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Il Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 e la Tabella riassuntiva del governo delle attività consentite senza green pass, con Green pass "base" e con Green pass "rafforzato". A seconda delle zone di rischio cambiano le regole
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 che introduce ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il Decreto - entrato in vigore il giorno di Natale - introduce tra le attività soggette all'obbligo di esibizione di green pass di cui all’articolo 9 -bis comma 1 del decreto-legge n. 52 del 2021 la lettera i -bis “corsi di formazione privati se svolti in presenza”.
Nello specifico, anche per i corsi di formazione privati, se svolti in presenza, verrà richiesto il green pass, rafforzato o base a seconda dei colori delle regioni, così come indicato dalla tabella riassuntiva del Governo.
Vi sarà infatti obbligo di green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) per le zone bianca e gialla, mentre di green pass “rafforzato” (vaccinazione o guarigione) per la zona arancione.
Per i convegni in presenza è invece sempre richiesto (in tutte le tre zone) il green pass rafforzato.
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