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Mancano tre mesi all’entrata in vigore della patente a crediti nell’edilizia e qualche dubbio, anzi molti dubbi, rimangono. Uno su tutti: l’Ente pubblico che al suo interno esegue lavori rientranti nei disposti normativi sarà tenuto ad avere la patente a crediti? Di Stefano Farina
Parafrasando il titolo di una commedia cinematografica dell’inizio anni settanta, dove due improvvisati e furbetti istruttori di scuola guida (Franco Franchi e Ciccio Ingrassia), rilasciavano le patenti in modo per lo meno ambiguo ed inventandosi mille escamotage per aggirare le norme, voglio oggi esternare le mie riflessioni sulla patente a punti, o per meglio dire a crediti, che, salvo ripensamenti dell’ultima ora o proroghe a seguito del ritardo nell’emanazione del decreto attuativo (che alla data di stesura di questa riflessione non ha ancora visto la luce), entrerà in vigore a partire dal prossimo primo ottobre.
La riflessione parte dal disposto normativo che recita “a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)[1], ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”, ovvero tutti i soggetti che operano in cantiere (escluso chiaramente le mere forniture o prestazioni di natura intellettuale) dovranno avere la patente a crediti.
Al di là delle classiche imprese esecutrici, ho provato ad analizzare quante situazioni vedono la presenza di imprese e lavoratori autonomi che operano all’interno di un cantiere e solo per fare un esempio ho trovato:
Poi abbiamo situazioni con personale dipendente di realtà non direttamente inquadrate nei codici ateco relativi al settore cantieri e che comunque eseguono attività connesse a quanto riportato nell’allegato X, ovvero a tutti gli effetti soggetti esecutori di lavori di cantiere e per i quali diventa difficile capire l’effettiva modalità di applicazione della patente a punti. Mi riferisco in particolar modo ai dipendenti del Committente/Stazione Appaltante che eseguono specifiche attività all’interno di luoghi che a tutti gli effetti risultano essere cantieri temporanei o mobili. Pensiamo agli operai/manutentori dei Comuni o degli enti Provinciali/Regionali, che eseguono varie attività (scavo, costruzione di piccoli manufatti, realizzazione di parti strutturali delle linee elettriche o parti strutturali degli impianti elettrici, opere stradali, lavori edili o di ingegneria civile per attività di sistemazione forestale e di sterro, e via dicendo.
In questi casi l’Ente pubblico sarà tenuto ad avere la patente a crediti?
Sinceramente ho chiesto a vari colleghi se, in questo numero del Giornale dei Coordinatori, volevano trattare proprio l’aspetto riguardante Enti pubblici e patente a crediti, ma le risposte sono state le più evasive che uno possa ottenere.
È già, forse sono io che ho male interpretato i disposti del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56, ma a tutti gli effetti quanto previsto si estende “normativamente” a tutti i soggetti che operano in cantiere e perciò se l’Ente ha soggetti che operano in cantiere rientra nell’obbligo della patente a crediti (sono certamente aperto a smentite dovute ad una mia scorretta interpretazione).
Poi c’è tutta la partita connessa al possesso della qualificazione SOA. In prima emanazione aver la SOA portava all’esonero del possesso della patente, mentre nella legge di conversione è stato inserito il limite relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA pari o superiore alla classifica III[2]. Pensiamo al Committente privato che, nella valutazione dell’impresa, deve districarsi su questi aspetti con evidente difficoltà nel comprendere quanto fare ed aggiungendo anche - negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro – l’obbligo di verifica delle posizioni dell’impresa prima del versamento del saldo finale (ove la mancata verifica comporta una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente).
Per altri temi scottanti aspettiamo la pubblicazione del decreto attuativo che disciplinerà anche le modalità di recupero dei punti.
Infatti, sul decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 era indicato che i punti decurtati potevano essere reintegrati a seguito della frequenza ai corsi previsti negli Accordi Stato Regioni che dovevano essere emanati entro il giugno 2022 e dei quali ad oggi non c’è traccia, mentre ora il riferimento è proprio al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che verrà emanato sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, e nel quale saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Ho, non a caso, citato gli Accordi Stato Regioni, ovvero il fantasma degli ultimi due anni. Dopo la scadenza normativa entro i quali dovevano essere emanati, sono circolate varie bozze, ma quando andiamo a vedere quanto c’è scritto ci viene male: la confusione tra “cantieri” e “settore delle costruzioni” oltre ad essere palese, porta ancora una volta a quelle che potranno essere interpretazioni varie e discordanti ed ancora una volta tutti si soffermeranno sulle interpretazioni relativamente all’applicazione o non applicazione degli obblighi anziché sulla sicurezza dei lavoratori.
Ennesima occasione persa per la sicurezza dei lavoratori che operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili? Certamente sì!
Speriamo che prima dell’approvazione del nuovo accordo qualcuno abbia la forza, la volontà, il coraggio o la dignità di modificare quanto ad oggi circola, modifiche verso una direzione chiara e non “interpretabile”, altrimenti – ancora una volta – il settore dei cantieri temporanei o mobili, luoghi con pericoli e rischi sempre presenti (così come le statistiche reali degli infortuni evidenziano e sottolineano in maniera concreta) sarà oggetto di mille parole ed interpretazioni che non portano alla salvaguardia dei lavoratori, ma a mille e differenti definizioni o pareri.
I cantieri temporanei o mobili sono l’attività più normata e nonostante questo è quella con più infortuni. Sarebbe ora di fare una seria riflessione su questo aspetto.
Detto in parole povere: “si perde più tempo a capire cosa deve essere fatto, da chi e con che carte, che non a fare sicurezza reale, efficace ed effettiva.
[1] D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 89 (Definizioni), comma 1, lettera a): “cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”.
[2] Classifiche di Qualificazione SOA di cui all’allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023:
Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
a) I: fino a euro 258.000;
b) II: fino a euro 516.000;
c) III: fino a euro 1.033.000;
d) III-bis: fino a euro 1.500.000;
e) IV: fino a euro 2.582.000;
f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
g) V: fino a euro 5.165.000;
h) VI: fino a euro 10.329.000;
i) VII: fino a euro 15.494.000;
l) VIII: oltre euro 15.494.000.
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