/ News / Approfondimenti / Interventi e commenti
Approfondimento a cura di Pietro Sechi, Tecnico della Prevenzione e Ufficiale Polizia Giudiziaria
L’ambiente marino è sempre stato sinonimo di particolarità e di diversità rispetto a quello terrestre, e questo accade anche in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori marittimi.
Sono passati più di vent’anni dall’emanazione del decreto legislativo n. 271/99, relativo alla sicurezza dei lavoratori marittimi imbarcati a bordo di navi mercantili e da pesca nazionali. In questo lasso di tempo sono mutati importanti elementi normativi all’interno dello scenario nazionale della sicurezza sul lavoro, difatti si è passati dal decreto legislativo n. 626/1994 al decreto legislativo n. 81/2008. Se prima dell’avvento dell’attuale testo unico della sicurezza esisteva un coordinamento diretto tra la normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori marittimi e la normativa nazionale, oggi non è possibile trovare un riferimento, se non cercando una similitudine tra il decreto n. 81 e il “vecchio” decreto n. 626.
Il decreto legislativo n. 271, essendo ancora in vigore, deve essere applicato a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca italiane. Tale decreto pone in carico diverse responsabilità in capo alle già note figure della sicurezza aziendali ed interviene nell’estendere tali responsabilità a due figure, per cosi dire, poco usuali, vale a dire quella dell’armatore e quella del comandante della nave. La prima può essere assimilata a quella del datore di lavoro mentre la seconda è un tipo di figura dotata di varie peculiarità data la spiccata particolarità dell’ambiente in cui opera.
Sono a carico dell’armatore della nave la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro dei lavoratori marittimi, con la relativa redazione del piano di sicurezza dell’ambiente, il quale deve contenere un progetto dettagliato dell’unità navale e una relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute del lavoratore marittimo e un relativo programma di attuazione di interventi di miglioramento connessi allo svolgimento delle attività lavorative a bordo. Tale documentazione deve essere inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prima dell’entrata in esercizio della nave, a meno che non si tratti di nave mercantile con una stazza lorda inferiore a 200 tonnellate oppure di nave da pesca con lunghezza inferiore ai 24 metri oppure con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento; in questo caso la suddetta documentazione è conservata a bordo.
Nel caso in cui il piano di sicurezza dell’ambiente venga inviato al Ministero, entro 120 giorni dalla data di presentazione il suddetto Ministero deve apporre un visto di approvazione che attesti la conformità delle condizioni inerenti l’ambiente di lavoro a quanto richiesto dal decreto n. 271. Copia della documentazione è conservata a bordo nave a disposizione degli organi di vigilanza.
Inoltre, se ci si ritrova nella casistica di una delle deroghe sopra elencate, non è obbligatorio che l’armatore designi tra il personale di bordo le persone che andranno a comporre il servizio di prevenzione e protezione, ma quest’ultimo può essere composto anche da personale di terra, così come il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro. Infatti, quest’ultimo può essere anche eletto nell’ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra, se ci si ritrova con un’imbarcazione o con equipaggio come sopra indicati.
Rimane sempre in capo all’armatore la convocazione, con una frequenza almeno annuale, della riunione periodica, nella quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza ed il rappresentante della sicurezza, al fine di esaminare le misure igieniche e di sicurezza, l’idoneità dei dispositivi di protezione individuale previsti a bordo, i programmi di formazione e informazione dei lavoratori marittimi.
L’armatore, congiuntamente al comandante della nave, tra i diversi obblighi previsti dalla normativa è tenuto a designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione con i relativi addetti, designare il medico competente, organizzare il lavoro a bordo tenendo conto dei fattori di fatica e della durata del lavoro, informare i lavoratori marittimi sui rischi specifici, sul corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale e sulle procedure da attuare in caso di emergenza, fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi di protezione individuale, formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Al comandante della nave, tra l’altro, spetta l’emanazione di procedure per l’equipaggio in materia di sicurezza sul lavoro, la segnalazione all’armatore di deficienze e anomalie che possono compromettere la sicurezza a bordo e la designazione dei lavoratori marittimi incaricati all’attuazione di misure di prevenzione in situazioni di emergenza.
L’ambiente navale, coincidendo per le attività lavorative e per quelle di vita, deve prevedere un orario di lavoro con un numero di ore lavorative ben precise: ad esempio, non possono essere superate le 14 ore di lavoro nell’arco delle 24 ore e le 72 ore in un periodo di sette giorni; di conseguenza vengono regolamentate anche le ore di riposo, le quali non devono essere inferiori a 10 ore nell’arco delle 24 ore e delle 77 ore in un periodo di 7 giorni.
Oltre al piano di sicurezza dell’ambiente deve essere presente a bordo il manuale di gestione per la sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo. Tale documento riporta gli strumenti e le procedure utilizzate dall’armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal decreto n. 271 e dalle norme internazionali e può costituire parte integrante del “Safety Management Manual” redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas.
Per quanto attiene alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori marittimi, è prevista la presenza del medico competente, nominato dall’armatore congiuntamente al comandante della nave. Il medico competente effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori marittimi.
Le attività di formazione ed informazione istituite dall’armatore e dal comandante prevedono la trattazione di argomenti inerenti i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’esercizio della navigazione marittima, misure di protezione adottate, rischi specifici, pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi presenti a bordo, procedure di emergenza ed abbandono nave. Tale formazione deve avvenire in occasione dell’imbarco, del trasferimento e del cambio mansione del lavoratore marittimo, ed infine, all’atto di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove sostanze pericolose.
Gli aspetti legati alla verifica dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro sono di competenza degli organi di vigilanza. Tali organi si differenziano nell’autorità marittima (Capitanerie di Porto), nelle aziende sanitarie locali e negli uffici di sanità marittima. L’autorità marittima si occupa dell’accertamento delle violazioni di cui al decreto n. 271; per quanto concerne invece la vigilanza ai fini penali e alle prescrizioni ai sensi del decreto legislativo n. 758/1994, provvedono tutti gli organi di vigilanza sopra menzionati in coordinamento tra loro.
In linea generale, i principi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in ambiente marittimo, previsti dal decreto n. 271, non si discostano in maniera rilevante da quelli previsti dal decreto n. 81; vi è comunque l’esigenza di emanare alcune disposizioni necessarie a consentire il coordinamento e l’armonizzazione dei due decreti, la cui mancanza, visto anche il lasso di tempo trascorso, ha generato una mancanza di uniformità nell’applicazione di queste importanti normative.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 03042120984
Privacy - Cookies Policy - Gestione segnalazioni-whistleblowing
Il sito utilizza cookie tecnici, ci preme tuttavia informarti che, dietro tuo esplicito consenso espresso attraverso cliccando sul pulsante "Accetto", potranno essere installati cookie analitici o cookie collegati a plugin di terze parti che potrebbero essere attivi sul sito.