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L'intervento di Carmine Salamone, Consigliere Nazionale AiFOS, presentato il 30 ottobre alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro
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Chiedere più formazione ed ampliare la cultura della sicurezza è giusto ed è un obiettivo che certamente tutti gli operatori della salute e sicurezza sul lavoro devono porsi.
Quello di cui, tuttavia, non si parla è la buona formazione: aumentare il quantitativo delle ore di formazione senza intervenire sulla qualità della formazione stessa è certamente un’occasione mancata.
Non è sufficiente parlare di formazione a livello generale, ma si dovrebbe parlare, molto di più, dei docenti e dei formatori: ovvero di coloro che partecipano come progettisti ed erogatori della formazione.
La legge 215 del 2021 ha modificato l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 imponendo la necessità di procedere all’accorpamento, alla rivisitazione ed alla modifica di tutti gli Accordi Stato-Regioni che disciplinano la formazione alla sicurezza entro la data del 30 giugno 2022.
Sono passati 2 anni e 3 mesi e siamo alla “Bozza definitiva” dello scorso giugno. Al momento l’approvazione ancora non c’è e siamo certi che il documento possa essere migliorato.
Andamento Infortunistico (denunce)
Il Bilancio del fenomeno infortunistico in Agricoltura nel quinquennio 2018-2022 riportato da INAIL è di 33.705 denunce nel 2018, di 27.239 nel 2021, di 26.459 denunce nel 2022.
Andamento infortunistico (Dati INAIL – n.3 Marzo 2024)
Sempre sulla banca dati leggiamo ancora:
Le denunce viste rispetto al luogo di nascita non hanno subito un cambiamento sostanziale nel corso del tempo mostrando la seguente ripartizione media: quelle dei lavoratori con cittadinanza italiana si confermano con l’81,8% dei casi, seguiti dai lavoratori dell’UE con esclusione dell’Italia con il 4,4% e infine gli Extra UE con il 13,8%. La decrescita fisiologica delle denunce per questa variabile anagrafica è confermata solamente per i lavoratori dell’area UE esclusa l’Italia (- 30,4%) e per l’Italia sola (-24,4%), mentre per i lavoratori Extra UE si è assistito a un incremento delle denunce del 2,3% nel quinquennio 2018-2022, confermato anche tra i singoli anni ad eccezione del 2020, e pertanto in controtendenza.
Denunce per genere: prevalenza maschi
Per il solo anno 2022, l’età media all’infortunio è 48 anni per i maschi e 50 per le femmine
Cause infortuni
Le denunce di infortunio in occasione di lavoro per i casi accertati positivi ci consentono di osservare quali siano le principali cause e circostanze di accadimento, proprie di questa gestione assicurativa, Negli ultimi anni le tre principali cause sono rimaste invariate:
Si osserva altresì l’aumento pari al 9,2%, nell’ultimo biennio 2021-2022, dei casi per “Sorpresa, spavento o aggressione” che, seppur di peso non rilevante (3,9% dei casi nel 2022), costituisce decisamente un punto d’attenzione oggetto di approfondimento.
Infortuni mortali
Purtroppo, i 137 morti sul lavoro del 2022 nascondono un rapporto rispetto alle 26.459 infortuni denunciati di infortunio dello 0,52%, ben più elevato di quello osservato per l’Industria e servizi o per il Conto Stato (rispettivamente 0,18% e 0,04%) a dimostrazione della pericolosità degli eventi infortunistici che accadono nei campi:
Filiera delle attività:
Mediamente nel quinquennio 2018-2022 i decessi in Agricoltura sono stati circa 150 l’anno, con una punta massima nel 2019 (a incidere anche due incidenti plurimi nei quali hanno perso la vita 6 lavoratori) e un minimo proprio nell’ultimo anno del periodo considerato.
Nel 2022 l’85% degli eventi mortali è avvenuto in occasione di lavoro e di questi circa i 3/4 senza l’utilizzo di un mezzo di trasporto.
