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24 marzo 2026

Interventi e commenti

Settore cantieri: è sempre tutto perfetto? Se alziamo il tappeto sotto cosa troviamo?

Il settore dei cantieri e delle costruzioni è in continuo movimento. Realtà grandi e piccole, imprese strutturate e lavoratori autonomi che convivono tra loro e si confrontano quotidianamente sui molteplici aspetti della realizzazione di un’opera, ma la sicurezza come viene vista? Cerchiamo di fare il punto con un occhio di riguardo anche alla normativa.

Contributo a cura di Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos

Settore cantieri: è sempre tutto perfetto? Se alziamo il tappeto sotto cosa troviamo?

Costruzioni e cantieri, un binomio che da sempre vede in primo piano due elementi:

  • una legislazione dedicata (senza andare troppo lontano nel tempo pensiamo al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
  • un numero di infortuni molto elevato che pone questo settore al primo posto con la maggiore incidenza di infortuni sul lavoro.

Ed è proprio da questi due aspetti che voglio partire per meglio comprendere la reale situazione e l’evoluzione che questo settore ha ed avrà nel tempo.

La situazione reale penso sia ampiamente conosciuta, con il mondo del lavoro legato all’ambito costruzioni e cantieri che risulta essere molto frammentato e diviso tra due estremi dimensionali:

  • il primo è quello che riguarda sia le caratteristiche delle imprese, generalmente di grossa dimensione e molto ben organizzate, sia le caratteristiche dei cantieri che hanno durate pluriennali e che abbisognano di un’organizzazione molto strutturata;
  • il secondo è quello che riguarda le piccole imprese ed i lavoratori autonomi ed anche i piccoli e medi cantieri di breve/media durata.

Naturalmente questi sono i due estremi ed in mezzo troviamo una serie di peculiarità positive e negative che sono il tessuto ordinario dei cantieri stessi, di chi ci lavora, di chi li progetta, sorveglia e controlla.

Un altro aspetto da considerare è quello delle numerose tipologie di aziende che nei cantieri operano ed in questo caso per tipologie non intendo quelle dimensionali, ma quelle legate ai diversi settori che le lavorazioni, sempre più specializzate e specifiche, portano a sviluppare ed a rendere quasi speciali ed esclusive.

Ed allora quando un progetto prende forma, troviamo un insieme di soggetti che iniziano a lavorare con un obiettivo comune: progettare e realizzare l’opera nei tempi e nei costi prefissati (od almeno questo risulta essere l’obiettivo principale). Tutto il resto è un corollario che tende a mettere al margine le tematiche che per qualcuno risultano scomode e la salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri a volte risulta proprio all’interno di questo corollario.

Ed è qui che la norma, nel senso più ampio del termine, prende forma, dettando i limiti invalicabili e le modalità per ottenerli.

Se nel tempo la normativa in materia di sicurezza sul lavoro per i cantieri temporanei o mobili si è evoluta, introducendo una serie di paletti ed alzando l’asticella verso nuovi obiettivi (quelli della riduzione del lavoro irregolare ed insicuro in primis), per contro si è riscontrato che non sempre i risultati sperati sono arrivati e che a volte (molte volte) l’obiettivo del Legislatore non ha ottenuto il risultato sperato ed anzi l’effetto è stato quello di rendere ancora più restii, insofferenti, ostili i soggetti coinvolti.

Non sto a elencare le mille sfaccettature che si riscontrano nell’ambito dei cantieri con il solo fine e scopo di “ovviare” e “giustificare” in modo scorretto alle carenze di sicurezza ed alle varie contestazioni, ma quello che penso di evidenziare è la crescente ostilità che si riscontra quando viene richiesto il rispetto della normativa. Naturalmente non in tutte le realtà ciò avviene, ma altrettanto naturalmente le situazioni di “non conformità alle norme in materia di sicurezza” negli ultimi anni sono andate ad aumentare, dalla carenza documentale agli aspetti organizzativi e gestionali dei cantieri, agli aspetti applicativi di procedure, ormai usuali nel tempo, ma non supportate da una visione rispetto alla prevenzione dei rischi.

