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Dal Consigliere Nazionale AiFOS Lucio Fattori una lettura incrociata della norma UNI EN 15629:2009 e dell'Interpello n.16/2013, passando per gli artt. 69, 70 e 71 del Testo Unico
Spesso si fa riferimento alle scaffalature metalliche come ad attrezzature di lavoro, con riferimento diretto alla definizione contenuta nell’Art. 69 del D.Lgs. 81/08. È sempre corretto applicare questa definizione?
La norma UNI EN 15629:2009 “Specifiche dell’attrezzatura di immagazzinaggio” nell’introduzione al punto 0.1 riporta[1]:
0.1 Scaffalature pesanti e scaffalature a ripiani (leggere) come attrezzatura da lavoro
Nel definire i requisiti di progetto per scaffalature pesanti e scaffalature a ripiani (leggere) si dovrebbe partire da una adeguata conoscenza della legislazione nazionale in materia di attrezzature da lavoro. Tale legislazione è basata sulle direttive europee:
89/391/CEE: "Concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
89/655/CEE: "Concernente i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro”.
La presente norma europea dovrebbe essere considerata unitamente all’applicazione e alla manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio (vedere EN 15635).
Pertanto, sebbene la norma UNI EN sembri definire la scaffalatura come un’attrezzatura di lavoro, la definizione specifica andrà calata, per indicazione della stessa norma appena citata, nella legislazione nazionale di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (che nel caso italiano corrisponde al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
La definizione di attrezzatura di lavoro in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è contenuta nel D.Lgs. 81/08 nell’Art. 69, che in apertura del Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro, riporta:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
La definizione di attrezzatura di lavoro contiene dei riferimenti ad aspetti funzionali che l’attrezzatura così definita deve avere e che chiaramente non sono riscontrabili nella scaffalatura metallica, uno fra tutti il fatto che è realizzata con componenti destinati ad attuare un processo.
Le considerazioni appena esposte trovano conferma nell’Interpello[2] n. 16/2013 che riporta testualmente:
… Per quanto sopra detto, si ritiene che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall’art. 69, comma 1, lett. A), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D.Lgs. 17/2010.
La conclusione dell’Interpello è che le scaffalature metalliche non siano da considerarsi come attrezzature di lavoro a meno che non rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D.Lgs. 17/2010.
Saranno quindi considerate come attrezzature di lavoro le scaffalature che, per semplicità, definiremo “automatizzate”, mentre quelle “non automatizzate” verranno classificate, secondo la normativa italiana, semplicemente come “arredi” dei luoghi di lavoro.
Le scaffalature “non automatizzate”, rientranti nel gruppo degli “arredi” dei luoghi di lavoro, dovranno rispettare le indicazioni dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, tra cui in particolare:
Le scaffalature che abbiamo precedentemente definito come “automatizzate”, invece, dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (D.Lgs. 81/08 Art.70, c. 1). Questa tipologia di scaffalature inoltre dovrà essere installata ed utilizzata in conformità alle istruzioni d’uso, essere oggetto di idonea manutenzione in modo da garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, essere corredata da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione e dovrà essere tenuto e aggiornato il registro di controllo (D.Lgs. 81/08 Art. 71, c. 4).
Possiamo quindi concludere che applicare le norme UNI EN della serie “scaffalature” permette al datore di lavoro di ottemperare allo stato dell’arte sia nei rapporti di acquisto e fornitura, sia nei rapporti di conduzione e manutenzione delle scaffalature stesse.
[1] Il testo in lingua originale riporta (stralcio):
0.1 Racking and Shelving as work equipment
When specifying the design requirements for racking and shelving, there should be an awareness of national legislation regarding work equipment. …
[2] Commissione per gli Interpelli INTERPELLO N. 16/2013 - Alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Prot. 37 / 0022146 / MA007.A001, Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in materia di scaffalature metalliche.
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10335:interpello-20-dicembre-2013-n-16-scaffalature-metalliche&catid=29&Itemid=126<
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