Nel periodo 2018-2022 poco più della metà dei morti è lavoratore dipendente (53%), di cui 8 su 10 con un contratto a tempo determinato; il 40% circa è autonomo, la stragrande maggioranza è un coltivatore diretto e/o familiare
Osservando i casi mortali definiti positivi in occasione di lavoro (63 nel 2022) emerge che in agricoltura una quota importante è dovuta alla perdita di controllo totale o parziale del mezzo utilizzato (di trasporto o attrezzo in movimento) che rappresenta la prima causa di morte con oltre la metà dei decessi professionali per i quali è nota l’informazione, segue a distanza lo scivolamento/inciampamento (14%). La morte sopravviene per lo più per schiacciamento (nella metà degli eventi) o per urto (3 casi su 10).
Le statistiche ci informano che la maggior parte degli infortuni mortali 52 morti ribaltamento trattori nel corso del 2024 sono dovuti alle macchine ormai obsolete, non a norma: Oltre 1.000.000 di trattori e macchine agricole con più di 40 anni, 600.000 trattori da revisione entro il 31.12.2024.
Analizzando le dinamiche degli infortuni mortali ci rendiamo conto che le Cause principali sono:
Mezzi senza cintura, mezzi senza Roll-bar (arco di protezione) o ROPS (sistema di protezione in caso di robaltamento), se presenti non vengomo correttamente utilizzati.
A nostro avviso in attesa di sostituire tutti i mezzi, cosa impossibile a realizzarsi nel breve e nemmeno nel medio periodo, revisione impossible da attuare in 2 mesi mettendo in atto Centri adeguati tecnicamente, si può procedere con perizia asseverata sui mezzi: presenza sedile con cintura, presenza Roll-bar (arco protezione) o ROPS (sistema di protezione), albero cardanico idoneo etc.
Necessità di una buona formazione riguardante il datore di lavoro/imprenditore agricolo sui comportamenti da tenere durante lo svolgimento delle attività. Necessità di svolgere la formazione (RSPP/datore di lavoro, RLS, lavoratori ) direttamente in azienda. La formazione come la immaginiamo noi è impossibile da realizzare con l’attuale assetto normativo, e molti agricoltori rinunciano a formarsi o nella migliore ipotesi seguono una formazione non efficace. Attualmente la formazione dei lavoratori appartenenti a diversi settori della filiera agricola è impossibile da realizzarsi in aula. Sono indispensabili direttamente affiancamenti in azienda.
Il docente/formatore deve aver svolto anche lui necessariamente affiancamento (3 mesi almeno) con altro docente/formatore senior (10 anni formatore settore agricolo e attrezzature agricole).
Formatore Spazi confinati in agricoltura qualificato per lo specifico settore: saper identificare gli spazi confinati: Silos, vasche, cisterne, etc
Rivedere l’art 66 DLgs 81/08 sulla definizione di spazio confinato o sospetto inquinamento. Attuare campagna di sensibilizzazione sulla necessità di formarsi e soprattutto avere a disposizione interlocutori validi (docenti/formatori/consulenti) per conquistarci la fiducia sulla utilità della Formazione.
Formatore Spazi confinati in agricoltura qualificato per lo specifico settore: saper identificare gli spazi confinati: Silos, vasche, cisterne, etc.
Rivedere l’art 66 DLgs 81/08 sulla definizione di spazio confinato o sospetto inquinamento.
Attuare campagna di sensibilizzazione sulla necessità di formarsi e soprattutto avere a disposizione interlocutori validi (docenti/formatori/consulenti) per conquistare la fiducia sulla utilità della Formazione.
La problematica degli spazi confinati non riguarda soltanto l’agricolura ma molti altri settori perciò la richiesta di modifica all’66 del Dlgs 81/2008 è da ritenersi più ampia.
Tutto quanto premesso, si riporta, pertanto, di seguito la proposta di riformulazione completa dell’articolo 66 del d.lgs. n. 81/2008, da realizzarsi con atto avente forza di legge.
Fondamentale è in primis fornire una definizione chiara di cosa si intenda per spazio confinato.
