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L’estensione dell’obbligo assicurativo che riguarda le imprese di “delivery” che utilizzano piattaforme anche digitali e impiegano i ciclofattorini decorrerà dal 1° febbraio
L’Inail ha pubblicato una nota con le prime istruzioni relative all’estensione dell’obbligo assicurativo ai rider che decorrerà dal 1° febbraio. Destinatarie sono le imprese di “delivery”, ovvero di consegna, che utilizzano piattaforme anche digitali e impiegano i ciclofattorini, definiti dal decreto legge n.101/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.128/2019 “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”.
Con il nuovo regime assicurativo ai rider spettano le stesse prestazioni previste per i lavoratori dipendenti: i rider sono, quindi, assicurati per tutti gli eventi infortunistici, incluso l’infortunio in itinere. Per ottenerle, però, i ciclofattorini dovranno dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortuno gli accada, anche di lieve entità o denunciare la malattia professionale.
La notafornisce istruzioni su come mettersi in regola per non incorrere nell’evasione del nuovo obbligo assicurativo. Entro il 1° febbraio o prima di questa data l'impresa che non ha già un codice ditta e una posizione assicurativa territoriale Inail (Pat) dovrà trasmettere all'Istituto, in via telematica, la denuncia d’iscrizione e le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte tra cui la consegna dei beni per conto altrui. Se, invece, l’impresa è già registrata, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui attraverso lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.
Fondamentale indicare il mezzo utilizzato per le consegne (scooter, bici o altro, oppure a piedi) e la percentuale delle attività eseguite in relazione ai diversi mezzi: per esempio con bicicletta o ciclomotore 70%, auto o altro mezzo di trasporto 15%, a piedi 15%. La voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può, infatti, vaira in funzione del mezzo usato per le consegne: è lo stesso Testo unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a stabilire che il premio di assicurazione Inail venga determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
Per consultare la nota ufficiale sul sito Inail:
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-23-gennaio-2020_dcra.html
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