27 giugno 2023
Interventi e commenti
Nuovo Codice Appalti Pubblici: le principali novità in ambito salute e sicurezza sul lavoro
Approfondimento a cura di Stefano Farina, Consigliere nazionale AiFOS e referente per il settore costruzioni
Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) che rivisita la normativa in materia di appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni e che al suo interno presenta una serie di aspetti connessi alla salute e sicurezza sul lavoro.
La nuova disciplina rivede in maniera sostanziale la normativa precedente in materia di Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni
Esso è composto da 229 articoli e 38 allegati che vanno a sostituire ogni altra fonte attuativa della disciplina previgente. Si ricorda che ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intendono ora riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.
La data di entrata in vigore del codice con i relativi allegati è stata quella del 1° aprile 2023, mentre le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023.
È inoltre stabilito un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016, del c.d. “Decreto semplificazioni” (D.Lgs. 76/2020) e, specie per i contratti PNRR e PNC, del c.d. “Decreto semplificazioni e governance” (D.Lgs. 77/2021).
In particolare il nuovo Codice dei Contratti, che sottolineiamo si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali:
- La determinazione dell'importo posto a base di gara, per il quale la stazione appaltante o l'ente concedente dovranno individuare anche i costi della manodopera che sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.
- La rivisitazione dei contenuti relativi ai motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di un operatore economico con l’esclusione del partecipante qualora la stazione appaltante accerti il sussistere di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, estendendo tali infrazioni anche aagli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.
- L’evidenziazione che nella valutazione delle offerte anormalmente basse sparisce l’indicazione prevista al comma 6 (Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Indicazione che risultava fuorviante e scorretta in quanto il riferimento doveva essere ai costi della sicurezza e non agli oneri e di fatto inapplicabile in quanto i suddetti importi risultavano comunque non soggetti a ribasso.
Non sono comunque ammesse giustificazioni relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.
- Viene ribadito il ruolo di piena autonomia del coordinatore per la sicurezza rispetto al direttore dei lavori e viene previsto che nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non puo' svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalita' previste dal codice.
- Viene ammesso il subappalto del subappalto e qualora vi debbano essere delle limitazioni a tale disciplina, vi è l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
- Viene dettagliata l’Attività del RUP In riferimento all’articolo 15 del Codice,
- Viene introdotto il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE). Il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.
Numerose sono poi le altre novità in materia di salute e sicurezza che vi invitiamo ad approfondire leggendo i seguenti articoli ed approfondimenti: