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06 giugno 2023

Interventi e commenti

Tecnici manutentori qualificati: dai Vigili del fuoco chiarimenti esami di abilitazione

Intervento di Rita Somma, consulente H&S, sociologa del lavoro, consigliere nazionale AiFOS, e Stefano Zanut, architetto, Direttore Vice Dirigente dei Vigili del Fuoco presso Comando di Pordenone

Tecnici manutentori qualificati: dai Vigili del fuoco chiarimenti esami di abilitazione

antincendio.jpgCome noto a chi si occupa di sicurezza e prevenzione incendi, dal prossimo 25 settembre 2023 troveranno piena applicazione le disposizioni dell’art. 4 del D.M. 1/9/2019, il cosiddetto “Decreto controlli”, in merito alle procedure per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di attività di controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Garantire il loro funzionamento, infatti, rappresenta uno dei cardini normativi che nel contesto della prevenzione incendi viene ripreso ed esplicitato dapprima nel capitolo 5 (Gestione della sicurezza antincendio) del D.M. 3/8/2015 e quindi nel decreto controlli.

D’altra parte qualsiasi strategia di sicurezza non può essere considerata pienamente senza che ne sia garantita l’efficienza nel tempo, un aspetto da considerare con attenzione che rappresenta non solo un obbligo normativo ma anche un aspetto di buona tecnica, oltre che di buon senso e professionalità. In quel contesto la qualificazione (o meno) dei tecnici incaricati di svolgere tale mansione rappresenta un tassello fondamentale con ricadute importanti nel sistema sicurezza di un’attività, così come sembra metterlo nero su bianco anche il decreto controlli che ne stabilisce, nell’allegato II, le modalità per conseguire tale qualificazione da completare con una verifica sugli esiti del percorso formativo.

Al riguardo sono giunti chiarimenti dai Vigili del fuoco dapprima con la circolare “prot. 6 ottobre 2021, n. 14804 - DM 1° settembre 2021”, che contiene indicazioni sui requisiti dei docenti, l’individuazione dei soggetti formatori, l’elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame, oltre che l’individuazione dei requisiti di tali sedi e le procedure relative all’esame di idoneità. Tale nota, in particolare, si propone integrata da tre appendici contenenti specifiche in merito ai seguenti aspetti: caratteristiche dei docenti e dei centri di Formazione (Appendice I), programmi dei corsi di manutenzione dei presidi (appendice II) e la modulistica per gli esami che devono sostenere i manutentori (Appendice III).

Più recentemente, con la nota prot. n. 3747 del 13/3/2023, sempre i VVF tornano sull’argomento con altre indicazioni che riguardano le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati  per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPCST) ed alle Direzioni Regionali (DR), per l’avvio degli esami di abilitazione.

Per questo la nota contiene anche i seguenti allegati, finalizzati a:

  • richiedere l’iscrizione all’elenco dei soggetti formatori (Mod. A - SOGGETTI FORMATORI/SEDI D’ESAME), con un modello articolati in tre parti (Dichiarazione, Comunicazione dei centri di formazione e Comunicazione sede d’esame);
  • aggiornare il Modello Appendice III alla nota DCPREV 14804/2021 relativo alla richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

In merito a quest’ultima, sono in corso anche aggiornamento alle sue appendici I e II per recepire le modifiche introdotte dal D.M. 15/9/2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere. Nel frattempo è comunque possibile dare avvio agli esami sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella circolare vigente.

Per quanto concerne, infine, la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l’esame, lo stesso avrà efficacia a partire dalla data di entrata in vigore dell’art.4 del D.M. 1/9/2021 e non prima.

SOGGETTI FORMATORI

La predetta modulistica, predisposta con riferimento alle indicazioni del D.M. 1/9/2021 e della nota DCPREV 14804/2021, è quella da utilizzare per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori da indirizzare alla DCPST o alla pertinente DR rispettivamente nei casi in cui tali centri di formazione e/o sedi di esame siano presenti in più regioni o in una sola. 

