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Formazione non rinnovata tra agosto e dicembre: è moratoria

Importante misura contenuta nella Legge del 27 novembre n. 159, in vigore dal 4 dicembre scorso

 

Con il susseguirsi dei vari decreti relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19 si è creata confusione in merito alla validità delle proroghe per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza: è utile fare il punto della situazione per non incappare in errori.

Se fino a qualche giorno fa non si aveva il sentore di ulteriori proroghe per la validità degli attestati in materia di salute e sicurezza, un recente intervento normativo rimescola le carte in gioco e delinea una sorta di "moratoria" sul rinnovo degli attestati di formazione scaduti tra agosto e dicembre.

La Legge del 27 novembre n. 159, di conversione del Decreto Legge 07/10/2020 n. 125, in vigore dal 4/12/2020 stabilisce infatti quanto di seguito:

“Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza).

- 1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

Quindi tutti i corsi in scadenza durante il periodo d'emergenza manterranno la loro validità nei 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: "2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

Quindi tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione scaduti tra il 01/08/2020 e il 04/12/2020 e non ancora rinnovati, manterranno la loro validità nei 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Aggiornamento: Alla luce del prolungamento dello stato d'emergenza, tutti i corsi in scadenza durante questo periodo (fino al 30/04/21) manterranno la loro validità nei 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, quindi fino alla fine di luglio 2021.


Pubblicato il: 17/12/2020

 

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