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26 giugno 2020

Interventi e commenti

Manifesto per la gestione della covid-19 nei cantieri: la proposta dei professionisti. Il PAC è servito.

Per fronteggiare l'epidemia di Covid-19 l'architetto Riccardo Raviolo presenta il “Manifesto - gestione Covid-19 nei cantieri - Proteggere il cantiere per proteggere le persone” che propone un percorso applicativo del protocollo cantieri

Manifesto per la gestione della covid-19 nei cantieri: la proposta dei professionisti. Il PAC è servito.

Il famigerato e ormai noto COVID19 ha portato notti insonni a CSE, RSPP e tecnici SSL tra metà marzo e fine aprile e l’Italia si è fermata cautelativamente a causa della diffusione del virus SARS-CoV2 e delle complicanze che esso genera.
Nel periodo indicato e fino a maggio inoltrato sono stati emessi diversi DPCM per fornire indicazioni sulla gestione del COVID19 negli ambienti di lavoro e per la popolazione: nel DPCM del 26 aprile 2020, oltre alle linee guida generali quali la sanificazione, il distanziamento sociale e il divieto di assembramento, sono stati incorporati i protocolli condivisi del 14 marzo 2020 con l’allegato 6 riferito alle aziende nel DPCM 26 aprile 2020, e il protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 marzo 2020 con l’allegato 7 riferito ai cantieri (nell’ultimo DPCM del 17 maggio 2020 varia la numerazione degli allegati precedenti ma non il contenuto degli stessi).

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, chiamato anche “protocollo MIT” in quanto redatto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, altresì detto “allegato 7” e successivamente “allegato 13” nei differenti DPCM che si sono avvicendati (che per semplicità d’ora in poi chiameremo “protocollo cantieri”), ha ingenerato molta confusione evidenziata anche dalla difficoltà nel trovargli un nome adatto e una medesima collocazione all’interno degli innumerevoli DPCM.

Forti dubbi sulla legittimità delle richieste del protocollo cantieri sono sorti principalmente tra i professionisti che svolgono il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE); non solo per le difficoltà nell’applicabilità concreta delle richieste del protocollo cantieri ma anche perché gli si attribuiscono profili di responsabilità che nulla hanno a che vedere col ruolo del CSE. Sottolineo infatti che il CSE svolge il proprio lavoro nell’ambito delle norme di igiene occupazionale mentre la gestione del COVID19 è un fatto di mera igiene pubblica.
Se le imprese e le aziende devono adeguare il sistema di salute e sicurezza sul lavoro rispettando l’art. 2087 c.c. che impone la ricerca delle migliori soluzioni disponibili rispetto ai singoli fattori di rischio tenendo conto “della particolarità del lavoro”, “dell’esperienza” e “della “tecnica”, allora per la gestione del COVID19 chi debba operare nei cantieri è tenuto all’adeguamento della propria attività seguendo ciò che il protocollo cantieri richiede, ovvero seguendo lo “stato dell’arte” rispetto alle procedure anti-contagio fornite dall’Istituto Superiore di Sanità che ha effettuato una valutazione del rischio biologico riguardante la popolazione contestualizzando le procedure all’interno del cantiere.

Il protocollo cantieri costituisce certamente un punto di riferimento importante perché indica un percorso da seguire con una valutazione e con delle procedure ex ante, ma occorre contestualizzarle alla realtà di ogni cantiere in maniera concreta per limitare al minimo il rischio di contagio da COVID19.
Tuttavia sorgono delle criticità.

Innanzitutto il protocollo cantieri è prevalentemente destinato alle grandi realtà cantieristiche e risulta difficile applicare correttamente il protocollo ai piccoli cantieri: un esempio tipico è la rilevazione della temperatura nei cantieri residenziali dove spesso operano tanti autonomi. Pensiamo ad esempio al posatore di parquet, all’elettricista, all’idraulico, al piastrellista che lavorino nello stesso appartamento, anche non tutti contemporaneamente: senza la presenza di una figura preposta allo scopo su chi ricadrebbe la responsabilità del rilevamento della temperatura? Sull’elettricista? Sul piastrellista? È un onere “mobile” in capo prima all’uno e poi all’altro? E chi dovrebbe gestire tale “mobilità”? Sono tutti interrogativi che restano senza risposta sebbene il protocollo cantieri stabilisca l’obbligatorietà del rilevamento senza definire quale sia il soggetto gravato di tale responsabilità.

Se il protocollo cantieri non definisce il soggetto su cui gravano tali responsabilità attribuisce però al CSE compiti eccessivi rispetto alla posizione di garanzia del medesimo che rimane delineata dall’art. 92 del D.lgs. 81/08 e non può essere ampliata dai protocolli (il protocollo cantieri tratta di norme di igiene pubblica mentre la sfera del CSE è quella della sicurezza e dell’igiene occupazionale). Al CSE viene inoltre affidato il compito di “integrare la relativa stima dei costi” ma, sebbene sia uno dei suoi compiti secondo l’art. 92 per quanto concerne i costi della sicurezza ed interferenziali, per la gestione del COVID19 si trova in difficoltà a valutare correttamente gli oneri e i costi attribuibili rispettivamente alle imprese e ai committenti: in linea generale sarebbero costi a carico della Committenza in quanto si tratta di un evento imprevedibile gestito come una variante in corso d’opera, per lo meno nei cantieri pubblici.
Senza chiare indicazioni “da prezziario regionale” la via percorribile è quella di una riunione tra gli attori interessati, Committenza e Imprese, per stabilire insieme quali siano oneri e quali costi della sicurezza.
Fortunatamente alcune Regioni come Lombardia, Abruzzo e Campania hanno emanato dei documenti o dei prezziari di riferimento e sicuramente altre Regioni si adegueranno presto.

