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Il nuovo Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019 illustrato e commentato dal Consigliere Nazionale AiFOS Stefano Farina
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 22 gennaio 2019 relativo all’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
La pubblicazione del nuovo Decreto avviene in quanto è stata ravvisata la necessità di aggiornare le previsioni del Decreto Ministeriale 4 marzo 2013, che a partire dal 15 marzo risulterà abrogato.
Fermo restando la configurazione già adottata dal vecchio D.M., da una attenta lettura del D.M. 22 gennaio 2019 emergono numerose ed in alcuni casi sostanziali modifiche rispetto alla normativa precedente.
Di seguito andiamo ad approfondire le principali modifiche introdotte, tenendo conto che il settore legato alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare risulta essere uno di quelli con elevato impatto di infortuni mortali e pertanto risulta necessario e fondamentale sensibilizzare e formare correttamente i lavoratori di questo settore, ma altrettanto importante è – come automobilisti – ricordarci che quando troviamo degli operai in strada dobbiamo rispettare le regole indicate: limitazione della velocità, divieto di sorpasso, … e soprattutto non distrarci, magari guardando il cellulare (regola che vale sempre quando si è alla guida, ma a maggior ragione quando ci imbattiamo in un cantiere su strada aperta al traffico).
Un primo aspetto che risalta dalla lettura comparata tra il vecchio D.M. ed il nuovo riguarda i soggetti che devono essere obbligatoriamente formati.
Nel punto 2 (Destinatari dei corsi) troviamo la prima differenza, i corsi sono diretti ai lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, mentre sparisce l’estensione presente sul D.M. abrogato “o comunque addetti ad attività in presenza di traffico”.
Di particolare rilievo invece è la composizione della squadra (Allegato I Punto 2.1.): mentre nel D.M. 4 marzo 2013 la squadra era composta in maggioranza da operatori che avevano completato il percorso formativo previsto, nel D.M. 22 gennaio 2019 tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo. Inoltre la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.
Passando poi ai contenuti della formazione, abbiamo le seguenti modifiche:
Completamente riscritto il punto 10 dell’allegato II relativo al modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti. L’aggiornamento
Gli aggiornamenti formativi potranno essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.
Novità anche per quanto riguarda i formatori e gli istruttori. Di seguito le tipologie ed i requisiti previsti:
Al termine del triennio successivo all’adozione del decreto, per la effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali, mentre rimangono inalterati i requisiti per il personale interno e per gli istruttori.
All’allegato I (criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare) oltre a quella già citata relativa alla composizione della squadra, vi sono una serie di altre modifiche, alcune delle quali di particolare rilievo, tra le quali segnaliamo:
Ha trovato soluzione anche una situazione (manovra in retromarcia del furgone che effettua il recupero della segnaletica stessa) che a mio avviso comportava dei problemi talune volte particolarmente rilevanti e che in passato ha causato non pochi problemi. Al punto 7.5. troviamo scritto: In particolare nei tratti privi della corsia di emergenza ove le manovre in retromarcia possono risultare particolarmente difficoltose e pericolose, la rimozione della segnaletica di preavviso può essere effettuata nel senso del traffico supportata da adeguata presegnalazione.
Concludendo, nel consigliare una lettura integrale del D.M. mi pongo comunque una domanda:
Il D.M. 4 marzo 2013 risulta abrogato, il nuovo D.M. prevede che i lavoratori ed i preposti possano effettuare attività su strada esclusivamente se preventivamente formati alla luce dell’allegato II del D.M. 22 gennaio 2019 stesso e non vi sono indicazioni specifiche o transitorie relative alla validità della formazione pregressa di chi è già stato formato o di chi ha fatto l’aggiornamento pari a 3 ore. La logica ci porterebbe a sostenere che, vista la quasi completa sovrapposizione tra i contenuti dei corsi previsti nelle due norme, i corsi già effettuati risultano essere validi. Forse un chiarimento in merito sarebbe importante.
Un’ultima valutazione nell’ottica della sicurezza e della conoscenza delle procedure: vista anche l’introduzione di nuove ed importanti modifiche nei criteri di apposizione, mantenimento e rimozione della segnaletica, a mio avviso sarebbe importante che le aziende programmassero, nel breve periodo, dei moduli di aggiornamento di almeno tre ore ai quali far partecipare il personale già formato sulla base del vecchio D.M. Tempistiche che a tutti gli effetti rientrano in quelle che sono le indicazioni relative alla distribuzione dell’aggiornamento di sei ore nel corso di ogni quinquennio.
FAI CLIC QUI per scaricare il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 22 gennaio 2019.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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