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Alcuni chiarimenti da Daniela Dal Col, presidente di ANNA Associazione Nazionale Noleggio Autogru, P.L.E. e Trasp. Eccezionali e Maria Letizia Rosati, avvocato civilista del foro di Roma
Risponde Daniela Dal Col, presidente di ANNA Associazione Nazionale Noleggio Autogru, P.L.E. e Trasp. Eccezionali
La nostra Associazione è costituita da un gruppo di Aziende italiane con pluriennale esperienza, opera da decenni nel settore del Noleggio di Autogrù, di Piattaforme Aeree, di Attrezzature di Sollevamento, di Trasporti Eccezionali e Servizi relativi, coprendo tutto il territorio nazionale.
ANNA è una organizzazione di categoria che si propone di individuare, approfondire e soddisfare le esigenze emergenti ed in continua evoluzione delle Imprese associate, attraverso costanti e periodici aggiornamenti presso i Ministeri competenti, gli Enti Istituzionali ed Amministrativi, quali Inail – Inps – Ispesl – Arpa – Motorizzazione Civile – Anas – Società delle Autostrade – Polizia Stradale ed altri Enti preposti alle normative del settore.
È nata dall’esigenza degli Imprenditori del settore dei sollevamenti e dei trasporti eccezionali di dotarsi di un organismo di rappresentanza nei rapporti con le Istituzioni e le Amministrazioni, con le Organizzazioni Politiche, Economiche, Sindacali e Sociali e, dopo una esperienza consolidata, è in grado di individuare e soddisfare le problematiche della Categoria rappresentata con nuove proposte, uniformate anche alle Direttive Europee, e perseguire il fine dell’impegno lavorativo delle Imprese associate, che operano nel rispetto dell’etica professionale e delle norme di Sicurezza sul Lavoro, fornendo servizi altamente qualificati, tutelando così l’immagine della Categoria. Attualmente aggrega circa 75 Aziende leaders del settore del Noleggio delle Autogrù, delle Piattaforme Aeree, dei Trasporti Eccezionali e Servizi relativi, distribuite su tutto il territorio nazionale, coprendo circa l’ 80% dei servizi offerti al mercato, con una flotta di circa 2000 Autogrù, 1800 Piattaforme Aeree tra autocarrate e semoventi, 800 Veicoli per Trasporti Eccezionali.
Risponde Maria Letizia Rosati, avvocato civilista del foro di Roma
In via generale, senza scendere nel dettaglio normativo e giurisprudenziale tutt’ora in fermento - per nolo a caldo - tipo di figura contrattuale atipica che rientra nell’alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss. - s’intende la messa a disposizione da parte del noleggiante del macchinario e/o attrezzatura con un operatore/manovratore competente nel suo specifico utilizzo. L’operatore, in questo caso, è addetto a far funzionare la macchina ed è sottoposto alle istruzioni dell’impresa incaricata di eseguire il lavoro appaltato, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.
Il subappalto, secondo l’art. 105 del DLgs 50/16, recentemente modificato, è invece il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, viene così assunta un’obbligazione di risultato da parte del noleggiatore – che comporta l’obbligo di eseguire a regola d’arte una determinata lavorazione, con organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.
A prescindere dal “nomen iuris” con cui viene richiesta la prestazione che il main contractor richiede sia svolta presso il cantiere da parte del locatore/ noleggiante – l’oggetto della stessa deve implicare una attenta redazione e regolamentazione contrattuale ai fini della sicurezza e delle individuazione delle relative responsabilità a carico delle imprese che appunto possono entrare in cantiere quali meri fornitori di attrezzatura con operatore specializzato ovvero quali sub appaltatori che intervengono nel ciclo produttivo.
Ciò, anche alla luce dei recenti interventi legislativi e modifiche normative, cd. Decreto “Sblocca cantieri” e, successivamente, con il cd. Decreto “Semplificazioni–bis”, che hanno meglio regolamentato il subappalto quale istituto fondamentale nell’esecuzione degli appalti pubblici tra cui quelli riguardanti il limite quantitativo ammesso e l’indicazione della terna di subappaltatori in gara, in attesa di una più compiuta riforma del codice degli appalti.
