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Approfondimento a cura di Gabriele Scibilia, chimico industriale esperto di consulenza strategica ed operativa in materia di REACH, CLP, BPR, ADR, IMDG
L’Accordo ADR dispone un preciso obbligo di formazione per tutti gli operatori coinvolti nella gestione ed il trasporto delle merci pericolose che possono comprendere, in base ai loro pericoli specifici, i prodotti e gli articoli destinati all’utilizzo industriale, professionale o privato nonché i rifiuti generati da un’attività industriale o professionale.
La nuova edizione 2019 dell’ADR, che entrerà in vigore il 1° luglio 2019 dopo il consueto semestre transitorio, impone alle imprese una programmazione della formazione e dell’aggiornamento per tutti gli addetti che a qualsiasi titolo gestiscono le merci pericolose.
A livello legislativo la direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n.35/2010 che all’art.5 dispone:
Art. 5 - Recepimento modifiche all'ADR, al RID ed all'ADN
1. Con provvedimento dell'amministrazione, sono recepite le direttive comunitarie concernenti adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna recanti modifiche:
a) degli allegati A e B dell'ADR;
…omissis…
Per effetto del suddetto decreto ogni biennio l’edizione dell’ADR, emendata dagli esperti del gruppo di lavoro WP.15 dell’UNECE, viene recepita a livello nazionale con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rende perciò obbligatoria l’osservanza delle disposizioni contenute negli allegati tecnici A e B dell’accordo da parte di tutti gli operatori interessati.
In particolare l’ADR 2019 riporta alla sezione 8.2.3:
8.2.3 Formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti aventi un certificato di cui al 8.2.1, coinvolto nel trasporto di merci pericolose per strada
Tutte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto stradale di merci pericolose devono avere ricevuto, conformemente al capitolo 1.3, una formazione sulle disposizioni che regolano il trasporto di queste merci, rispondente alle loro responsabilità e funzioni. Questa prescrizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore, al personale che carica e scarica le merci pericolose, al personale che lavora nei depositi intermedi o per le agenzie di spedizione ed ai caricatori e ai conducenti di veicoli diversi da quelli aventi un certificato conformemente a 8.2.1, coinvolti nel trasporto di merci pericolose per strada.
La formazione degli addetti coinvolti nelle attività concernenti le merci pericolose deve essere programmata e assicurata dal legale rappresentante, o chi da egli delegato allo scopo, ovvero il “capo dell’impresa” secondo l’art. 11 del D.Lgs. n.35/2010 quando l’impresa ha nominato un Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
Il Consulente per la sicurezza dei trasporti dovrebbe individuare i fabbisogni formativi degli addetti e proporre un programma di formazione all’impresa in cui i moduli formativi potranno essere erogati dallo stesso Consulente per la sicurezza o da terzi, esperti interni o esterni all’impresa.
Nel caso in cui l’impresa non sia obbligata a nominare un Consulente per la sicurezza dei trasporti oppure il Consulente nominato non esegua il suo compito di verifica della formazione degli addetti, allora il legale rappresentante, o chi da egli delegato, ha l’obbligo di vigilare sulla formazione preliminare e periodica di aggiornamento dei propri dipendenti assieme al RSPP nominato ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 dal momento che le misure di sicurezza relative alle attività svolte per la gestione delle merci pericolose (per esempio carico e/o scarico di prodotti e rifiuti) all’interno di un perimetro aziendale devono essere considerate come implementazione in un settore specifico (ADR) delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, la norma quadro in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro.
A questo proposito evidenzio che la posizione del legale rappresentante, o della persona che riveste il ruolo di datore di lavoro, e del RSPP risulta particolarmente critica quando l’impresa delega alcune attività di gestione delle merci pericolose ad imprese esterne (in outsourcing) che operano nel perimetro aziendale del committente con personale dipendente e/o con personale di imprese terze. In tutti questi casi l’impresa committente deve verificare la formazione acquisita dagli addetti che “accetta” di far lavorare presso la propria sede operativa. Il datore di lavoro deve infatti dimostrare di adottare la “diligenza del buon padre di famiglia”, un adempimento di carattere generale di cui all’art. 1176 del codice civile, e di garantire direttamente, o chi da egli delegato, la formazione obbligatoria e l’aggiornamento dei lavoratori che svolgono le attività inerenti la gestione delle merci pericolose nella sua sede operativa.
L’obbligo di formare gli addetti comporta necessariamente la creazione di una lista di persone coinvolte nella gestione delle merci pericolose (materie prime, prodotti finiti e rifiuti) ed il monitoraggio della formazione erogata a queste persone in funzione dei ruoli assunti presso uno degli operatori elencati al 1.4 dell’ADR 2019:
così come definiti alla sezione 1.2.1 dell’ADR 2019.
I corsi di aggiornamento devono essere programmati almeno ogni due anni considerando che gli allegati tecnici A e B dell’Accordo l’ADR sono emendati dagli esperti del gruppo di lavoro WP.15 dell’UNECE con la medesima periodicità. Nel caso che le prassi e/o le procedure inerenti la gestione delle merci pericolose siano modificate si rende invece necessario aggiornare tempestivamente la formazione degli addetti interessati alle attività oggetto di modifiche prima che gli stessi possano svolgere le loro mansioni privi dell’adeguata formazione.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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