Le risposte ad alcuni dei più comuni quesiti
Sì, AiFOS rientra tra i soggetti formatori individuati dal nuovo Accordo, al paragrafo 1.3 “Altri Soggetti”, punto 3 “associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. AiFOS eroga la formazione direttamente, con la collaborazione dei Responsabili del Progetto Formativo nominati in seno all’associazione. La formazione può essere erogata su tutto il territorio nazionale ed è valida in tutta Italia.
Sì, il datore di lavoro è considerato soggetto formatore, limitatamente ai corsi lavoratori, preposti e dirigenti erogati nei confronti dei propri dipendenti.
L’Accordo Stato-Regioni prevede che siano soggetti formatori gli enti accreditati “in ciascuna regione o provincia autonoma”.
La formazione erogata da un ente accreditato, quindi, dovrà essere svolta entro i limiti del confine regionale (o provinciale per le province autonome) ed in base alle disposizioni previste regionalmente per i soggetti accreditati, ma sarà certamente valida in tutte le altre regioni, in applicazione del principio del mutuo riconoscimento della formazione tra Regioni. Esempio: se un lavoratore frequenta in Puglia un corso erogato da un ente accreditato in Regione Puglia e poi si sposta per lavoro nel Lazio, l’attestato sarà considerato valido anche in Lazio.
Diversamente, l’attestato non sarebbe valido se il corso venisse erogato in Lazio dall’ente accreditato in Puglia.
Con unicità del soggetto formatore si intende che per ciascun corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto responsabile del corso. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti dall’Accordo (esempio: modulo teorico organizzato da ente A, modulo pratico organizzato da ente B).
N.B. Per i corsi a marchio AiFOS, come ad esempio i corsi attrezzature, non sarà più possibile validare eventuali moduli parziali di corsi erogati da altri enti differenti da AiFOS, in quanto l’associazione ha deciso di non avvallare contenuti per i quali non è possibile verificarne effettivamente l’attendibilità.
Deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica del formatore ai sensi del DI 6/3/2013 e deve avere un’esperienza triennale nel campo SSL.
Tutti i docenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione del D.I. 6 marzo 2013. Per i corsi spazi confinati ed attrezzature di lavoro, devono avere anche ulteriori requisiti specifici. Consulta la tabella
Il tutor non potrà anche essere docente in quanto il tutor viene indicata dall’accordo come figura di supporto al docente.
Il tutor deve essere sempre presente per tutta la durata della formazione nei corsi svolti in modalità videoconferenza ed in modalità e-learning. È consigliata la presenza per i corsi svolti in presenza con un numero di partecipanti superiori a 10.
Il tutor deve essere sempre presente per tutta la durata della formazione nei corsi svolti in modalità videoconferenza, per poter supportare i partecipanti ed il docente in caso di necessità. La presenza del tutor deve risultare dal tracciato di presenza della piattaforma utilizzata per la formazione.
Per i corsi e-learning, i quali possono essere fruibili anche in orari non lavorativi, il tutor non dovrà essere sempre fisicamente presente, ma si auspica che possa raccogliere le esigenze dell’utente quanto più tempestivamente possibile.
L’insieme di tutta la documentazione – cartacea o elettronica - relativa al corso erogato (Dati dei partecipanti, registro presenze con firme, elenco docenti con firme, progetto formativo e programma del corso, verbali di verifica finale). Il fascicolo del corso deve essere conservato per 10 anni.
È un documento, obbligatorio per tutti i corsi, contenente tutte le informazioni: dall’analisi dei fabbisogni, alla progettazione del corso, alle metodologie didattiche utilizzate, alle modalità di erogazione, al materiale utilizzato, alle modalità verifiche dell’apprendimento etc.
Si, sono obbligatori per tutti i corsi disciplinati dal nuovo Accordo Stato Regioni.
Non sono più previsti i 60 giorni entro cui completare la formazione. Il lavoratore va quindi formato prima dell'avvio dell'attività lavorativa.
Si, prima del corso è necessario effettuare una verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e se necessario utilizzare delle modalità che assicurino la comprensione (es. mediatore e traduttore).
Sì, il corso per DDL è propedeutico al corso per DDL RSPP.
No, i DDL che abbiano già frequentato il corso DDL RSPP sono esonerati dal corso DDL.
