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Approfondimento a cura Geom. Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos e Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ha approvato le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” che intendono dare una visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare.
Esse rappresentano una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Province Autonome per prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili ai datori di lavoro e a tutti gli operatori coinvolti nella prevenzione.
All’interno delle Linee di indirizzo, vengono affrontati vari aspetti che andiamo di seguito a riportare:
Contesto normativo
Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, il Datore di lavoro è obbligato alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi, pertanto, quelli dovuti all’esposizione a microclima e alla radiazione solare, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) della valutazione ed identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare i rischi. L’ analisi deve essere effettuata sia in relazione a quanto prescritto all’allegato IV, relativo ai requisiti degli ambienti di lavoro, che a quanto previsto all’art. 180 del titolo VIII, dove il microclima è citato come uno degli agenti di rischio fisico.
Poiché nel Titolo VIII non esiste un capo specificamente dedicato a microclima o alla radiazione solare, si applicano le disposizioni generali contenute negli articoli 181 - 186.
Strumenti di ausilio alla valutazione sono stati prodotti dalle Regioni e da enti e organismi nazionali (Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, INAIL) e sono reperibili in rete, in particolare sul Portale Agenti Fisici e sul portale Worklimate.
Sussiste inoltre l’obbligo, di cui all’art. 184, di provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro, e i loro rappresentanti, vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio ove una corretta informazione può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria, nei casi in cui non sia già attivata, come previsto dall’art. 41. A norma dell’art. 181, comma 2, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, oltreché aggiornata in occasione di modifiche che potrebbero renderla non più valida, (ad esempio nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, ecc.).
Ambito di applicazione:
Le presenti linee di indirizzo possono essere utilizzate in tutti i settori, dove sia prevedibile il rischio dovuto ad esposizione a elevate temperature e esposizione alla radiazione solare. Si fa presente che il rischio da radiazione solare è presente solo negli ambienti outdoor, mentre il rischio da calore può essere presente anche negli ambienti indoor quando non siano opportunamente isolati e climatizzati e le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne o presentino un layout non favorevole al raggiungimento di una situazione di comfort.
Si precisa comunque che negli ambienti non vincolati, cioè dove non sono presenti vincoli dovuti al processo produttivo che impediscono di raggiungere condizioni microclimatiche favorevoli, l’obiettivo dovrebbe sempre essere il comfort.
Fattori favorenti il rischio da calore e radiazione solare:
Condizioni predisponenti a malattie da calore:
Condizioni predisponenti agli effetti delle radiazioni solari:
Effetti sulla salute e cosa fare per prevenire malattie da calore:
Le malattie da calore sono condizioni cliniche correlate all'esposizione al calore e comprendono:
Per le lavorazioni effettuate all’aperto, soprattutto, ma non solo, in estate, è necessario prevenire anche gli effetti dell’esposizione alla radiazione solare. Essi sono prevalentemente a carico della cute e degli occhi e possono essere con insorgenza sia a breve termine che a lungo termine.
Fra i più frequenti effetti a breve termine ricordiamo:
L’eritema solare a carico della cute: indotto essenzialmente dalla componente UVB. Nelle forme gravi (ustioni solari) un eritema marcato può accompagnarsi a edema e flittene (ustioni gravi) nelle zone foto- esposte
fotocongiuntivite, per interessamento della membrana congiuntivale esposta, o fotocheratite per il coinvolgimento della cornea
Sarebbe auspicabile integrare i presidi di primo soccorso con ausili idonei ad eseguire azioni di primo intervento in caso di insorgenza di disturbi correlati al caldo e/o alla radiazione solare previa consultazione con il medico competente che collabora con il datore di lavoro nella predisposizione delle misure di emergenza ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 81/08 (a titolo puramente esemplicativo si potrebbero aggiungere integratori di sali minerali, mantellina esotermica, maggior numero di confezioni di ghiaccio). Gli addetti al primo soccorso devono essere adeguatamente formati sulle misure di emergenza da mettere in atto inerenti tali particolari fattori di rischio.
Le linee guida riportano poi delle indicazioni specifiche per specifici comparti ed in particolare:
Rimandando alla lettura delle Linee Guida (che possono essere scaricate a questo link), riportiamo di seguito le indicazioni relative al comparto edilizia:
Le imprese edili, a causa delle loro specifiche attività, sono particolarmente esposte al rischio di stress da calore. Per tale motivo è molto importante che i lavoratori del comparto conoscano le misure di prevenzione e i primi segnali di allarme legati a questo problema al fine di poter intervenire con tempestività.
Elenco non esaustivo delle lavorazioni che possono comportare la presenza del rischio di stress da caldo e da radiazione solare:
Misure di tutela specifiche
Oltre a quanto già indicato nella parte generale,
Nel caso di lavorazioni nei cantieri edili (Titolo IV del D.Lgs. 81/08) il rischio di esposizione a stress termico dovrà essere trattato all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per le attività interferenti e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le lavorazioni proprie della ditta in appalto. All’interno di tali documenti dovrà esser trovato riscontro anche del processo valutativo e decisionale, comprensivo delle misure di prevenzione del rischio adottate.
Le imprese sono quindi tenute ad integrare i rispettivi POS (Piani Operativi di Sicurezza) prendendo a riferimento almeno le presenti linee di indirizzo e devono definire le misure gestionali che intendono attuare nel cantiere specifico.
All’interno delle linee guida sono presenti:
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì
9.00 - 12.00 | 14.30 - 17.00
Tel. 030 6595031
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 03042120984
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