavoratori sono chiamati a svolgere all’interno di quel cantiere. Altra importante operazione che si effettua, dopo aver sentito i lavoratori, è la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro e la ricostruzione della c.d. “gerarchia di cantiere”, ossia l’individuazione della ditta committente, dell’impresa affidataria e della catena dei sub-appalti o sub-contratti nonché dei lavoratori autonomi.
Per i lavoratori subordinati si provvede a controllare l’invio della comunicazione di assunzione (che si ricorda deve essere fatta il giorno prima), ovvero la preventiva comunicazione ad altri Enti come richiesto dal tipo di contratto. Per i lavoratori autonomi, invece, la verifica di regolarità richiede un esame approfondito dell’iscrizione alla Camera di Commercio e della loro documentazione fiscale e previdenziale.
Tale controllo è finalizzato ad escludere la necessità di adottare, nell’immediatezza dell’accesso, un provvedimento di “sospensione dell’attività imprenditoriale” (ex art.14 D.Lgs. 81/08), laddove si riscontri “l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”, praticamente lavoro nero.
A tal proposito è utile ricordare che il “Codice Deontologico” e la “Direttiva del Ministro del Lavoro” del 18 settembre 2008, impongono il rispetto della prassi durante l’accesso in azienda per una minor turbativa, senza arrecare in alcun modo danni a terzi, assicurando il mantenimento delle attività produttive in corso (si pensi ad esempio alla delicata fase di lavori relativi al getto del calcestruzzo (solai, pilastri etc.) attraverso impianto di betonaggio e/o autopompa).
L’unico limite all’adozione di tale provvedimento (sospensione attività) si configura nell’ipotesi prevista dal comma 11 bis dell’art. 14 D.Lgs. 81/08 per la c.d. “micro impresa”, ossia quando all’interno del cantiere gli organi di vigilanza individuano una ditta con un solo lavoratore in organico non regolarmente assunto.
Gli ispettori provvederanno comunque a fare in modo che il/i lavoratore/i irregolare/i in nero sia/no allontanato/i dal cantiere fino a regolarizzazione avvenuta.
Nelle S.I.T., si precisa che le domande e le risposte, anche in caso di reticenza, vanno riportarle in modo fedele e sottoscritte, nessuna copia delle dichiarazioni dovrà essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti.
Le dichiarazioni rese dai lavoratori in quanto possono provocare vantaggi diretti o indiretti non sono valutate come prove, ma assumono il rango di indizi che devono essere suffragati da ulteriori elementi di prova di carattere oggettivo e soggettivo nel caso si vada in dibattimento, va poi prestata molta attenzione alle ipotesi di interrogatorio di soggetti indagati, in quanto in presenza di un’indagine di rilievo penale, il datore di lavoro e/o altri soggetti indagati non possono più essere “intervistati” liberamente dal personale ispettivo, ma solo se sottoposti ad interrogatorio con l’osservanza delle norme del C.P.P. .
Ritornando all’aspetto tecnico, dopo i preliminari d’ingresso in cantiere, gli “ispettori tecnici”, accompagnati (non è un obbligo) dal soggetto ispezionato e/o dal capo cantiere o chi ne fa le veci ed il CSE se presente, effettuano un giro di ispezione in tutti i siti del cantiere fotografando le situazioni di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori, mentre i colleghi della “vigilanza ordinaria”, come anzidetto, provvedono ad identificare ed assumere le informazioni sui rapporti prestati dai lavoratori.
L’individuazione del personale/maestranze presenti in cantiere avviene anche tramite la richiesta di esibizione del tesserino di riconoscimento di ogni singolo lavoratore (ex artt. 20, comma 3 e 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08) che deve essere confrontato con i documenti d’identità ed i permessi di soggiorno per i cittadini extra-comunitari.
Semplificando ed in modo non esaustivo l’ispettore tecnico, a sua volta, nell’effettuare la valutazione dello stato dei luoghi, verifica: ponteggi, apprestamenti, attrezzature, macchine, protezioni di lavoro, scale, parapetti, andatoie, passerelle, l’impianto elettrico di cantiere con messe a terra e protezione contro le scariche atmosferiche, recinzioni, uso DPI, accatastamento materiali, controllo complessivo dell’igiene dei luoghi adibiti al ricovero dei lavoratori quali baracche, servizi igienici, segnaletica, ecc., ecc.
Fotografata la situazione del cantiere, relativamente alle situazioni di pericolo e appreso, tramite confronto con i colleghi di vigilanza ordinaria, il sistema dell’organizzazione gerarchica delle imprese presenti, l’ispezione prosegue con il controllo e la verifica di tutta la documentazione tecnica che deve essere a disposizione degli organi di vigilanza, quindi, vengono controllati tutti i documenti relativi a ponteggi (Autorizzazione Ministeriale, schemi tipo di ponteggio, eventuale progetto, Pi.M.U.S.), libretti d’uso e manutenzione delle attrezzature (in particolare quelli della gru) corredati dal registro di controllo, le verifiche preventive e periodiche, dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, i Piani Operativi di Sicurezza con fascicolo, cronoprogramma e costi della sicurezza, deleghe di funzioni, noli, appalti e subappalti nonché eventuali somministrazioni illecite, ecc.
