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23 giugno 2023

Noi e voi

Porte aperte ai TPALL coordinatori di cantiere

La novità introdotta da un emendamento al Decreto Lavoro già approvato dal Senato

Porte aperte ai TPALL coordinatori di cantiere

cantiere-tpall.jpgNella seduta del 15 giugno il Senato della Repubblica ha approvato un emendamento al Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (cosiddetto Decreto Lavoro) che modifica l'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 aprendo le porte alla professione di Coordinatore di cantiere anche ai laureati in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL).

In particolare, l’emendamento 14.41 interviene sul capo II del Decreto, riguardante gli interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonchè di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

L'emendamento approvato va a modificare il comma 1, lettera b) dell'art. 98 del Testo Unico 81/2008 che disciplina il cruciale tema della sicurezza nei cantieri e, ancor più nel dettaglio, i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Questo il nuovo testo del comma 1 con evidenziato in rosso il testo introdotto dall'emendamento:

  1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
    1. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
    2. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
    3. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

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