• Registrati
  • Accedi
  • Iscriviti alla Newsletter
  • I miei corsi

Logo-payoff-RGB.png
Logo-Sistema-Impresa-no-sfondo-188x82.png      Logo_RPA_Legge_4-2013_rev2024.png     Logo_EBITEN_mod_CM.jpg
menu
  • HOME
  • ASSOCIAZIONE
  • REGISTRI
  • FORMAZIONE
  • E-Learning
  • EVENTI
  • NEWS
  • CONTATTI
  • AREA RISERVATA SOCI
  • ISCRIZIONI - RINNOVI
menu
  • Mondo AiFOS
    • Le nostre attività
    • CFA e soci
    • Noi e voi
  • Approfondimenti
    • Documenti
    • Interventi e commenti
    • Europa e mondo
  • Normativa
  • Pubblicazioni
    • Quaderni
    • Editoria AiFOS
    • Libri segnalati
  • Dicono di noi

/ News / Approfondimenti / Interventi e commenti

20 dicembre 2021

Interventi e commenti

La tenuta formale e sostanziale della delega di funzioni

Breve approfondimento giuridico-operativo sulla delega di funzioni di Francesco Pedroni, avvocato giuslavorista Partner dello Studio Legale Stanchi in Milano

La tenuta formale e sostanziale della delega di funzioni

pedroni.jpgLa recente sentenza n. 35652/2021 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione è utile a ripercorrere i requisiti di validità e le condizioni di efficacia della delega di funzioni sia sotto il profilo formale che sostanziale.

La Suprema Corte ha annullato la condanna per lesioni personali colpose del delegato alla sicurezza che, pur in possesso di delega formalmente valida ai fini prevenzionistici al momento dell’infortunio di un dipendente per cui era nato il procedimento penale, era stato di fatto privato dei poteri operativi e della relativa facoltà di spesa. Il caso oggetto di giudizio riguarda un infortunio (schiacciamento dito della mano) occorso a lavoratore durante la movimentazione di telai metallici su carrelli con slitte estraibili utilizzati nelle panetterie dell’azienda datrice di lavoro che avrebbero dovuto essere dotati di maniglie che ne consentissero l’uso in sicurezza. Proprio a seguito di un precedente mancato infortunio relativo al settore aziendale di riferimento, il problema in quesitone era stato portato all’attenzione dei vertici aziendali che, durante una riunione dedicata al tema, avevano assunto direttamente la gestione e la risoluzione del problema stabilendo precisi tempi e modalità degli interventi da adottare per ovviare alle carenze di sicurezza dei telai.

La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui la valutazione circa la responsabilità del delegato alla sicurezza non deve limitarsi al dato formale (esistenza di una delega secondo i requisiti previsti dall’art. 16 del TUS), ma deve estendersi alla verifica dell’effettiva gestione e possibilità di risoluzione dei problemi con la dotazione di un potere autonomo di spesa sufficiente a provvedervi e dell’assenza di ingerenza da parte del delegante.

Fin dal caso ThyssenKrupp (Cass. SS.UU. 38343/2014) la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l’istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato. Diversamente, qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgano scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti, l'effetto liberatorio per il datore di lavoro delegante viene meno.

La corretta gestione della delega di funzioni ha rilevanza anche sul piano civile, posto che in caso di delega esecutiva (priva dei requisiti di cui all’art. 16 del TUS) la responsabilità del datore di lavoro per eventuali infortuni per comportamenti dolosi o colposi permane ed è diretta, in applicazione dell'art. 2087 c.c., perché il datore non si spoglia del suo potere di sorveglianza. In caso di invece di delega funzionale, il datore ne risponde in solido col delegato a titolo di responsabilità oggettiva, a norma dell'art. 1228 cod. civ., per fatti dolosi o colposi compiuti dal preposto nell'adempimento dell'obbligazione di sicurezza (Cass. Sez. III 21 settembre 2021 n. 25512). Il delegato funzionale potrà quindi essere oggetto di azione di regresso a seconda del grado di suo coinvolgimento nella violazione delle norme di prevenzione.

