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Piccolo prontuario a cura di Roberto Marasi, Consigliere nazionale AiFOS esperto in interventi di risanamento gas radon ai sensi del D.Lgs. 101/2020
L’inquinamento è un problema presente nella nostra vita, non solo come causa dell’aumento della temperatura e di tutte le conseguenze ad esso connesse, ma anche a causa dello spargimento nell’aria di sostanze che rendono l’aria irrespirabile per l’uomo. Ma non solo l’inquinamento urbano, è causa dei nostri problemi, infatti all’interno delle abitazioni e dei luoghi di lavoro tendono ad accumularsi altri inquinanti non meno pericolosi che attraverso il pulviscolo in sospensione nell’aria trasportano altri veleni di derivazione naturale che finiscono nei nostri polmoni. Uno di questi è il Gas Radon, un argomento di cui abbiamo già più volte parlato come associazione. Il Gas Radon è un gas radiativo che viene dal sottosuolo, ma non solo, anche dai materiali da costruzione edili, storicamente impiegati nella costruzione di edifici in Italia, esso può accumularsi anche a causa la scarsa ventilazione dei locali e che quindi si accumula anche in funzione delle modalità costruttive.
Purtroppo, non solo nelle nostre case, oggi il Gas Radon rappresenta la principale sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ma anche nei luoghi di lavoro. La valutazione del rischio prevista dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 101/2020 ha recepito la Direttiva 2013/59/EURATOM nel 2020 in materia di radiazioni ionizzanti a protezione sia per la popolazione che per i lavoratori che svolgono attività che sono esposte naturalmente al Gas Radon e potenzialmente rivolte a ogni tipo di organizzazione.
Il Radon si misura in becquerel (simbolo Bq) che rappresenta l'unità di misura del sistema internazionale dell'attività di un radionuclide (spesso chiamata in modo non corretto radioattività), ed è definito come l'attività di un radionuclide che ha un decadimento al secondo.
l livello di riferimento consentito dal D.Lgs. 101/2020 e dal corretivo D.lgs 203 del 25 novembre 2022 per il Gas Radon un valore uguale o superiore 300 Bq/m3, di cui l’obbligo del Datore di Lavoro, nella norma chiamato Esercente, e di effettuare misurazioni di concentrazione non soltanto ai piani interrati ma anche ai piani terra nelle cosiddette “aree prioritarie” così anche come dalle indicazioni delle Regioni e dal D.lgs 203 del 25 novembre 2022 corretivo del D.lgs 101/2020.
Semplificando, le misurazioni dovranno essere effettuate ogni 8 anni, se i valori si mantengono inferiori ai 300 Bq/m3, oppure ogni 4 anni nel caso in cui i valori si rivelino maggiori della soglia massima consentita e di conseguenza si devono essere adottate misure specifiche di contenimento e protezione.
Nel caso in cui si rilevi la presenza anomala di Radon oltre i limiti, il Datore di lavoro deve adottare le misure di risanamento previste e dare immediata comunicazione alle autorità competenti.
L’unica figura professionale che il Datore di Lavoro dovrà incaricare per la riduzione del Gas Radon negli ambienti di lavoro, così come per gli edifici civili, è l’ esperto di intervento di risanamento Gas Radon: tale figura è un Professionista con il titolo di ingegnere o architetto o geometra, iscritto all’albo o ordine professionale di riferimento e formato appositamente tramite un corso di 60 ore abilitativo, che dovrà progettare, gestire e monitorare gli eventuali interventi necessari a ridurre la concentrazione di Radon negli ambienti.
Inoltre, è necessario ripetere le misurazioni e ogniqualvolta siano realizzati interventi, di manutenzione straordinaria dell’edificio, di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra o volti a migliorare l’isolamento termico.
Ai fini della misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, devono essere impiegati dispositivi di misurazione per un intero anno solare, mediante uno o più periodi di campionamento consecutivi, utilizzando metodiche di misura riferibili a norme tecniche nazionali o internazionali. Il Datore di Lavoro deve impiegare dispositivi di misurazione per un intero anno solare, mediante uno o più periodi di campionamento consecutivi, utilizzando metodiche di misura riferibili a norme tecniche nazionali o internazionali per la determinazione della concentrazione media annua. Il Datore di Lavoro è responsabile della corretta gestione dei dispositivi di misurazione durante i periodi di campionamento. Ciascun dispositivo di misurazione deve essere univocamente associato ad un punto di misurazione e le misurazioni vanno eseguite in tutti i locali separati del luogo di lavoro.
Il Datore di Lavoro ha come obbligo la misurazione della concentrazione media annua incaricando esclusivamente servizi di dosimetria riconosciuti sulla base dei requisiti che sono determinati con apposito Decreto, e devono essere eseguite secondo le modalità di esecuzione stabilite dal D.lgs 101/2020 (Art. 17 comma 6) riportando i seguenti dati a corredo del dosimetro: nome ed indirizzo del richiedente (luogo di misura), piano del locale, utilizzo del locale, posizione dello strumento di misura, tipo di rivelatore, periodo di misura (data inizio e fine misura) e le condizioni di misura.
Il Datore di lavoro, anche secondo le indicazioni D.lgs 203 del 25 novembre 2022, ossia alle disposizioni integrative e correttivi al D.lgs 101 del 31 luglio 2020 in attuazione alla direttiva euroatom 2013/59/Euroatom, deve garantire le misurazione di concentrazioni Gas Radon così come sopra descritto per tutti i locali di lavoro dove hanno accesso i lavoratori posti al piano interrato e terra. La misurazione avviene nell’arco di 12 mesi con l’alternanza del posizionamento dei radionuclidi ogni 6 mesi.
Pubblicato il: 29/03/2023
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