Le tabelle contenute nell’Accordo stabiliscono che colui che abbia frequentato il corso da dirigente è esonerato dal corso DDL e dovrà semplicemente aggiornare la formazione trascorsi 5 anni.
Il modulo aggiuntivo “cantieri” andrà frequentato da DDL e Dirigenti di aziende ricomprese in settori ATECO "afferenti" i lavori edili o di ingegneria civile (quali definiti all'Allegato X del d.lgs. n. 81/2008), ma anche da DDL e Dirigenti di imprese che operino costantemente o in modo non episodico in attività edili o di ingegneria civile, in quanto le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 fanno riferimento a contesti classificabili come “cantieri” la cui definizione è fornita nel d.lgs. n. 81/2008 all'Allegato X.
L'Accordo, nel paragrafo dedicato alle "disposizioni transitorie", stabilisce un credito formativo totale per i dirigenti; questo significa che il dirigente che abbia già frequentato il corso ai sensi dell’abrogato ASR 21/12/2011, non dovrà seguire il modulo aggiuntivo “cantieri”, ma dovrà semplicemente procedere al relativo aggiornamento (alla scadenza del corso precedente) ai sensi del "nuovo" Accordo.
I contenuti dei moduli sono perfettamente sovrapponibili ed anche le tabelle di riconoscimento crediti di cui all’Allegato III esonerano sia l’una che l’altra figura dalla frequenza al corso in caso di possesso della formazione cantieri; quindi la risposta è sì, è possibile formare un’unica aula, ma sarà necessario differenziare le edizioni dei due corsi e sarà obbligatoria la tenuta di due registri differenti a seconda del credito rilasciato (DDL o DIRIGENTE) ed anche il rilascio dell’attestato finale sarà differente a seconda della figura formata.
No, per il carroponte, non esistendo una normativa precedente, dal giorno di entrata in vigore dell'Accordo si dovranno erogare i corsi ai sensi della nuova normativa, entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Si, i “mini escavatori” rientreranno ufficialmente tra le attrezzature normate dal Nuovo Accordo Stato – Regioni 17/04/2025.
L’Accordo Stato-Regioni prevede un regime transitorio solo ed esclusivamente per tre “nuove” attrezzature (CRF, CMM, Carroponte). Per i miniescavatori (come peraltro anche per il carrello destinato al sollevamento di carichi sospesi e persone) il corso va invece frequentato subito.
L’Accordo Stato-Regioni prevede che per le sole verifiche finali sia somministrato un questionario di minimo 30 domande. Trattandosi però, in questa specifica casistica, di verifica intermedia e non finale, questo limite numerico non è applicabile.
n. 30
n. 6
Il rapporto 1:6 previsto per le parti pratiche riguarda solo i corsi disciplinati dal Nuovo Accordo 17/04/2025, ovvero Attrezzature e Spazi Confinati. I corsi Antincendio e Primo Soccorso hanno altre normative di riferimento, rispettivamente DM 2 settembre 2021 per l’antincendio e DM 388/2003 per Primo Soccorso.
Si, a condizione che il rapporto docente partecipante sia 1:6. Stessa cosa vale anche per i corsi attrezzature di lavoro. Durante il corso deve essere presente un docente, un’attrezzatura e sei partecipanti.
Per tutti i corsi rivolti ai lavoratori: formazione specifica, spazi confinati, attrezzature e relativi aggiornamenti.
La "verifica dell’efficacia" consiste nel valutare se la formazione ha realmente prodotto un cambiamento concreto nei lavoratori, non limitandosi a controllare quanto appreso durante il corso. Il suo scopo è accertare se le conoscenze trasmesse si sono tradotte in comportamenti più sicuri e competenze migliorate nello svolgimento delle attività lavorative quotidiane, con un impatto positivo sulla sicurezza e sulla produttività dell’ambiente di lavoro.
La responsabilità della verifica dell'efficacia della formazione ricade sul Datore di Lavoro. È suo compito assicurarsi che la formazione non solo sia erogata, ma anche che produca gli effetti in termini di sicurezza e competenza sul lavoro. In questo importante compito il DDL potrà essere affiancato dal formatore che ha effettuato la docenza.
