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22 marzo 2021

Interventi e commenti

Radiazioni ionizzanti: applicazione del D.Lgs 101/2020

Approfondimento a cura di Luca De Giorgi, tecnico della prevenzione e consulente in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Radiazioni ionizzanti: applicazione del D.Lgs 101/2020

Il 27 agosto 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

In questo articolo si vuole trattare nel dettaglio il Titolo IV – SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTI in quanto il radon indoor può essere ubiquitariamente presente in ambienti di vita e di lavoro, indipendentemente dall’attività che in essi viene svolta, senza peraltro che gli occupanti possano accorgersi di tale presenza.

Ma cosa deve fare il DL per ottemperare alla normativa e per tutelare i lavoratori? Ed in che modo il RSPP può supportare l’azienda nelle scelte da intraprendere?

Prima di tutto occorre citare l’articolo 16 – Campo di applicazione – che riporta quanto segue:

Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:

  1. luoghi di lavoro sotterranei;
  2. luoghi di lavoro in locali semi-sotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11;
  3. specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10;
  4. stabilimenti termali.

Fatto salvo per i luoghi di lavoro sotterranei e per gli stabilimenti termali, la normativa stabilisce che sia il Piano nazionale d’azione, che verrà adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, ad identificare specifiche tipologie di luoghi di lavoro, per le quali vi sarà l’obbligo di monitorare la presenza di radon.
Inoltre la normativa cita locali semi-sotterranei o situati al piano terra, qualora rientrino nelle aree prioritarie, individuate dalle Regioni entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Piano nazionale e dunque entro 36 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Allo stato attuale gli stabilimenti termali e le attività che presentano luoghi di lavoro sotterranei sono tenute a completare le misure di concentrazione media annua entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività (quindi entro ventiquattro mesi dall’emanazione del presente decreto per le attività già in esercizio).

Considerando che le misure devono durare necessariamente dodici mesi è bene partire quanto prima.

Detto quali sono le attività che rientrano nel campo di applicazione del decreto è bene citare i livelli di riferimento riportati all’articolo 12 – livelli di riferimento radon:

I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono di seguito indicati:

  1. 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
  2. 200 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
  3. 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro;
  4. il livello di riferimento di cui all'articolo 17, comma 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua.

L'esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalità indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del DVR.

Quindi il primo passo da fare è quello di verificare se i livelli di riferimento siano superati o meno. Una volta terminate le misure, a seconda dei valori di radon riscontrati, avremo diverse strade.

  • I valori riscontrati non superano i 300 Bq/m3: in questo caso l’esercente elabora un documento, supportato dal RSPP, nel quale riporta l’esito delle misurazioni e le misure correttive attuabili. Tale documento dev’essere conservato per un periodo di otto anni e diventa parte integrante del DVR. Chiaramente le misure andranno ripetute ogni otto anni.
  • I valori riscontrati superano i 300 Bq/m3: in questo caso l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive, avvalendosi dell’esperto in interventi di risanamento radon, figura questa introdotta dal presente decreto. L’esperto in interventi di risanamento dovrà supportare l’esercente a mettere in atto dette misure entro due anni e successivamente ripetere le misure. Qualora gli interventi di mitigazione messi in atto abbiano effettivamente abbassato i valori di radon sotto la soglia dei 300 Bq/m3 le misure andranno ripetute ogni quattro anni e la relazione sarà sempre parte integrante del DVR.
  • I valori riscontrati superano i 300 Bq/m3 anche dopo l’adozione di misure correttive: in questo caso l’esercente è tenuto ad effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, che rilascia apposita relazione. L’obiettivo di tale relazione è verificare che non sia superato il livello di riferimento di 6 mSv. Tale relazione dev’essere conservata per un periodo non inferiore a dieci anni.
    Nel caso in cui anche detto livello di riferimento venisse superato l’esercente prende i provvedimento previsti dal Titolo XI, che di fatto tratta le esposizioni dei lavoratori. A questo punto si rendono obbligatorie la nomina dell’esperto di radioprotezione, la nomina del medico autorizzato, la formazione dei dirigenti dei preposti e dei lavoratori in tema di radioprotezione ed una serie di obblighi aggiuntivi presenti sempre nel Titolo XI – ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI.

E se ho delle apparecchiature che generano delle radiazioni ionizzanti?

Non necessariamente le sorgenti radioattive derivano dai raggi X utilizzati in radioscopia. Anche sensori antifumo a ionizzazione, oppure interruttori di livello capacitivi per la misurazione di spessori e densità di materiali, o ancora acceleratori per la sterilizzazione e il trattamento dei materiali. Le possibili fonti di radiazioni ionizzanti sono diverse ed ogni caso dev’essere valutato nel dettaglio.

All’articolo 47 sono riportate le condizioni che esonerano l’esercente, dall’obbligo di notifica di pratica. All’allegato I invece troviamo i valori di riferimento che consentono l’esonero dell’obbligo di tale notifica.

In sostanza una pratica può essere considerata priva di rilevanza radiologica, quando in tutte le possibili situazioni realisticamente ipotizzabili, la dose efficace a cui si prevede sia esposto un lavoratore, a causa della pratica esente, sia pari o inferiore a 10 µSv all’anno.

L’autorità di regolamentazione competente in materia è l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN).

Come abbiamo visto, nonostante il decreto sia stato emanato ormai da circa sette mesi (alla data della redazione del presente articolo) ci sono ancora degli aspetti da chiarire, e che speriamo vengano chiariti, con l’adozione del Piano nazionale d’azione per il radon e con l’individuazione delle aree prioritarie da parte delle regioni.

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