Alla luce dei predetti principi, come sintesi operativa, può essere stilato il seguente decalogo giuridico-pratico:

  1. Il conferimento della delega di funzioni deve essere preceduto da un esame dell’organizzazione aziendale, della sua articolazione e dell’organigramma della sicurezza, con particolare riferimento alle funzioni/unità produttive che presentano maggiori rischi, del DVR (rischi rilevati) e del MOG 231/2001, se presente, individuando i possibili candidati sulla base della loro posizione organizzativa e professionalità;
  2. la delega di funzioni deve essere formalmente valida, rispondendo ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 16 TUS: atto scritto con data certa; professionalità ed esperienza del delegato; poteri di organizzazione, gestione e controllo; autonomia di spesa; accettazione scritta del delegato; pubblicità adeguata;
  3. quanto all’autonomia di spesa, la delega deve prevedere limiti di spesa idonei a consentire al delegato di operare efficacemente in relazione alle funzioni delegate, eventualmente prevedendo una clausola di salvaguardia in caso di emergenza;
  4. l’inquadramento formale del candidato alla delega (impiegato, quadro, dirigente, etc.) non è requisito formale richiesto, ma può essere elemento rilevante e concorrente ai fini della valutazione del requisito relativo all’esistenza di adeguati poteri di organizzazione, gestione e controllo avuto riguardo alla posizione nell’organizzazione aziendale del delegato;
  5. non possono essere oggetto di delega la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR e la designazione del RSPP;
  6. il datore di lavoro delegante mantiene un obbligo di controllo e vigilanza, meglio se formalizzato periodicamente attraverso incontri e rapporti;
  7. la delega piò avere ad oggetto settori, ambiti o unità specifiche, è ammessa la subdelega, ma solo di primo livello;
  8. la delega funzionale ad altri soggetti attivi della sicurezza (dirigente, preposto, etc.) crea una sovrapposizione con il ruolo originario con prevalenza dalla posizione di garanzia di attuazione degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa prevenzionale assunti con la delega in funzione degli ambiti delegati;
  9. iniziative o interventi generali devono essere pianificati e coordinati per evitare ingerenze gestionali che possano incidere sulla efficacia della delega;
  10. l’assunzione di poteri e iniziative decisionali nell’ambito dell’organizzazione comporta l’assunzione della relativa responsabilità prevenzionale a prescindere dall’esistenza di una delega di funzioni secondo il principio della prevalenza del ruolo sostanziale su quello formale (Cassazione Penale, Sez. 4, 21 ottobre 2014, n. 43836).

Associazione

Chi siamo

Servizi ai soci

Registri professionali

Servizi assicurativi e legali

Documenti Ufficiali

Domande Utili

Formazione

Corsi qualificati per Formatori

E-Learning

Supporti didattici

Informativa Corsisti

Eventi

Convegni AiFOS

Materiali convegni

Videogallery

News

Quaderni

Editoria

Comunicati stampa

La normativa sulla sicurezza

Interventi e commenti

Policy

Politica Qualità

Politica per la protezione dei dati personali

image

image

image

image

Contatti

Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.00

Tel. 030 6595031

Confcommercio

 

 

 

Logo_EBITEN_mod_CM_no_payoff.png

AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154  - P. Iva 03042120984

Privacy - Cookies Policy - Gestione segnalazioni-whistleblowing

image  image  image  image  image  image  image  icon_whatsapp.png

Accettazione e gestione Cookie per il nostro sito

Il sito utilizza cookie tecnici, ci preme tuttavia informarti che, dietro tuo esplicito consenso espresso attraverso cliccando sul pulsante "Accetto", potranno essere installati cookie analitici o cookie collegati a plugin di terze parti che potrebbero essere attivi sul sito.

Accetto
 
Non accetto