Facendo il punto ad oggi, ormai dovrebbe essere assodato (ma non sempre è così scontato) che accedendo al cantiere le imprese siano dotate di attrezzature e personale, ma anche siano in grado di gestire il loro lavoro anche dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori. Dovrebbero redigere il Piano Operativo di Sicurezza, avere lavoratori formati ed addestrati all’utilizzo delle attrezzature, conoscere le specificità del proprio lavoro e dell’ambiente in cui operano, ma non sempre è così ed allora il Legislatore propone (o per meglio dire impone) nuove regole.

Se pensiamo ai cambi normativi introdotti negli ultimi 5 anni:

  • ruolo del preposto;
  • obbligo di registrazione dell’addestramento;
  • modifica agli aspetti connessi al nolo ed alla concessione in uso di attrezzature;
  • revisione dell’articolo relativo ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto;
  • patente a crediti.

Solo per citarne alcuni, ci rendiamo conto che non sempre è semplice per le aziende, in particolare le più piccole e meno strutturate, riuscire a comprendere gli obblighi che ne derivano.

Però (c’è sempre un però) questo non vuol dire, come spesso si sente, che se si rispettano le norme non si può lavorare, siamo nel 2026 ed ancora vi sono soggetti (committenti, impresari, lavoratori autonomi,  ecc. ecc.) che non credono nella sicurezza e nel rispetto della normativa. Molte volte lo fanno per un risparmio economico o di tempi di lavoro, a volte per non conoscenza delle norme, altre volte perché certi che la responsabilità ricadrà su qualcun altro.

Va anche detto che a volte anche i lavoratori sono i primi a non rispettare le regole dettate dal loro datore di lavoro e dal preposto, e che quando vengono richiamati rispondono che con i DPI non si può lavorare, che il rispetto delle procedure di sicurezza rallenta il lavoro, che tanto “hanno sempre fatto così” e non si sono mai fatti nulla.

Ed allora nello spirito di “Lettera A” analizziamo alcuni degli elementi sopra descritti per capire come si può e deve migliorare, quasi come un pavimento che a prima vista sembra perfetto, ma che poi togliendo il tappeto che lo ricopre, mostra tutta la sua imperfezione.

Lettera A, come Affidataria

L’impresa Affidataria è quella che tra i vari obblighi ha anche quello di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

Di fatto questo obbligo non viene molte volte attuato e di conseguenza i lavori affidati a terzi non vengono eseguiti nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Molti datori di lavoro non sono ancora consapevoli che subappaltare o subaffidare i lavori ad altre ditte non vuol dire non avere responsabilità, ma al contrario rispondere anche di eventuali aspetti di mancanza di sicurezza nell’esecuzione dei lavori da parte dei subaffidati.

Da notare che la sanzione prevista per i datori di lavoro e dirigenti per il mancato obbligo di verifica è tra le più alte del D.Lgs. 81/2008 con l’arresto fino a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.

Lettera A, come Autonomo

All’interno dei cantieri operano spesso dei lavoratori Autonomi, molte volte queste persone sono consapevoli dell’ambito “indipendente” della propria attività e degli obblighi o divieti che ne derivano, molte volte invece l’essere lavoratore Autonomo è solo un escamotage fiscale o legato ai minori vincoli normativi e di conseguenza ci si trova con lavoratori autonomi che di autonomo hanno ben poco o nulla.

Lettera A, come Addestramento e come Attrezzature

Ho già accennato agli obblighi di Addestramento all’utilizzo di Attrezzature. Tale obbligo molte volte viene disatteso in quanto, in un mondo molto dinamico come quello dei cantieri, l’utilizzo di attrezzature differenti, prestate o noleggiate, è all’ordine del giorno. E l’addestramento finisce per essere solo una firma su un modulo o nemmeno quella.

Lettera A, come Attese

Parlando di Attese due sono i riferimenti, i tempi di attesa tra l’emanazione di una norma e la sua effettiva efficacia. In un mondo dove siamo abituati ad avere tutto subito, pensare che una norma entrata in vigore da poco tempo produca già effetti benefici è un’utopia, un sogno o forse un’illusione. Sarebbe meglio essere più concreti e misurare l’effettiva efficacia di una norma nell’arco di anni, ma così sembra non essere e di conseguenza non raggiungendo il risultato atteso si continua a legiferare inserendo nuovi obblighi e regole che vanno a sommarsi a quelle precedenti in un turbinio di articoli che rimangono appannaggio di pochi.

Il secondo riferimento all’Attesa è quello al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativo alla tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione, ma di questo avremo certamente modo di parlarne prossimamente.

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