/ News / Approfondimenti / Interventi e commenti
Quali sono gli errori più comuni dei piani di emergenza per il terremoto? Il parere di Lucio Fattori, socio AiFOS esperto di valutazione del rischio sismico
La gestione dell’emergenza sismica è un obbligo per il datore di lavoro e ha come scopo la salvaguardia della vita dei lavoratori. Quali sono gli errori più comuni dei piani di emergenza per il terremoto? È molto frequente riscontrare in alcuni piani di emergenza che le indicazioni previste per lo scenario sismico siano semplicemente un “copia-incolla” delle indicazioni già previste per lo scenario incendio. In realtà, volendo organizzare una corretta gestione dell’emergenza in caso di terremoto, si deve proprio partire dalla valutazione della vulnerabilità dell’edificio (così come degli impianti e delle strutture secondarie).
Per brevità non entreremo ora nel merito di come possa essere effettuata correttamente, anche con tecniche di tipo speditivo, una valutazione del rischio sismico dei luoghi di lavoro. Si rammenta solamente, a scopo di chiarezza rispetto ai concetti espressi nel seguito, che il cosiddetto “rischio sismico” è il risultato della combinazione di tre fattori distinti tra loro: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla frequenza e dalla forza dei terremoti che lo interessano, ovvero dalla sua sismicità. Viene definita come la probabilità che in una data area ed in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi una soglia di intensità, magnitudo o accelerazione. È una caratteristica del sito. La vulnerabilità sismica è la propensione di una struttura a subire un danno di un determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità. È una caratteristica del singolo edificio (di come è stato progettato, realizzato e mantenuto nel tempo). L’esposizione misura invece i danni a persone, cose o beni culturali o ambientali a seguito dell’evento sismico. In ambito aziendale è definita come una caratteristica dell’attività svolta, delle persone presenti e delle possibili conseguenze in caso di crollo o danneggiamento dell’edificio.
Passando ora al tema della gestione del rischio sismico in caso di emergenza aziendale, appare logico come sia impossibile pensare di pianificare correttamente la gestione dell’emergenza sismica senza aver preventivamente valutato il rischio sismico del sito produttivo nel suo complesso. È ovvio immaginare come la gestione dell’emergenza incendio (allarmi, sistemi di spegnimento, addetti, ecc.) non sia casuale ma strettamente connessa alla valutazione del rischio incendio. Se non ci fosse stata una valutazione del rischio incendio non si conoscerebbero le caratteristiche delle sostanze combustibili, degli estinguenti necessari, il numero di addetti e la loro formazione, ecc. Mantenendo l’analogia già citata tra lo scenario incendio e quello sismico, si può arrivare alla stessa conclusione anche pensando al terremoto: la valutazione del rischio sismico fornirà indicazioni su cosa fare per prevenire, ove possibile, e gestire l’emergenza quando necessario. Implementare un piano di emergenza per scenario sismico senza aver preventivamente svolto una valutazione del rischio sismico aziendale è pericoloso perché può portare ad una gestione errata, e in certi casi anche funesta, di quel tipo di evento.
Tra gli obblighi che il legislatore ha previsto nel D.Lgs. 81/08 in capo al datore di lavoro troviamo quanto descritto nell’Art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”:
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
…
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
…
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
…
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
Anche l’Art. 43 “Disposizioni generali” aggiunge alcuni dettagli in merito alla gestione delle emergenze:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
Infine l’Art. 44 “Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato” definisce chiaramente i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato:
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Il datore di lavoro e i dirigenti dovranno fare in modo che esista in azienda, e sia noto a tutto il personale, il “Piano di emergenza aziendale”, comprendente anche le procedure e le misure di comportamento (cosa fare e cosa non fare) in caso di terremoto. Spesso i piani di emergenza analizzati dall’autore si sono rivelati “incendio-centrici”, ovvero piani che vengono redatti per il rischio incendio e poi adattati agli altri casi, come per esempio il sisma. In questo modo le vie di fuga e le procedure di emergenza risulteranno idonee per lo scenario incendio ma non sempre per altri scenari, come quello sismico, che ha caratteristiche molto diversi dal primo. Dovranno essere designati i responsabili e gli addetti alla gestione dell’emergenza, che dovranno gestire e coordinare tutte le azioni da intraprendere in caso di terremoto. Queste figure potrebbero essere le stesse che si occupano anche delle altre emergenze, ricordando però che la formazione di base ricevuta dalla maggior parte degli addetti è spesso limitata al solo ambito incendio.
Anche la possibilità di abbandonare il posto di lavoro in condizioni di sicurezza è una criticità nel caso sismico. I percorsi di evacuazione più sicuri in caso di terremoto potrebbero non essere necessariamente i percorsi più brevi, a causa per esempio di possibili ribaltamenti di scaffalature, distacco di impianti o altri cedimenti della struttura. Per esempio lo stesso luogo sicuro in caso di incendio potrebbe non corrispondere a un luogo sicuro dal punto di vista del terremoto: un punto in prossimità di un edificio prefabbricato potrebbe rivelarsi sicuro per l'incendio, ma a rischio durante un terremoto per il distacco dei pannelli di facciata o la caduta di materiale proveniente da altri edifici.
Una recente sentenza, relativa al crollo di un edificio produttivo nel ferrarese accorso in seguito al sisma dell’Emilia del 2012 e che provocò la morte di un lavoratore, riporta nelle conclusioni un ragionamento analogo. Il Giudice conclude che 1) l’assenza di una corretta valutazione del rischio sismico ha impedito di 2) adottare un piano di emergenza efficace e di conseguenza 3) addestrare al comportamento corretto i lavoratori. Le soluzioni tecniche e organizzative possono essere le più varie, anche senza ricorrere per forza ad interventi di rinforzo della struttura. L’esperienza ci ha insegnato che, soprattutto negli edifici a destinazione produttiva, sono gli impianti e gli arredi gli elementi più vulnerabili in caso di sisma.
Abbiamo molto brevemente affrontato il tema dello scenario sismico nei piani di emergenza. Ogni azienda si organizzerà come riterrà opportuno sia alla luce della valutazione del rischio sismico dei propri fabbricati e sia in considerazione della propria organizzazione in tema di gestione delle emergenze. In ogni caso l’obiettivo sarà sempre e comunque tutelare la sicurezza, e proprio per questo la capacità di reagire diventa una necessità perché la vita di una persona, di un’azienda e di una comunità possano continuare dopo un sisma con la minore sofferenza possibile.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
Tel 030.6595031 - Fax 030.6595040 | C.F. 97341160154 - P. Iva 03042120984
Privacy - Cookies Policy - Gestione segnalazioni-whistleblowing
Il sito utilizza cookie tecnici, ci preme tuttavia informarti che, dietro tuo esplicito consenso espresso attraverso cliccando sul pulsante "Accetto", potranno essere installati cookie analitici o cookie collegati a plugin di terze parti che potrebbero essere attivi sul sito.