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Per i "no-vax" prevista la riassegnazione ad altra mansione
In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e' somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti, in conformita' alle previsioni contenute nel piano.
Con questa formula il Governo Draghi ha inserito nel Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 l'imposizione dell'obbligo vaccinale contro la Covid-19 per alcune delle categorie più a rischio di contagio e key workers. L'art.4 del Decreto contiene ulteriori precisazioni riguardanti l'esenzione dall'obbligo, le tempistiche e le procedure pratiche volte alla verifica dello status vaccinale cui dovranno attenersi gli Ordini professionali territoriali, i datori di lavoro, le regioni per tramite dei servizi informativi vaccinali e le Asl.
In caso di inosservanza di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, [...] con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione [...], non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
FAI CLIC QUI per scaricare il testo integrale del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44
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