• Registrati
  • Accedi
  • Iscriviti alla Newsletter
  • I miei corsi

Logo-payoff-RGB.png
Logo-Sistema-Impresa-no-sfondo-188x82.png      Logo_RPA_Legge_4-2013_rev2024.png     Logo_EBITEN_mod_CM.jpg
menu
  • HOME
  • ASSOCIAZIONE
  • REGISTRI
  • FORMAZIONE
  • E-Learning
  • EVENTI
  • NEWS
  • CONTATTI
  • AREA RISERVATA SOCI
  • ISCRIZIONI - RINNOVI
menu
  • Mondo AiFOS
    • Le nostre attività
    • CFA e soci
    • Noi e voi
  • Approfondimenti
    • Documenti
    • Interventi e commenti
    • Europa e mondo
  • Normativa
  • Pubblicazioni
    • Quaderni
    • Editoria AiFOS
    • Libri segnalati
  • Dicono di noi

/ News / Approfondimenti / Interventi e commenti

20 giugno 2018

Interventi e commenti

Le dotazioni antincendio sugli autoveicoli adibiti al trasporto persone

Prevenzione incendi: una rubrica di approfondimento a cura di Davide Degrassi

Le dotazioni antincendio sugli autoveicoli adibiti al trasporto persone

I recentissimi fatti di cronaca[1] hanno riportato alla luce le questioni della prevenzione incendi e della gestione emergenze a bordo di autobus, scuolabus e simili; da un lato questo ci fa riflettere sullo stato di manutenzione in cui si trovano molti mezzi di trasporto, soprattutto pubblici, dall’altro si evidenzia ancor più marcatamente l’importanza di avere in dotazione degli idonei mezzi di estinzione e che questi siano mantenuti in perfetta efficienza. Inoltre meriterebbe un approfondimento il discorso sulla preparazione degli autisti a gestire emergenze di questo tipo, ma non è questo l’argomento su cui mi voglio soffermare, piuttosto su quali siano le attrezzature idonee che tutti gli autisti devono avere a bordo a portata di mano per fronteggiare un’emergenza incendio; partiamo dall’inizio cioè dal D.M. 18 Aprile 1977 che, tra le varie cose, stabiliva che a bordo di autobus, scuolabus ed ogni altro veicolo adibito al trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, fossero presenti idonei mezzi di estinzione in particolare:

  • per gli autobus con meno di 30 posti, almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg;
  • per gli autobus con più di 30 posti almeno un estintore a schiuma da 5 kg oppure due a neve carbonica da 2 kg.

Inutile dire che in tutti questi anni, questa particolare richiesta del decreto praticamente non è MAI stata fatta rispettare! Infatti era perfettamente “normale” trovare a bordo di un qualsiasi autobus esclusivamente estintori a polvere… A distanza di 40 anni però al Ministero evidentemente si accorgono che qualcosa non torna ed il 14 Novembre 2017 i Vigili del Fuoco, in risposta ufficiale ad un quesito, riportano una serie di chiarimenti[2] in merito che saranno poi integrati nella Circolare del Ministero dei Trasporti e del Ministero dell'Interno del 23 Marzo 2018.

Al di là delle mie considerazioni personali sul modo di applicare le norme nel Bel Paese, c’è da dire che la circolare è scritta bene e non lascia spazio ad alcun dubbio sul perché gli estintori a polvere non possano considerarsi equivalenti a quelli richiesti dal D.M. 18 Aprile 1977:

Estratto della circolare

Per effetto dell'approvazione del D.M. del 07/01/2005 (norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio), da molti anni, la prassi ed il mercato hanno ritenuto che i tipi di estintori citati potessero essere sostituiti da estintori a polvere di pari capacita estinguente, basando tale convinzione sull'effettiva equivalenza del potere estinguente tra tutti gli estintori indicati e quelli a polvere. 
Sul tema, tuttavia, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, alla quale e stato chiesto di esprimere un parere in merito, ha precisato che per stabilire l'efficienza equivalente di un estintore non devono essere considerate solo le caratteristiche di spegnimento rispetto alle classi di fuoco considerate, ma anche le caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e gli effetti che l'azionamento dell'estintore potrebbe comportare sugli occupanti. Il punto 5.5.8, del Decreto del 1977, infatti, afferma che devono essere esclusi tutti gli estintori, ancorché approvati dal Ministero dell'Interno, che possano, all'atto dell'impiego su veicoli, sviluppare gas velenosi. 
In relazione agli estintori che utilizzano, quale agente estinguente, la polvere, pur escludendo rischi di tossicità, appare di tutta evidenza che l'eventuale impiego di un estintore di questo tipo, all'interno di uno spazio molto ristretto in cui possono essere presenti molte persone, quale quello che caratterizza l'abitacolo di un autobus, per la dispersione di polveri molto sottili, può produrre effetti di irritazione degli occhi e delle mucose, soprattutto su persone anziane o su bambini. 
Pertanto, tenuto conto che la previsione d'impiego degli estintori è costituita dall'attacco di un principio di incendio nell'abitacolo del veicolo destinato al trasporto di persone, devono ritenersi non idonei gli estintori che utilizzino, quale agente estinguente, la polvere.