Si propone pertanto l’inserimento all’art. 2 del D. Lgs. n. 81/08 delle seguenti lettere:
Art. 2 “Definizioni”
Comma 1, aggiungere lettera gg)
“spazio confinato”: spazio che per conformazione ha aperture limitate per l’accesso e l’uscita, che può avere sfavorevole ventilazione naturale che potrebbe contenere agenti chimici pericolosi per la salute e sicurezza dei lavoratori o che potrebbe avere carenza di ossigeno o permettere il formarsi di atmosfere pericolose e che non è stato progettato per la permanenza continuativa di lavoratori, ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi.
Comma 1, aggiungere lettera hh)
“ambiente sospetto di inquinamento: ambiente che, da valutazione del rischio, può contenere un livello di sostanze chimiche a cui i lavoratori possono essere esposti, pericoloso per la salute e sicurezza degli stessi”.
Tutto quanto in considerazione anche l’INAIL nella pubblicazione della modulistica dell’OT23 del 2024 ha voluto sottolineare tra gli ambiti di intervento l’importanza della prevenzione negli ambienti e spazi confinati e ciò sottolinea come siano davvero contesti ad alto rischio.
Proposta modifica art.66 del Dlgs 81/2008
Art. 66 “Lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento”
1. Il Datore di lavoro deve identificare, censire e mappare all’interno del proprio documento di valutazione dei rischi, gli spazi confinati e/o gli spazi sospetti di inquinamento presenti nel proprio ambiente di lavoro. Una volta identificati, se è ipotizzabile, anche sporadicamente, l’accesso di un lavoratore, va effettuata la valutazione del rischio e vanno elaborate delle specifiche procedure di sicurezza per permettere l’entrata, il lavoro, l’uscita e la gestione dell’eventuale emergenza in modo sicuro.
2. Il datore di lavoro deve valutare e gestire i rischi per la salute e la sicurezza associati a uno spazio confinato e sospetto di inquinamento, compresi i rischi associati alla gestione delle procedure di ingresso, uscita ed emergenza, al lavoro da svolgere al suo interno ed ai rischi in relazione all’ambiente circostante, prendendo in considerazione:
a) se il lavoro può essere svolto senza la necessità di entrare nello spazio confinato;
b) la natura e la conformazione dello spazio confinato;
c) se il pericolo è associato alla concentrazione di ossigeno o alla concentrazione di contaminanti aerodispersi nello spazio confinato, qualsiasi cambiamento che possa verificarsi in tale concentrazione;
d) il lavoro che deve essere svolto nello spazio confinato, la gamma di metodi con cui il lavoro può essere svolto e gli eventuali rischi che possono nascere dalla lavorazione svolta nello spazio;
e) il tipo di procedure di emergenza, comprese le procedure di salvataggio, richieste.
3. Il datore di lavoro deve garantire la presenza delle attrezzature e dei DPI necessari a:
a) delimitare l’area evitando le interferenze con altre attività che si svolgono nell’area circostante
b) analizzare l’aria presente nell’ambiente confinato, se dalla valutazione del rischio emerge il rischio di carenza di ossigeno o di presenza di gas pericolosi per la salute e sicurezza del lavoratore che vi accede
c) ove necessario, ventilare adeguatamente l’ambiente sospetto di inquinamento per allontanare eventuali sostanze pericolose per la salute e sicurezza dei lavoratori, limitandosi all’utilizzo di appositi ventilatori scelti anche in relazione alla eventuale presenza di atmosfere infiammabili
d) entrare ed uscire in sicurezza dallo spazio confinato
e) lavorare in sicurezza nello spazio confinato
f) gestire un eventuale emergenza in modo sicuro ed efficace, come indicato al comma 8
g) garantire dall’esterno dello spazio confinato una assistenza sicura ed efficace.
4. Il datore di lavoro deve garantire in caso di lavoro in spazio confinato, la presenza continua di uno o più lavoratori adeguatamente informati, formati ed addestrati all’esterno dello spazio. La presenza di tali lavoratori dovrà essere gestita in relazione al numero di lavoratori coinvolti nello spazio confinato ed alla tipologia di procedura di recupero adottata. Gli operatori all’esterno avranno il compito di garantire assistenza ai colleghi, mantenere una comunicazione continua ed efficace con i lavoratori all’interno dello spazio e dar vita alla catena dei soccorsi in una eventuale emergenza, gestita come indicato al comma 8 del presente articolo.
