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Si è concluso il primo corso abilitante per formatori presso il centro nazionale dei VVF: il commento del Consigliere nazionale Carmine Salamone
Si è concluso Venerdì 5 maggio 2023 il 1°Corso Formatori Antincendio organizzato dai VVF Direzione Regionale Lombardia presso il Centro Nazionale di Formazione Vigili del Fuoco di Dalmine (BG).
Il “Corso di Tipo A – 60 ore” è stato il primo corso del 2023 in Lombardia ed è abilitante ai sensi dell’art.6 comma 2 lettera b) del DM 2.9.2021 per svolgere docenza sia nella parte teorica e sia nella parte pratica nei corsi per addetti antincendio. Il percorso è iniziato il 22 marzo e si è concluso il 29 aprile 2023, gli esami si sono svolti il 5 maggio 2023.
Hanno aderito al Corso 37 partecipanti, 31 hanno superato l’esame sostenendo 5 prove così come previsto dal punto 5.4.1 dell’allegato V del DM 2.9.2021:
bisognava superare positivamente ognuna delle singole prove,
I candidati che non hanno superato la prova avranno una ulteriore possibilità non prima di 1 mese, in caso di esito negativo dovranno frequentare un nuovo corso.
L’aggiornamento è previsto al punto 5.5 dell’allegato V del DM 2.9.2021 ogni 5 anni ed è di 16 ore per l’aggiornamento dei docenti abilitati sia per i moduli teorici che pratici, di 12 ore per i docenti abilitati per la sola parte teorica e di 8 ore per i docenti abilitati per la sola parte pratica.
Il programma del corso è stato quello previsto dall’allegato V del DM 2.9.2021 Tabella 5.1.
Il corso ha visto alternarsi diversi docenti dirigenti e funzionari dei Vigili del Fuoco della Direzione Regionale VVF Lombardia e dei diversi comandi provinciali, i quali hanno svolto il loro compito con grande professionalità e competenze sia nelle lezioni teoriche sia nelle esercitazioni pratiche.
Personalmente mi ritengo molto soddisfatto ed ho già avuto modo di applicare nei corsi che svolgo le maggiori nozioni, le conoscenze, le competenze acquisite e di mettere in atto le tecniche di comunicazione e di trasferimento dei contenuti teorici e pratici ai discenti.
Ritengo che la formazione addetti antincendio meriti la dovuta attenzione in quanto noi docenti siamo chiamati a formare e ad addestrare il personale che deve garantire nei luoghi di lavoro la presenza e corretta manutenzione dei presidi antincendio durante il normale esercizio delle attività e deve gestire le situazioni di emergenza e di evacuazione in caso di necessità in base alla formazione ricevuta e in base al piano di emergenza previsto.
La professionalità dei Vigili del Fuoco è riconosciuta a livello nazionale, e aver avuto la possibilità di ricevere nozioni, concetti, esempi pratici è stato per me estremamente entusiasmante.
Diversi approfondimenti sono stati dedicati al DM 3 Agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi) sia riguardante la Strategia Antincendio Sezione S del Codice e alle Regole Tecniche Verticali – Sezione V, oltre alle Sezioni G Generalità e Sezione M – Metodi, non sono mancati richiami a tutti gli altri riferimenti normativi in particolare al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e Decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai DM 2 settembre 2011 (GSA – Gestione Sicurezza Antincendio) e DM 3 settembre 2011 (Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81-Minicodice)
In particolare la formazione dei formatori addetti antincendio evolve in relazione alla normativa del DM 10.3.1998, infatti la Formazione prevista dal DM 2.9.2021 è diversa e i contenuti dei programmi dei corsi sono previsti al punto 3.2.5 dell’allegato III del DM 2 settembre 2021 per i corsi iniziali:
al punto 3.2.6 sempre dell’allegato III del DM 2 settembre 2021 sono riportati i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento previsti ogni 5 anni:
In conclusione, il DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” prevede all’art.2. (Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza) l’obbligo per il datore di lavoro di redigere il Piano di Emergenza nei luoghi ove sono occupati almeno 10 lavoratori ma anche nei luoghi aperti al pubblico indipendentemente dal numero dei lavoratori con la presenza contemporanea di più di 50 persone.
Nel piano di emergenza sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori e non solo gli addetti devono ricevere adeguata informazione e formazione sui rischi incendi secondo i criteri riportati nell’allegato I del medesimo decreto.
Rimaniamo in attesa degli esami previsi per i manutentori come previsto dal DM 01 settembre 2021 (G.U. 25 settembre 2021, n. 230) Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 proroga rinviata al 25 settembre 2023.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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