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21 luglio 2022

Interventi e commenti

RSPP e Medico Competente: una collaborazione difficile ma necessaria

Le riflessioni del Consigliere nazionale AiFOS Nicola Corsano

RSPP e Medico Competente: una collaborazione difficile ma necessaria

collaborazione-mc-rspp.jpgSpesso si discute dell’importanza di un’attiva collaborazione tra tutti i protagonisti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per un’efficace strategia di prevenzione di malattie ed infortuni sul lavoro. In quest’articolo ci occupiamo della collaborazione tra l’RSPP e il medico competente (MC). Ognuno di noi, per esperienza diretta, sa quanto sia complicato a seconda della dimensione dell’azienda. Generalizzando, nelle aziende con meno di 15 lavoratori dove non viene tenuta nemmeno la riunione periodica le possibilità di confronto tra il MC e l’RSPP risulta più difficile e improbabile. Il confronto spesso si limita ad uno scambio di mail e allegati, con l’RSPP che invia il DVR e le valutazioni specifiche al MC chiedendogli di “verificarle” e “avallarle” con la sua firma. Ciò può avvenire al massimo per una revisione o un aggiornamento di un DVR, mai in prima emissione.

Il contributo del medico competente alla valutazione dei rischi si realizza con l'individuazione dei rischi per la salute con lo scopo di consentire al datore di lavoro e all’RSPP di verificare la completezza dei pericoli e dei rischi da lui valutati. L'individuazione di uno o più rischi potenziali da parte del medico competente necessita poi di una valutazione approfondita che confermi o escluda la rilevanza. Il sopralluogo del medico è il momento centrale in cui il medico competente acquisisce le informazioni utili a definire e a valutare i rischi aziendali. Con il supporto delle valutazioni specifiche definirà quali lavoratori devono essere sottoposti al controllo sanitario e per quali rischi lavorativi, specificando eventuali esami strumentali o di laboratorio (protocollo sanitario).

L’occasione migliore di confronto e collaborazione è perciò il sopralluogo del medico negli ambienti di lavoro. Nelle aziende in cui la collaborazione è “difficile” l’RSPP deve partecipare al sopralluogo perché è in questa occasione che il MC prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni specifiche correlate ai rischi per la salute delle diverse mansioni presenti nei reparti e negli uffici, dialoga con i lavoratori e con i RLS.

Perché la collaborazione tra RSPP e MC è “difficile” (per non dire assente)?

È necessario anche in questo caso generalizzare.

Innanzitutto, il numero dei MC è insufficiente, sono pochi gli specialisti in confronto alla domanda e viene necessariamente data priorità all’esecuzione delle visite mediche per il rilascio dell’idoneità, che occorre all’azienda (per lavorare), lasciando i ritagli di tempo per la consulenza. Il medico, mentre sta visitando, non può certo prestare attenzione a telefonate ed e-mail di RSPP o altri clienti. Non essendoci una “standardizzazione” dei DVR (per fortuna) ogni documento ricevuto (rigorosamente in .pdf) deve essere letto e compreso interamente e formulare le osservazioni diventa un lavoro impegnativo; il DL spesso fatica a riconoscere (economicamente) al medico le ore di lettura e la sua consulenza.

A onor del vero va anche detto che molti DVR sono dei pessimi copia incolla che non entrano nel merito dei pericoli e dei rischi.

Il MC ha bisogno di “valori”, che spesso mancano, per definire il protocollo sanitario; a titolo di esempio, senza l’indicazione del livello di esposizione personale (Lex,8h) non può stabilire se è necessario per tale mansione integrare la visita medica con l’esame strumentale (audiometria). In merito al rischio chimico è necessario, oltre che la classificazione di “rischio basso/non basso per la sicurezza e irrilevante/non irrilevante per la salute” in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, della determinazione dell’esposizione professionale (Vlep) ad agenti chimici.

Spesso manca il calcolo dell'indice di sollevamento NIOSH per la movimentazione manuale dei carichi; stima semi-quantitativa dell'indice PMV (voto medio predetto) e PPD (percentuale prevista di insoddisfatti) per il microclima; la check-list OCRA per il rischio da sovraccarico degli arti superiori da lavoro ripetitivo con eventuale approfondimento successivo per specifiche situazioni di rischio più elevato.

Per concludere è vero che il medico competente ha l’obbligo di collaborare (comma 1 lettera a art. 25 del D.Lgs. 81/08) alle attività di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro ma la norma definisce una precisa funzione, senza entrare nel merito delle modalità, dei contenuti minimi e delle procedure per assolvere tale obbligo. L’apposizione della firma sul DVR non è certo sufficiente per dimostrare la collaborazione, è utile unicamente attestare la "data certa" della sua redazione. Non è nemmeno sufficiente allegare le relazioni dei sopralluoghi del medico negli ambienti di lavoro, in quanto il sopralluogo periodico è sancito da disposizione normativa diversa (co.1 lettera l art. 25) da quella dell'obbligo alla valutazione dei rischi (co.1 lettera a art. 25).

Collaborare al processo della valutazione dei rischi permetterà al medico competente di riappropriarsi di quella parte che è propedeutica alla stessa stesura del DVR e tale compito va assolto non solamente per adempiere ad un obbligo normativo, ma soprattutto per fornire un contributo reale e concreto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in ogni azienda.

È importante ricordare anche che la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, alla quale il medico competente collabora sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso e che l’RSPP svolge delicati compiti di staff e ha importanti ‘funzioni di supporto informativo, valutativo e programmatico’. Si tratta di funzioni che rendono il RSPP un ausiliario strategico del DL; rappresenta il “motore” di tutto il sistema aziendale di prevenzione.

Per migliorare il nostro rapporto con il MC, “la chiave è partire da noi e non da come vorremmo che l’altro (il MC) si comportasse”.

Partiamo dai nostri documenti, dalla nostra comunicazione e dai nostri comportamenti per modificare quelli degli altri ruoli della sicurezza. Per poterlo fare al meglio è necessario partire da un caso solo e concreto, senza più generalizzare.

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