Durante le ispezioni è possibile configurare la rimozione o la mancata esibizione documentale, perciò è necessario tener conto dei tempi tecnici necessari che non potranno protrarsi oltre il periodo di permanenza del personale ispettivo per lo svolgimento degli accertamenti.
Solo dopo l’esame della richiesta documentazione appare, quindi, possibile individuare i soggetti che saranno destinatari degli atti ispettivi contenenti eventuali diffide, disposizioni, provvedimenti amministrativi o penali con prescrizione … etc.
In tale fase, gli ispettori valuteranno l’opportunità se adottare l’altro provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto (ex art. 14 D.Lgs. 81/08) e cioè quando si è in presenza di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza, praticamente nel caso che dalla documentazione acquisita nella fase preparatoria o successivamente nel corso dell’accesso ispettivo, emergano precedenti verbali sanzionatori dello stesso ufficio o di altri Enti (SPISAL) riconducibili alla norma suddetta.
È il caso di ricordare che, in attesa di apposito Decreto Ministeriale, le violazioni che determinano l’adozione del provvedimento di sospensione sono quelle indicate nell’Allegato I del D.Lgs. 81/08, dove per reiterazione si intende quando lo stesso soggetto (inteso come impresa, indipendentemente dalla persona fisica sanzionata) commette, nei cinque anni successivi, la medesima violazione o una violazione della stessa indole rispetto a quella contestata con prescrizione dall’Organo di Vigilanza e poi ottemperata dal contravventore o di quella accertata con sentenza definitiva dal giudice.
Importante = sui provvedimenti di “Sospensione dell’Attività Imprenditoriale” giova puntualizzare che gli effetti dei provvedimenti vanno limitati alla singola unità produttiva della ditta, ossia al solo cantiere in cui viene adottato il provvedimento.
Qualora la ditta non ottemperi all’ordine di sospensione, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/08, “ il datore di lavoro […..] è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (alla data odierna) nelle ipotesi di sospensione per lavoro nero irregolare”.
Infine, gli ispettori tecnici oltre a contestare subito le violazioni trovate procedono con “verbale di 1° accesso”, a richiedere la ulteriore documentazione non visionata in sede ispettiva quale: nomina del RSPP, CSP e CSE, RdL se nominato, addetti alle Emergenze e Primo Soccorso, corsi abilitanti dei soggetti aventi l’obbligo, l’attestazione di avvenuta formazione ed informazione di tutto il personale, prova dell’avvenuta consegna dei DPI, nomina del Medico Competente, il piano di sorveglianza sanitaria previsto da quest’ultimo e le idoneità relative alle visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori, attestati dei corsi come ad esempio: dirigenti, preposti, ponteggisti … etc.
Altro aspetto fondamentale nell’ispezione in edilizia è l’individuazione degli interlocutori privilegiati, e questo vien fuori da un confronto tra gli “ispettori tecnici” e quelli “ordinari”, ciò permette di identificare prontamente i soggetti da coinvolgere, a vario titolo, nella gestione della sicurezza del cantiere: dalla committenza dell’opera o responsabile dei lavori, alle imprese affidatarie appaltatrici e subappaltatrici, ai lavoratori autonomi, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Tutti questi, ed ognuno a diverso titolo, divengono interlocutori privilegiati degli Ispettori, sia durante la fase di sopralluogo, sia del completamento dell’accertamento presso gli uffici o le sedi delle imprese o casomai presso i consulenti.
Comunque, a parere di chi scrive, tra i più autorevoli interlocutori, è proprio il Coordinatore dell’esecuzione dell’opera, difatti, per gli ispettori è utile capire se questo professionista è o meno consapevole dello stato dei luoghi e delle imprese presenti. Non possiamo dimenticarci che il Coordinatore (CSE), tra i suoi obblighi di legge, è chiamato a vigilare sulla corretta applicazione da parte delle imprese esecutrici, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei rispettivi POS, pertanto, deve avere il polso della situazione all’interno del cantiere. La sua azione potrà dimostrarla, oltre che dalle contestazioni scritte alle imprese e committenza, per le inosservanze rilevate, anche dal riscontro della sua presenza riferita dalle imprese esecutrici o dalle stesse maestranze specie se qualificate, tipo capo cantiere o preposti.
Anche qui corre l’obbligo specificare, a scanso di equivoci, che la norma non impone delle scansioni temporali ai sopralluoghi, ma sottintende che la presenza del Coordinatore per l’esecuzione sia necessaria al fine di assicurare la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese, specie nelle fasi più critiche e pericolose.
Concordo, pertanto, su quanti pensano che il Coordinatore non può limitarsi ad una presenza passeggera, ma che anche i lavoratori, all’interno del cantiere, debbano avere il sentore della sua presenza, pertanto, è consigliabile che questi lasci sempre traccia del suo passaggio e del suo agire, che mi auguro non si manifesti con richieste o comportamenti fuori del proprio ruolo, insomma in parole semplici, il CSE non è un OdV.
