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27 ottobre 2021

Interventi e commenti

Quesito D. Lgs. 81/08: sull’obbligo di nominare il coordinatore nel caso del noleggio di un ponteggio in cantiere

Approfondimento offerto dall'ing. Gerardo Porreca www.porreca.it

Quesito D. Lgs. 81/08: sull’obbligo di nominare il coordinatore nel caso del noleggio di un ponteggio in cantiere

porreca-quesito.jpgQuesito

Nel caso che un’impresa esecutrice dei lavori in un cantiere  sottoscriva  un contratto con un’altra impresa per il noleggio di un ponteggio con l’onere del montaggio e smontaggio necessario per l’esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione, è tenuto il committente a nominare il coordinatore essendo due le imprese che operano nel cantiere, o la messa a disposizione del ponteggio si può considerare come una mera fornitura per la quale il fornitore non è tenuto neanche a redigere il POS?

Risposta

È un caso che ricorre spesso quello segnalato dal lettore e che è stato già oggetto di precedenti quesiti e cioè quello del noleggio di un ponteggio fisso con l’onere del montaggio e smontaggio a carico del noleggiatore, un caso molto diffuso nei cantieri edili essendo tale attrezzatura necessaria per l’effettuazione di comuni lavori di manutenzione o di costruzione. Se il noleggiatore del ponteggio provvede anche a montare e smontare lo stesso, si sono chiesti spesso i lettori e lo ha fatto in questa circostanza quello che ha formulato il quesito che si riscontra, è tenuto il committente, nel caso che nel cantiere operi una sola impresa esecutrice, a nominare il coordinatore per la sicurezza e a far redigere il piano di sicurezza e di coordinamento o la messa a disposizione di un ponteggio si può considerare come una fornitura per la quale anzi non è neanche necessario redigere il POS? Viene sostanzialmente chiesto in questo quesito se l’impresa che noleggia un ponteggio e provvede anche a montarlo e smontarlo sia da considerare, ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un’impresa esecutrice o meno.

Il quesito fa tornare alla mente un po’ quello pervenuto alla redazione e inserito con il n. 451 nella rubrica dei quesiti sull’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 di questo stesso sito con il quale era stato analogamente chiesto se un’impresa che fornisce un ponteggio sospeso motorizzato con un nolo a caldo sia tenuto o meno a redigere il piano operativo di sicurezza (POS) e in risposta al quale sono state fatte delle considerazioni che qui ora si ritiene di richiamare.

Quando si parla di noleggio in generale la prima cosa da fare è quella di distinguere se si tratta di un “nolo a caldo” o di un “nolo a freddo” intendendo come nolo a caldo quello che si ha quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore anche i lavoratori addestrati all’utilizzo, se si tratta di una attrezzatura, o al montaggio e smontaggio, se si tratta di un ponteggio, e come nolo a freddo quello che si ha allorquando viene noleggiato la sola attrezzatura o il solo ponteggio lasciando invece all’utente l’onere di utilizzarla o di montarlo e smontarlo attraverso il proprio personale dipendente appositamente addestrato per farlo. Se si vuole fare una analogia con le forniture di materiali e attrezzature, come ventilato nel quesito, il nolo a caldo corrisponde ad una fornitura e posa in opera mentre quello a freddo ad una mera fornitura per la quale il legislatore ha concesso con l’art. 96 comma 1-bis l’esonero dalla redazione del POS.

L’obbligo da parte del committente di un’opera edile di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e quello in fase di esecuzione (CSE) è contenuto, come è noto, nei commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo i quali:

“3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”,

facendo presente che il termine “esecutrici” non compariva nel testo originale del D. Lgs. n. 81/2008 ed è stato invece inserito nei due commi sopraindicati con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 con il quale sono state apportate delle modifiche e delle correzioni al testo originale e con il quale sono state anche definite, con l’art. 89 comma 1 lettera i-bis, le imprese esecutrici come le “imprese che eseguono un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. Alla luce quindi di questa osservazione si capisce il perché è importante individuare se l’impresa che, così come segnalato nel quesito, fornisce a nolo e provvede a montare il ponteggio fisso sia da considerare un’impresa esecutrice o meno.

Quello segnalato nel quesito è certamente un nolo a caldo e quindi essendo l’impresa che provvede al montaggio e smontaggio diversa da quella che lo utilizzerà per i lavori di manutenzione o di costruzione ed essendo quindi una seconda impresa ai fini del computo totale delle imprese che operano nel cantiere, scattano per il committente, in risposta al quesito formulato, gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di nominare sia il coordinatore in fase di progettazione che dovrà provvedere a redigere il PSC che il coordinatore in fase di esecuzione che dovrà provvedere a verificarne l’attuazione e scatta anche l’obbligo per l’impresa che ha noleggiato il ponteggio di redigere il piano operativo di sicurezza (POS).

Porreca-convenzione.jpg

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