5. Il datore di lavoro deve informare, formare ed addestrare i lavoratori che devono accedere ad uno spazio confinato e che fanno assistenza dall’esterno, ai sensi degli articoli 36 e 37 e ai sensi di quanto indicato negli Accordi Stato Regioni (in attesa di pubblicazione). L’informazione, la formazione e l’addestramento dovranno essere svolti prima che il lavoratore acceda nello spazio. L’addestramento e l’informazione dovranno essere specifici sullo spazio in cui devono accedere e dovranno riguardare almeno:
a) l’utilizzo sicuro e corretto delle attrezzature e di tutti i DPI necessari alla protezione dei lavoratori in relazione alla natura dei rischi presenti;
b) le procedure di sicurezza relative allo specifico spazio;
c) le modalità di accesso, lavoro, uscita in sicurezza;
d) le modalità di gestione dell’eventuale emergenza, con l’utilizzo corretto dei dispositivi di emergenza previsti.
6. L’addestramento previsto nel comma 5 va ripetuto annualmente e ogni volta che se ne evidenzi il bisogno, ad esempio a seguito di infortuni, mancati infortuni, cambiamenti organizzativi, cambiamenti relativi allo spazio confinato, cambiamento dei lavoratori o cambiamento dei dispositivi e delle attrezzature utilizzati.
7. Il datore di lavoro dovrà installare idonea segnaletica al di fuori e se necessario anche all’interno dello spazio confinato, per informare i lavoratori dei rischi e delle procedure corrette di lavoro nello spazio confinato.
8. Il datore di lavoro dovrà garantire la realizzazione di un’idonea procedura di emergenza specifica per la tipologia di ambiente confinato in cui si opera. All’interno di tale procedura dovrà essere indicata la modalità di intervento delle squadre di emergenza in relazione alla tipologia di lavoro da svolgere, al numero di lavoratori coinvolti ed alla conformazione dello spazio. La priorità nell’applicazione della gestione dell’emergenza dovrà essere data alla procedura “no entry rescue”, ovvero al recupero dall’esterno ove possibile dell’infortunato senza l’ingresso del soccorritore. Quando questo non sarà possibile, la procedura dovrà prevedere l’ingresso di almeno un soccorritore appositamente addestrato e dotato di tutti i DPI necessari. L’ingresso del soccorritore dovrà avvenire soltanto a condizione che il suo accesso non costituisca un grave pericolo per la sua salute e quindi soltanto nel caso in cui le condizioni lo permettano.
Al fine di consentire una corretta gestione dell’emergenza il datore di lavoro dovrà garantire:
a) che le aperture di entrata e di uscita dello spazio confinato e/ sospetto di inquinamento siano sufficientemente ampie da consentire l'accesso di emergenza ed il recupero dei lavoratori in emergenza;
b) che le aperture di entrata e di uscita del locale o dello spazio non siano ostruite;
c) che siano presenti dispositivi di protezione ed attrezzature necessarie ad applicare la procedura di emergenza prevista;
d) che siano mantenuti in buone condizioni e funzionanti gli impianti, le attrezzature ei dispositivi di protezione individuale forniti per il primo soccorso o il salvataggio di emergenza;
e) che venga svolta e verbalizzata prima di ogni inizio di lavori una simulazione della procedura di emergenza.
9. I lavoratori che accedono a spazi confinati e/o sospetti di inquinamento, dovranno essere sottoposti preventivamente a sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio spazi confinati e/o sospetti di inquinamento viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente, che dovrà essere informato sulle caratteristiche dello spazio confinato, le modalità di lavoro e l’eventuale modalità di gestione dell’emergenza prevista.
10. Nel caso di lavori in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento in appalto devono trovare integrale applicazione le disposizioni definite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino alla pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, trovano attuazione le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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