Il nuovo Accordo suggerisce diverse modalità pratiche per effettuare questa verifica, tra cui l’analisi degli infortuni aziendali, la somministrazione di questionari valutativi, l’utilizzo di checklist operative di controllo per osservare e valutare direttamente i comportamenti sul posto di lavoro .
Queste verifiche dovrebbero essere effettuate a una certa distanza di tempo dalla formazione, ad esempio tra i 6 mesi e un anno, per valutare l'effettiva interiorizzazione delle competenze .
Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la valutazione del gradimento è diventata obbligatoria per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa valutazione deve riguardare:
L'obiettivo è garantire un monitoraggio sistematico della soddisfazione dei discenti, al fine di migliorare continuamente l'efficacia dei percorsi formativi.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede che “Ai partecipanti ai corsi … deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato”. Quindi si introduce chiaramente l’obbligo di consegnare ai singoli partecipanti ai corsi l’attestato.
Si ricorda inoltre che, a prescindere dalla previsione contenuta nel nuovo Accordo del 17 aprile, l’obbligo di consegna degli attestati al lavoratore deriva inoltre dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali trattata dal Regolamento (EU) 2016/679 noto come GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 noto come Codice Privacy .
Tutti gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro raccolgono dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, secondo quanto disposto dal diritto di accesso citato dall’art. 15 del GDPR, al suo datore di lavoro che quale titolare conserva il titolo. Questo principio è stato ribadito da diversi provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dati Personali, in quanto il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi dell'interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi (dati valutativi) e alle note di qualifica professionale.
Quindi, l’azienda, custodendo dati personali dei dipendenti (anche all’interno dei fascicoli personali), è tenuta su richiesta del dipendente (anche ex-dipendente), ai sensi dell’art. 15 del GDPR, a rendere disponibile tutta la documentazione e consegnarne copia, ivi inclusi gli attestati di formazione professionale.
L’accordo non lo prevede esplicitamente come prima, ma viene comunque fatto richiamo alle mansioni ed ai settori professionali di riferimento, pertanto sarà necessario continuare a riportare queste indicazioni sugli attestati della formazione specifica lavoratori.
L’accordo prevede che i test finali siano di almeno 30 domande, somministrabili anche in itinere. Quindi sarà possibile suddividere le 30 domande in più test in itinere, da somministrare al termine dei singoli moduli. L’importante è che in totale le domande siano 30 e venga considerato il 70% complessivo di risposte per il superamento del test.
Sì, l’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari per le figure di DDL, Dirigenti, DDL RSPP, ASPP-RSPP, Coordinatori.
Sono invece esclusi da questa modalità gli aggiornamenti per formazione specifica dei lavoratori, preposti, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Nel caso di convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.
Con il nuovo Accordo è però venuto meno il limite del 50% delle ore da frequentare tramite la modalità seminari.
Entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni abrogati (Per i corsi già precedentemente normati)
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
Quindi potranno essere erogati i corsi ai sensi della vecchia normativa, ad eccezione dei corsi disciplinati dal nuovo accordo che in precedenza non erano normati (spazi confinati, carroponte, raccogli frutta, caricatori materiali), i quali, questi ultimi, potranno essere erogati solo ai sensi della nuova normativa.
Inoltre si ricorda che, sebbene l’Accordo preveda una deroga transitoria di 12 mesi durante i quali è possibile svolgere i corsi secondo la “vecchia” normativa (Accordo 21/12/2011), questa deroga non si applica ai corsi per preposti limitatamente alla biennalità dell’aggiornamento e al divieto della modalità e-learning, poiché le regole dell’art. 37 – di rango legislativo superiore – non possono essere superate da un Accordo. Di conseguenza, i corsi per preposti dovranno svolgersi obbligatoriamente in presenza o videoconferenza sincrona e prevedere un aggiornamento biennale, fin da subito.