La differenza tra nolo a caldo e subappalto, pertanto, dovrà essere previamente verificata, onde evitare che sotto la dicitura del primo possano in realtà ricondursi prestazioni tipiche del subappalto che implichino un diverso e più ampio regime di responsabilità per il noleggiatore.
Dal Col: le buone prassi suggerirebbero, che le nostre aziende, prima di sottoporre un’offerta per il servizio richiesto, eseguissero un sopralluogo per verificare la fattibilità delle richieste individuando il mezzo idoneo. Questo naturalmente comporta dei costi che non sempre vengono riconosciuti dai clienti e quindi, talvolta, ci si limita a quotare il noleggio verificando solo ed esclusivamente le informazioni ricevute dal nostro cliente. In questo modo le informazioni dei rischi specifici, se non comunicate dalle imprese esecutrici (nostri clienti – nel caso del nolo a caldo appunto) sono a noi disconosciuti. Naturalmente i nostri associati provvedono a redigere, per la massima sicurezza, il proprio Piano del Sollevamento ove vengono inseriti tutti i dati inerenti i mezzi di sollevamento che interverranno nel cantiere, nonché tutti i dati, con i relativi attestati di abilitazione, degli operatori abilitati alla utilizzo degli stessi mezzi. Tale documento dovrebbe diventare parte integrante del pos che viene redatto dall'impresa esecutrice stessa. Uso il condizionale perché spesso le imprese esecutrici non provvedono a tale incombenza e noi non ne veniamo a conoscenza.
C’è da dire inoltre, che spesso ci troviamo a ricevere richieste di compilazione di montagne di carte e documenti perché si fa a gara per cercare di delegare le responsabilità.
Pensa che ci sono CSE che impongono alle imprese noleggianti, la sottoscrizione del PSC, cosa che è assolutamente assurdo perché le nostre aziende, quando entrano in un cantiere, non si possono ingerire in nulla ma devono attenersi solo ed esclusivamente alle indicazioni che vengono loro impartite dalle imprese esecutrici che, giustamente, invece ne sono obbligate.
Dal Col: devo dire che negli ultimi anni i rapporti sono nettamente migliorati in quanto, anche la giurisprudenza ci ha aiutato a far chiarezza sulle responsabilità e le competenze di tutti gli attori che operano nel nostro magnifico mondo. Personalmente mi trovo spesso a confrontarmi con loro e la consapevolezza che oggi i nostri interlocutori conoscono il nostro mondo è per me una grandissima soddisfazione. Sono anni che personalmente mi batto affinchè venga chiarita la differenza tra nolo a caldo e subbappalto. Finalmente oggi possiamo dire di essere sulla buona strada…
Dal Col: l’impossibile pensando che sottoscrivendo un documento si possa delegare la propria responsabilità. A volte i committenti pesano di poter delegare la responsabilità per ogni qualsiasi evento che possa accadere all’interno del cantiere.
Ecco perché è fondamentale la differenza tra il nolo a caldo ed il subappalto ed avere quindi una contrattualistica specifica e dettagliata al fine di individuare perfettamente quali sono le resposabilità di ogni singolo attore. La nostra associazione, tramite l’Avvocato Rosati ha predisposto degli schemi contrattuali in grado di soddisfare quanto sopra scritto.
Rosati: la differenza delle due tipologie di presenza nel cantiere ovvero se a titolo di noleggiatori a caldo ovvero quali subappaltatori delle prestazioni di cui al contratto principale di appalto si riverbera anche nella predisposizione della documentazione da fornire.
Ribadiamo per entrambi la redazione di contratti di base corredati da condizioni generali chiare e dettagliate.
Nella prima ipotesi, posto che il macchinario con operatore specializzato eseguirà la prestazione sotto le istruzioni della committente, sarà necessario consegnare:
Nella seconda ipotesi, quale impresa esecutrice delle lavorazioni in subappalto, sarà necessario altresì consegnare tutti i documenti previsti dalla normativa di riferimento.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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