/ News / Approfondimenti / Spray al peperoncino: presidio o minaccia?
Un approfondimento di Matteo Cozzani, consulente esperto di security applicata alla safety e formatore qualificato. Coordinatore del gruppo di progetto AiFOS “S4S” Security for Safety
Quanto accaduto il 22 settembre scorso alla discoteca Hollywood di Milano, dove due persone hanno spruzzato spray al peperoncino causando l'evacuazione di emergenza del locale, riaccende una questione che merita una lettura in chiave prevenzionistica. Ancora una volta si tratta di un caso di panico in un locale pubblico, indotto da un uso sconsiderato se non criminale dei noti spray urticanti. Per un tecnico della prevenzione, gli esiti di questo episodio (due ragazzi contusi e due intossicati) vanno letti come un “near miss” considerando che le conseguenze del danno potenziale potevano essere ben maggiori; si pensi ad esempio alla tragedia di Corinaldo dell'8 dicembre 2018, presso la discoteca Lanterna Azzurra, dove il panico generato dalla nebulizzazione urticante causò la morte di 6 persone ed il ferimento di altre 59; per non parlare dei noti fatti di piazza San Carlo a Torino (3 giugno 2017) dove analoghe dinamiche hanno causato 2 morti e 1500 feriti; un caso clamoroso, che ha suscitato allarme sociale e ha dato un forte impulso al processo di normazione di sicurezza per gli eventi pubblici.
D’altro canto la lettura del fenomeno è duplice, perché, sempre in chiave prevenzionistica, non possiamo mancare di sensibilità verso la diffusa percezione del rischio di aggressione e la piaga intollerabile della violenza di genere, dove strumenti di difesa “non lethal” come questi spray urticanti, possono contribuire ad aumentare la sicurezza effettiva o anche solo psicologica delle donne, in un processo evolutivo sociale che le sottragga dal ruolo di vittime, non solo da un punto di vista statistico ma anche proprio “vittimologico”. Tengo ad una puntualizzazione tecnica sull’efficacia di questi presidi, ribadendo che è assolutamente condizionata dalle modalità di porto e di impiego e deve essere coniugata con il giusto mindset, pertanto la disponibilità del mezzo di difesa non può essere disgiunta da un adeguato livello di preparazione/addestramento. Diversamente, gli effetti di un uso maldestro - specialmente in ambienti chiusi - possono essere addirittura deleteri per autocontaminazione o perché possono acutizzare l’azione dell’aggressore.
Occorrerebbe poi fare un distinguo tra le diverse tipologie di spray presenti sul mercato che, pur sempre negli stessi limiti potenziali definiti per Legge, hanno caratteristiche di funzionamento, e quindi di efficacia pratica, molto diverse tra loro e proporzionali alla ampia gamma di costo, che va da pochi euro ad alcune decine. I modelli più cari sono costruiti con materiali di maggiore qualità e robustezza, mentre quelli più economici presentano inevitabilmente delle semplificazioni costruttive; differenze queste che si riflettono principalmente sull’affidabilità, che è la caratteristica essenziale dei presidi di emergenza. Inoltre, ribadendo il prezioso valore dell’addestramento, i modelli più sofisticati dispongono di cartucce di prova non irritanti, che consentono di sperimentare e capire le modalità di utilizzo.
Chi si occupa di sicurezza coglierà facilmente le diverse analogie rispetto alle attrezzature di lavoro e di emergenza, che presentano quasi sempre un rapporto tra funzionalità e pericoli, dove la variabile che fa prevalere la sicurezza è sempre connessa alle modalità e, soprattutto, alla consapevolezza d’uso.
Sono assolutamente favorevole alla promozione e diffusione di presidi antiaggressione come coadiuvanti ad un giusto approccio all’autoprotezione, e sostengo che, analogamente alla prevenzione, anche la cultura dell’autodifesa necessiti di svilupparsi in un mondo ancora imperfetto. Tuttavia ritengo inopportuno distribuire questi prodotti attraverso modalità che sviliscono il significato dello strumento; mi lascia molto perplesso vedere lo spray antiaggressione blisterato, acquistato d’impulso alla cassa come fosse un pacchetto di chewing gum.
In una società dove la superficialità è il meccanismo di protezione dall’“information overload” (sovraccarico cognitivo), il rischio banalizzazione è sempre dietro l’angolo. Per questo accade che gli acquirenti di questi dispositivi, specialmente i più giovani, siano generalmente inconsapevoli degli effetti indiretti potenziali che potrebbero derivare da un impiego improprio, ancorché solo negligente, e delle relative responsabilità. Abbiamo i casi di qualche mascalzone che con grande cinismo è disposto ad accollarsi il rischio di conseguenze catastrofiche pur di avvantaggiarsi nel borseggio in luoghi affollati, ma trovo quasi più preoccupante che solo nel 2018 ci sono stati ben 15 casi nelle scuole italiane! Skuola.net ha effettuato un sondaggio su 6.500 studenti dal quale è emerso che circa il 10% possiede spray urticanti e circa il 40% ammette di averlo azionato per curiosità o per fare uno scherzo. Appare quindi evidente che la superficialità e l’emulazione, tipica della fase giovanile, possano innalzare in modo significativo le probabilità di un uso letteralmente sconsiderato, ovvero ad attivazioni effettuate senza riflettere e senza valutare le possibili conseguenze delle proprie azioni, anche nei casi “in buona fede”.
Occorrerebbe un inquadramento normativo che consideri questi aspetti, mirato a dare evidenza che non si tratta di giocattoli o di trastulli e che il solo possesso comporta delle precise responsabilità verso se stessi e gli altri, anche se l’acquisto è legittimo a soli 16 anni. Fare prevenzione significa anche sensibilizzare e rendere più consapevoli; a volte una riflessione argomentata, come questa ha cercato di essere, può già fornire un contributo, modesto come una goccia, ma nel tempo capace di scavare la roccia.
Gli spray ovvero i dispositivi nebulizzatori, contenenti capsicum (comunemente detti al peperoncino), sono disciplinati con il regolamento del 12 maggio 2011, n. 103, che ne ha definito le caratteristiche tecniche quali strumenti di autodifesa (da persone o animali) che non devono avere “attitudine a recare offesa alla persona", così come era previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. Tale regolamento è entrato in vigore il 9 gennaio 2012, ed indica i requisiti che questi prodotti devono rispettare, per essere liberamente venduti e portati (nei limiti di età previsti), altrimenti sono soggetti alla normativa sulle armi, ovvero riservati a soggetti che ne hanno titolo, come le Forze dell’Ordine.
Si riporta stralcio delle caratteristiche previste dal regolamento del 12 maggio 2011, n. 103, per le quali gli spray per autodifesa devono:
Inoltre è obbligatorio che sulla confezioni di tali prodotti (importati o comunque immessi sul territorio nazionale) siano riportate, in lingua italiana una serie di indicazioni quali:
La confezione deve inoltre riportare:
Si ricorda inoltre che ogni diverso impiego da una circostanza di autodifesa è punibile, e può comportare responsabilità sia penali che civili; ad esempio si rischia un’accusa per “getto pericoloso di cose” (art. 674 c.p.) e, in caso si provochino lesioni, anche quella di lesioni personali.
Pubblicato il: 10/10/2019
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì
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