Per i corsi erogati applicando la disciplina transitoria, vale quanto previsto dalle precedenti normative di riferimento e quindi anche quanto previsto per i soggetti formatori, che potranno quindi essere quelli individuati dai precedenti Accordi Stato-Regioni.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, scatta anche, di fatto, l’applicabilità delle modifiche all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 introdotte dalla L. 215/2021. Sebbene l’Accordo preveda una deroga transitoria di 12 mesi durante i quali è possibile svolgere i corsi secondo la “vecchia” normativa (Accordo 21/12/2011), questa deroga non si applica ai corsi per preposti limitatamente alla biennalità dell’aggiornamento e al divieto della modalità e-learning, poiché le regole dell’art. 37 – di rango legislativo superiore – non possono essere superate da un Accordo. Di conseguenza, i corsi per preposti dovranno svolgersi obbligatoriamente in presenza o videoconferenza sincrona e prevedere un aggiornamento biennale, fin da subito.
Sì, il periodo transitorio di 12 mesi previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 si applica anche alla verifica dell'efficacia della formazione. Durante questa fase, che decorre dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (ossia dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è consentito avviare corsi secondo le disposizioni degli Accordi precedenti e dell'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, che non prevedevano la verifica dell’efficacia.
Pertanto, l'obbligo di effettuare la verifica dell'efficacia della formazione, come delineato nel nuovo Accordo, diventerà pienamente operativo per i corsi erogati ai sensi del nuovo Accordo Stato-Regioni.
Successivamente al periodo transitorio, l’obbligo sarà esteso ai corsi di formazione per lavoratori, spazi confinati e attrezzature di lavoro.
Tuttavia, è consigliabile che le aziende inizino a familiarizzare con le nuove disposizioni e, ove possibile, adottino progressivamente le modalità di verifica dell'efficacia previste, al fine di garantire una transizione agevole e conforme alla normativa futura.
Il nuovo Accordo parla di "contenuto", ma non di "ore"; ciò significa che gli argomenti dei vecchi corsi devono essere sovrapponibili agli argomenti dei nuovi corsi, ma non anche le ore di durata della formazione. Sarà comunque utile considerare un numero di ore congruo a poter trattare tutti gli argomenti previsti dai programmi dei nuovi corsi, in linea con il principio di base da seguire relativo all’efficacia della formazione.
Si, l’importante sarà essere organizzati affinché non venga meno la qualità del percorso formativo con docenti preparati che sappiano gestire aula e strumenti multimediali e nel rispetto dei limiti massimi dei partecipanti complessivi.
In qualunque caso, gli utenti collegati in videoconferenza dovranno utilizzare postazioni singole tramite tablet o PC.
Si, per supportare al meglio il processo formativo è richiesta l'attivazione della webcam durante tutto il percorso.
No, è consentito solamente l’utilizzo del PC e del tablet.
No, ogni partecipante deve accedere da un proprio dispositivo.
Sì, il datore può utilizzare una piattaforma e-learning per formare i propri lavoratori e dirigenti (non i preposti per cui la metodologia e-learning è stata esclusa).
In tal caso, il datore di lavoro, in qualità di soggetto formatore, dovrà verificare che la piattaforma utilizzata possieda tutti i requisiti previsti dall’Accordo, nonché rilasciare direttamente gli attestati finali della formazione.
Se la scuola o l’ordine professionale si configura come soggetto formatore e intende utilizzare una piattaforma sviluppata da altri soggetti (es. docente) dovrà verificare che la piattaforma utilizzata possieda tutti i requisiti previsti dall’Accordo, nonché rilasciare direttamente gli attestati finali della formazione.
Il tutor di contenuto è una figura professionale esperta dei contenuti in possesso dei requisiti di docente qualificato con specifiche competenze riguardanti la progettazione formativa in modalità e-learning. Assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l’apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica.
Il tutor di processo deve possedere le conoscenze relative alle funzionalità della piattaforma per assicurare il supporto ai partecipanti, gestire le dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l’accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, monitorando e valutando la dinamica di apprendimento e l’efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti. Non è necessario che sia sempre fisicamente presente, ma si auspica che possa raccogliere le esigenze dell’utente quanto più tempestivamente possibile.
I ruoli possono essere ricoperti dalla stessa persona solo se in possesso dei requisiti previsti da entrambe le figure.
No, dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni il corso preposto (sia base che aggiornamenti) non potrà essere più svolto in e-learning, nemmeno se avviato nei prossimi 12 mesi in base alla vecchia normativa. Si rimanda per un approfondimento specifico alla domanda relativa nella sezione “periodo transitorio”.
Sarà possibile solo nelle regioni in cui verranno approvati specifici progetti formativi sperimentali.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
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