Alla luce dei piccoli e grandi dubbi sulla gestione del contagio che il COVID19 ha portato nelle aziende e nei cantieri, un gruppo di professionisti (Cipriano Bortolato, Carmelo Catanoso, Alessandro Delena, Giorgio Gallo, Paolo Moscetta, Giuseppe Palmisano, Maria Alessandra Tomasi, Andrea Zaratani) ha voluto dare una risposta per diradare incertezze interpretative e puntare su misure di tutela efficaci e concrete scrivendo il “Manifesto – gestione COVID19 nei cantieri – Proteggere il cantiere per proteggere le persone” che propone un percorso applicativo del protocollo cantieri.

Quali i punti principali del Manifesto?
Priorità delle norme di igiene pubblica: il COVID19 è un rischio biologico generico che coinvolge indistintamente tutta la popolazione e si differenzia pertanto dal rischio occupazionale. Come già scritto in questo articolo le norme emanate dai DPCM hanno carattere di igiene pubblica e sono sovraordinate a quelle di igiene occupazionale a cui il CSE, invece, deve attenersi.

Un cantiere, un protocollo: l’applicazione del protocollo cantieri deve essere concreta e contestualizzata ad ogni singola realtà. Come ogni Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere contestualizzato alla realtà in cui dovrà essere operativo così bisogna contestualizzare le richieste del protocollo cantieri. Vengono presentati quindi il Protocollo Anti-contagio di Cantiere (PAC) per l’intero cantiere, elaborato per conto del committente, e il Protocollo Aziendale Anti-contagio (PAA), elaborato da ogni singola impresa.
Contenuti e strategie: il PAC e il PAA definiscono misure organizzative concrete, sono documenti che “comunicano” tra di loro: dove il PAC richiede, il PAA risponde. Un’idea per realizzare un buon PAC è stata quella di seguire punto per punto i contenuti richiesti dal protocollo cantieri suddividendoli in schede al cui interno sono stati inseriti dei campi per:

  • le indicazioni normative (misure precauzionali indicate dall’Autorità competente in materia di valutazione del rischio Covid-19);
  • la contestualizzazione nel cantiere (declinazione al cantiere in oggetto delle misure precauzionali, a cura del CSE);
  • l’attuazione da parte delle imprese (contenuti richiesti alle imprese nel loro Piano Anti-contagio Aziendale declinato sul cantiere – PAA);
  • i costi e gli oneri (per ogni singolo punto si riescono così a quantificare i costi/oneri in capo a committenti/impresa).

Sarebbe forse più opportuno avere un unico documento frutto della concertazione di CSE, Imprese, RUP/Committenti in cui si stabiliscano insieme le procedure per la gestione del COVID19 con le azioni concrete da effettuare ma purtroppo ritengo sia una strada difficilmente percorribile.
Gli strumenti operativi a disposizione del CSE e delle imprese per gestire un cantiere o un appalto diventano quindi il PSC, il POS, il DUVRI, il PAC e il PAA.
Il PSC, il POS e il DUVRI verranno utilizzati per gestire cantieri e appalti come si è sempre fatto finora nell’ambito delle norme di igiene occupazionale, mentre il PAC e il PAA saranno documenti “integrativi” ai precedenti e dedicati alla gestione del COVID19 in quanto si tratta di igiene pubblica.
Integrare il PAC e il PAA ai normali strumenti quali PSC, POS e DUVRI non è certamente una mia idea o del gruppo di lavoro del “Manifesto” ma è una specifica richiesta del protocollo cantieri, così come non esiste in tutti i DPCM e nei relativi allegati “l’obbligo di aggiornamento del DVR al rischio biologico per il COVID19” ma si parla sempre di “integrazione documentale” al DVR.

Esempio di scheda del PAC: al punto 3 è presente il riferimento normativo, al punto 3A è presente la contestualizzazione del cantiere, al punto 3B ciò che viene richiesto alle imprese.

Il Manifesto si è inoltre concretizzato in una lettera inviata a maggio 2020 ai Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali (Catalfo) e delle Infrastrutture e dei Trasporti (De Micheli) con le richieste per diradare i dubbi interpretativi del protocollo cantieri e per definire correttamente i ruoli e le responsabilità della “Committenza in quanto titolare del potere di spesa, della Direzione Lavori in quanto braccio operativo per la gestione dell’esecuzione dell’opera, delle Imprese Esecutrici in quanto destinatarie delle misure anti-contagio, del CSE in quanto estensore delle misure di prevenzione e protezione delle fasi lavorative interferenziali e della logistica generale di cantiere” ma ancora non si è avuta alcuna risposta.
 

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