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La legge n. 34 del 2026 ha modificato il d.lgs. n. 81/2008 introducendo, all’articolo 3 del medesimo, un comma specificamente dedicato alla regolamentazione della salute e sicurezza sul lavoro in caso di lavoro agile. La scelta legislativa introduce interessanti puntualizzazioni, che da un lato risolvono alcuni dubbi interpretativi del passato ma dall’altro pongono interrogativi sulla reale efficacia delle misure di tutela individuate come minimo di legge a fini prevenzionistici.
Contributo a cura di Lorenzo Fantini, consulente, già avvocato giuslavorista e dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
La legge 22 maggio 2017, n. 81, nell’ambito di una normativa dedicata anche alla tutela del lavoro autonomo, contiene la prima regolamentazione italiana del lavoro agile, formula utilizzata per indicare e disciplinare lo smart working, inteso come particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, dalla utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali (in questo senso l’articolo 18 della legge n. 81/2017). In estrema sintesi, la legge consente che le parti (lavoratore, anche tramite accordi collettivi, e azienda) possano stipulare un accordo – condizione di legittimità dello smart working – che permetta al lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Quanto alla salute e sicurezza, il Legislatore del 2017 ha regolamentato le misure di prevenzione e tutela in una disposizione molto breve, l'articolo 22 della legge in commento, il quale prevede testualmente quanto segue: "1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali".
Il successivo articolo 23 del c.d. "Jobs Act del lavoro autonomo" (così è stato spesso definita la legge n. 81/2017), al comma 2, riconosce espressamente che: "Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali", mentre il successivo comma 3 prevede la "copertura INAIL" anche in caso di infortunio in itinere, anche se solo "quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza".
Le disposizioni della legge del 2017 sono state indubbiamente utilissime ad “inquadrare” il lavoro agile nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro. differenziandolo dal telelavoro, disciplinato dall’articolo 3, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008 in modo tale che il telelavoratore si debba considerare un videoterminalista e che si applichi la disciplina dell’Accordo europeo sul telelavoro, ma non ha fugato una serie di dubbi e perplessità interpretative, legate alla laconicità delle previsioni di legge, a fronte delle quali, in particolare, molti preventori si sono chiesti come il lavoro agile dovesse essere considerato in sede di valutazione dei rischi e rispetto alle misure di prevenzione e protezione “ordinarie”, come, ad esempio, l’informazione e la formazione.
Probabilmente proprio per risolvere alcuni di tali dubbi interpretativi, la legge 11 marzo 2026, n. 34, è intervenuta sulla regolamentazione italiana della salute e sicurezza nelle prestazioni lavorative in smart working, introducendo una specifica previsione nell’ambito del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, quindi, colmando una lacuna del d.lgs. n. 81/2008. È stato, in particolare inserito un comma nuovo (il 7-bis) all’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede quanto segue: “Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.
L’intervento del 2026 ha il pregio di essere davvero molto chiaro e netto, favorendo una lettura delle tutele che non può essere equivoca. Infatti, viene chiarito come l’unico obbligo di tutela a carico del datore di lavoro è la consegna scritta – almeno una volta l’anno – al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell’informativa sui rischi del lavoro agile già regolamentata dall’articolo 22 della legge n. 81 del 2017, senza che residui altro a carico del datore di lavoro, nemmeno in relazione agli obblighi relativi all’utilizzo dei videoterminali, che “si intendono assolti” con la consegna dell’informativa. Dunque, viene ancora più differenziato il lavoro agile dal telelavoro, nel quale, invece, è espressamente imposto, sempre dall’articolo 3 (in questo caso, comma 10) del “testo unico”, che trovi attuazione il Titolo relativo all’utilizzo dei videoterminali (il Titolo VII del d.lgs. n. 81/2008). Dal punto di vista pratico, significa che se l’azienda decide di accordarsi con il lavoratore (o i lavoratori) per lo svolgimento di telelavoro, sarà compito del datore di lavoro e delle strutture competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro considerare il telelavoratore come videoterminalista e, di conseguenza, sottoporlo a sorveglianza sanitaria garantendo – nei limiti in cui tale attività è compatibile con la circostanza che il luogo di svolgimento dell’attività non è nella disponibilità giuridica dell’impresa – anche che la postazione lavorativa (comprensiva anche di sedia ergonomica) sia conforme a quanto previsto nel Titolo VII, citato, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro. Viceversa, se l’accordo preso con il lavoratore (o con i lavoratori) sia di lavoro agile, dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro – fermo restando (analogamente a quanto previsto per il telelavoro) che nel Documento di Valutazione dei Rischi dovrà comunque essere presente una sezione dedicata al lavoro agile – l’unico adempimento cogente per l’azienda sarà la consegna dell’informativa sui rischi di lavoro in smart working. Naturalmente sarà sempre possibile (e chi scrive reputa che ciò sia assolutamente consigliabile, in quanto anche coerente con la logica dei principi generali di sicurezza, anche richiamati all’articolo 15 del d.lgs. n. 81/2008, che prevedono, tra l’altro, che la prevenzione non debba comportare alcun costo per il lavoratore1) che l’azienda decida di applicare le medesime tutele previste per il telelavoro, ad esempio fornendo una sedia ergonomica a proprie spese. Conclusione, peraltro, coerente con quanto disciplinato dal Protocollo Nazionale sullo smart working del settore privato, concluso tra le parti sociali il 7 dicembre 2021 e che prevede, tra l’altro, oltre al diritto alla disconnessione (da ritenersi obbligatorio in quanto imposto dalla legge che lo ha introdotto, il D.L. n. 61/2021), che il datore di lavoro debba assicurare la formazione specifica sulle competenze digitali nonché fornire e mantenere in efficienza le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle mansioni in modalità agile.
[1] Si pensi ai costi dell’energia elettrica utilizzata in casa (se la prestazione si svolge presso il domicilio del lavoratore) per svolgere l’attività o al costo della connessione e si consideri, soprattutto, che il comma 2 dell’articolo 15 del “testo unico” prevede espressamente quanto segue: “2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
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