È chiaro pertanto il rischio di creare agli occupanti dell’autobus gravi difficoltà respiratorie, con conseguenti reazioni inconsulte dettate dal panico, qualora si intervenisse per spegnere un principio di incendio all’interno dell’abitacolo con un estintore a polvere. Diventa quindi indispensabile capire quali estintori possano essere considerati equivalenti a quelli prescritti dal Decreto del ’77; in merito la circolare specifica che:

  • “gli estintori a schiuma da 5 litri possono essere considerati equivalenti ad estintori a base d'acqua (in cui sono compresi anche gli estintori a schiuma) omologati, con carica nominale non inferiore a 6 litri;
  • gli estintori a neve carbonica da 2 kg possono essere considerati equivalenti ad estintori ad anidride carbonica (CO₂), omologati, con carica nominale non inferiore a 2 kg.”

Considerando però il contesto in cui possono essere utilizzati, nella circolare si segnala come sia “in ogni caso preferibile optare per l'utilizzo di estintori a base d'acqua piuttosto che a neve carbonica o ad anidride carbonica, per la relativa facilita d'impiego e la minore pericolosità in caso di esposizione dell'estintore ad alte temperature che caratterizza i primi rispetto ai secondi.” 
Ma qunidi quali sono ora i tempi per adeguarsi ad una norma del 1977 (sigh!)? A riguardo la circolare stabilisce che:

  • “i veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta a far data dal 16 aprile 2018, dovranno essere dotati in ogni caso di estintori a base d'acqua (compresi quelli a schiuma), secondo le prescrizioni riportante nel punto 1 della presente circolare;
  • i veicoli immatricolati in precedenza, invece, dovranno essere dotati dei predetti dispositivi antincendio, sostituendo quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della prima scadenza della revisione del dispositivo che imponga la sostituzione dell'agente estinguente dell'estintore presente a bordo e, comunque, entro 3 anni dalla data della presente circolare.”

Infine, dal momento che è totalmente inutile possedere degli estintori se poi questi non funzionano, nella circolare viene ribadita l’importanza di mantenerli in efficienza[3].
Concludendo, vorrei lasciare un po’ di spazio ad alcune riflessioni riguardanti invece la scelta delle dotazioni antincendio nei luoghi di lavoro:

  • Le polveri estinguenti, come abbiamo visto, sono irritanti per le vie respiratorie, per gli occhi e per le mucose in genere; inoltre causano danni irreparabili alle attrezzature pù delicate e lasciano residui di fosfato monammonico piuttosto complessi da eliminare.
  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire “la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.” (D. Lgs. 81/08 art. 43 c. 1 lett. e-bis).
  • Il datore di lavoro deve inoltre “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti” (D. Lgs. 81/08 art. 18 c. 1 lett. t).

Dovendo tener conto anche delle conseguenze che la polvere potrebbe avere nei confronti delle persone presenti a qualunque titolo nell’ambiente di lavoro (addetti antincendio compresi), non mi sembra così azzardato affermare che nella maggioranza dei casi gli estintori a polvere debbano ritenersi non idonei.
Provate solo ad immaginare di dover usare un estintore a polvere in un qualunque esercizio pubblico (bar, ristoranti, negozi, locali di pubblico spettacolo…) o, peggio ancora, in un ospedale… Il solo pensiero fa venire i brividi!

 

 


[1] Vedi:

  • Roma, autobus in fiamme pieno centro: paura in via del Tritone;
  • Roma, nuovo allarme incendi su autobus: in fiamme un veicolo in centro;
  • Bus in fiamme a Roma;
  • Autobus in fiamme per guasto tra Cadine e Sopramonte;
  • Ennesimo autobus Seta distrutto da un incendio, è successo in via Vignolese;
  • L'autobus degli studenti divorato dalle fiamme a Riccò;
  • Incendio autobus in superstrada a Pisa.

[2] Vedi:  Protocollo dipvvf DCPREV REGISTRO UFFICIALE U.0015327 14-11-2017.

[3] Le manutenzioni devono essere effettuate da personale competente secondo quanto previsto dalla norma UNI 9994-1:2013; l’assenza dell’estintore o la sua inidoneità o la sua inefficienza sono riconducibili alla violazione dell’art. 72 del Codice della Strada nonché degli artt. 43 c. 1 lett. e-bis e 46 del D. Lgs. 81/08.

Associazione

Chi siamo

Servizi ai soci

Registri professionali

Servizi assicurativi e legali

Documenti Ufficiali

Domande Utili

Formazione

Corsi qualificati per Formatori

E-Learning

Supporti didattici

Informativa Corsisti

Eventi

Convegni AiFOS

Materiali convegni

Videogallery

News

Quaderni

Editoria

Comunicati stampa

La normativa sulla sicurezza

Interventi e commenti

Policy

Politica Qualità

Politica per la protezione dei dati personali

image

image

image

image

Contatti

Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.00

Tel. 030 6595031

Confcommercio

 

 

 

Logo_EBITEN_mod_CM_no_payoff.png

AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154  - P. Iva 03042120984

Privacy - Cookies Policy - Gestione segnalazioni-whistleblowing

image  image  image  image  image  image  image  icon_whatsapp.png

Accettazione e gestione Cookie per il nostro sito

Il sito utilizza cookie tecnici, ci preme tuttavia informarti che, dietro tuo esplicito consenso espresso attraverso cliccando sul pulsante "Accetto", potranno essere installati cookie analitici o cookie collegati a plugin di terze parti che potrebbero essere attivi sul sito.

Accetto
 
Non accetto