Poi c’è il committente o il RdL se nominato, per conto del quale viene costruita l’intera opera, che indipendentemente da eventuali frazionamenti della realizzazione, hanno precisi obblighi che sono richiamati negli artt. 90, 93, 100, comma 6 bis, 101 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e ne rispondono personalmente in materia di sicurezza.
Troppo spesso il committente non è però a conoscenza degli oneri e ritiene sufficiente la mera nomina dei Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori, pensando di liberarsi di gran parte delle sue responsabilità, in realtà è solamente con la nomina del Responsabile dei Lavori che questi, limitatamente all’incarico conferito, può trasferire obblighi a suo carico tenendo sempre in debito conto a non incorrere nella “culpa in vigilando”.
Tutt’altro che ultimi, tra gli interlocutori privilegiati, troviamo i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, come pure i lavoratori autonomi e, come sempre, gli obblighi a loro carico sono quelli più specifici e più numerosi dove la prassi li vede quasi sempre coinvolti in contestazioni di natura penale per la mancata osservanza delle norme antinfortunistiche.
CRITICITÀ = Nella vigilanza in edilizia il dato più frequente è che le imprese di grandi dimensioni sono piuttosto poche, mentre gran parte sono rappresentate da numerose società di persone, imprese familiari ed artigiane. Tale stato di cose, specie in presenza di imprese piccole e disorganizzate, crea non poche problematiche all’interno dei cantieri, sia dal punto di vista dell’assolvimento degli adempimenti documentali, quanto all’organizzazione ed al corretto utilizzo degli apprestamenti, nonché degli spazi comuni a disposizione per le lavorazioni.
Non di rado capita che in un cantiere la committenza non si rivolga neppure ad “un’impresa affidataria” ma suddivida il lavoro tra 4 o 5 artigiani stipulando direttamente un contratto d’opera con uno solo che poi subappalta agli altri, in dette ipotesi fare attenzione, non è regolare. Non per nulla assistiamo alla proliferazione di sub-appalti, soprattutto per quelle lavorazioni che hanno una durata di poche settimane o addirittura di pochi giorni e ciò crea, nei titolari delle ditte, l’illusione che possano esimersi dal rispettare tutti gli adempimenti che la norma impone.
Sulla documentazione, spesso rilevavo, ad esempio, che i Piani Operativi di Sicurezza e di Coordinamento che prendevo in esame, risultavano troppo carenti, la maggior parte erano documenti privi di ragionamenti, imprecisi e generalisti, insomma fatti da asettiche schede che venivano fuori dai soliti programmi informatici e non da veri documenti di progettazione della sicurezza, bastava, difatti, sbirciare l’elenco dei rischi indicati nei piani … che sembravano enciclopedie, riguardavano persino lavorazioni assenti o che non potevano mai essere eseguite in quel cantiere, per non parlare dei piani scaturiti da fotocopie delle fotocopie … di fotocopie…..
Entrando di più nella parte pratica, tra le opere provvisionali, quello che certamente presenta la maggiore criticità è il ponteggio, il suo montaggio/smontaggio rappresenta “il contratto di sub-appalto tipo” che spesso si trova nella maggior parte dei cantieri edili, risultando ancora oggi uno dei punti più ostici e critici per la sicurezza.
Negli ultimi tempi si nota un netto miglioramento, specie da quando il ponteggio viene montato da squadre specializzate, ma anche qui faccio notare che, il più delle volte, la fase progettuale, ossia la fase antecedente alla messa in opera che dovrebbe essere quella dedicata a risolvere eventuali difficoltà che potrebbero insorgere in relazione al tipo di edificio, viene del tutto trascurata, difatti, troviamo maestranze che improvvisano e si trovano a dover risolvere situazioni “in quota” delle quali, non solo non era stata prevista l’esistenza, ma spesso comportano soluzioni ancora più pericolose e risultano lasciate alla fantasia degli addetti con la conseguenza, il più delle volte, dell’utilizzo di materiale non idoneo allo scopo. Basti pensare all’abuso delle tavole “da cassero” adoperate come passerelle di fortuna, in quelle zone del ponteggio dove è complicato “svoltare l’angolo”, oppure dove vi sono “restringimenti o allargamenti” delle facciate, a tal proposito vorrei ricordare che l’uso di questo materiale è del tutto inidoneo per siffatte attività, come richiama la parola stessa, legata alla casseratura e non certamente a sostenere sollecitazioni differenti dai getti di calcestruzzo.
In conclusione le criticità presenti all’interno di un cantiere edile sono certamente molteplici e se si vuole veramente perseguire il risultato principale della “salvaguardia della vita dei lavoratori” bisogna lasciar perdere il concetto/giustificazione che spesso viene riferito e cioè “problematiche economiche”: il tema in realtà è la mancanza di una vera e propria consapevolezza dell’agire responsabilmente su metodi, regole, comportamenti da tenere nel corso dell’attività lavorativa.
Proprio l’incremento di tale fare può aumentare quella che comunemente chiamiamo “cultura della sicurezza”, che a ben vedere, continua a essere la vera sfida-chiave sia per le autorità preposte che per gli operatori.
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