Nel merito sono da puntualizzare i seguenti aspetti:

  • qualora un soggetto formatore già autorizzato desideri attivare nuovi centri di formazione e/o sedi d’esame dovrà presentare nuova istanza, con lo stesso modello, solo per tali nuove realtà;
  • è responsabilità del soggetto formatore mantenere in essere i requisiti dei centri di formazione e delle sedi di esame, anche considerando la qualificazione dei docenti. Nel caso in cui una di queste cessi l’attività, o non possieda più i requisiti per l’esercizio, sarà cura dello responsabile comunicare la variazione alla Direzione che ha rilasciato l’autorizzazione per il necessario aggiornamento; 
  • per le interlocuzioni con la DCPST e le DR il soggetto formatore individuerà un referente per ogni sede.

La nota definisce inoltre anche le incombenze a carico della Direzione che riceve l’istanza, in particolare: 

  • ne valuta la conformità avendo come riferimento le indicazioni della nota DCPREV 14804 del 6/10/2021; 
  • ne riscontra formalmente la richiesta, visto che il protocollo della nota autorizzativa costituirà il codice di autorizzazione del soggetto formatore; 
  • compila (o aggiorna) il modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati. Tale prospetto, in particolare, sarà inviato a cura delle Direzioni interregionale e regionali alla DCPST, mentre quest’ultima invierà lo stesso modello alle Direzioni regionali in cui sono presenti sedi d’esame o centri di formazione, oltre che per la richiesta di riconoscimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori, anche per la comunicazione dell’elenco dei centri di formazione e delle sedi d’esame in possesso dei requisiti indicati nella predetta nota.

L’elenco dei soggetti formatori autorizzati ai sensi del D.M. 1/9/2021, con i relativi centri di formazioni e sedi d’esame, sarà successivamente pubblicato sulla piattaforma informatica in corso di predisposizione.

PROVE D’ESAME

In questa parte la nota richiama le tre tipologie di prove d’esame previste dal D.M. 1/9/2021 a cui le commissioni di esame dovranno attenersi in funzione di quanto dichiarato dai candidati: 

CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 51 (norma transitoria);
CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 42 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale).

In particolare la prova orale, così come previsto dall’allegato II del decreto, è finalizzata ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3, in particolare, la prova deve considerare anche l’approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi all’attività manutentiva. 

Le abilitazioni relative ai casi 2 e 3 prevedono l’ammissione diretta all’esame di personale con pregressa esperienza (e nel caso 3 anche pregressa formazione). Le prove d’esame per i candidati in possesso di tali requisiti potranno così essere programmate con celerità una volta che saranno individuate ed autorizzate le sedi di esame per consentire che la manutenzione dei presidi antincendio venga regolarmente svolta dai manutentori senza soluzione di continuità dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.

LA RACCOLTA DEI DATI

A completamento di quanto appena illustrato è doveroso segnalare anche la recente nota prot. DCPREV n. 7125 del 12/5/2023, che vuole concretamente dar seguito alle indicazioni delle note discusse per quanto riguarda le attività di formazione e abilitazione dei tecnici manutentori. In questa, infatti, viene chiesto alle Direzioni di comunicare, entro il 31 maggio p.v., i seguenti dati:

elenco dei soggetti formatori autorizzati, con dettaglio delle sedi di esame e dei centri di formazione, ai sensi del D.M. 1/9/2021;
numero delle domande d’esame dei tecnici manutentori pervenute e numero di manutentori qualificati a seguito del superamento dell’accertamento previsto.


[1] “I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4.” (Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 2 del DM 15/09/2022. N.d.R.)

[2] “Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del presente decreto con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti precedenti, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.” (Comma così modificato dal comma 8 dell’art. 2 del DM 15/09/2022. N.d.R.)

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