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Roberto Marasi, HSE manager e Consigliere nazionale AiFOS, presenta le grosse novità riguardanti la formazione dei formatori antincendio che entreranno in vigore tra pochi mesi
Nell’ormai lontano 1998 uscì Decreto Ministeriale 10 marzo, il primo strumento con approccio prestazionale alla sicurezza antincendio. Si introdusse con levata lungimiranza i tre livelli basso, medio e alto, un grande passo in avanti, quasi una breccia culturale alla sicurezza antincendio.
Ricordiamo che l’organizzazione in comando al Datore di Lavoro, che in relazione alla complessità e pericolosità del luogo di lavoro…, oggi deve necessariamente cambiare approccio in materia di antincendio. Ed è proprio nella Gestione della Sicurezza Antincendio, in applicazione dell’Art. 46 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. che si impone al Datore di Lavoro l’obbligo di adottare idonee misure di prevenzione e protezione al fine di mitigare il rischio incendio.
Ora la Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) viene riqualificata e deve essere in esercizio ed in emergenza, perché ricordiamocelo, nell’organizzazione il Datore di Lavoro deve garantire attraverso gli addetti il controllo di tutti i presidi in concerto con chi esegue la manutenzione degli impianti, specialisti già individuati nel D.M. 1° settembre 2021. Ora il compito del Datore di Lavoro è ridefinire o comunque verificare i criteri per la gestione antincendio e capire se le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio sono rispondenti ai requisiti previsti per il personale addetto e la sua formazione.
La sicurezza antincendio adotta fin dalla progettazione le misure tecniche di prevenzione e protezione, gli impianti elettrici progettati e realizzati secondo la normativa vigente, per gli effetti dell’Art. 80 del D.lgs. prevedono controlli periodici di funzionamento sia meccanici che strumentali, le sostante infiammabili sono immagazzinati in appositi locali, i locali sono mantenuti sgombri da ostacoli e materiali combustibili, ecc.; il tutto anche per la strategia antincendio adottata nelle scelte inziali.
È bene ricordare che oggi, un addetto antincendio, non svolge se non pedissequamente questo ruolo; nella maggior parte dei casi, l’addetto, dopo aver partecipato al corso, “dimentica” il suo ruolo in azienda che viene esclusivamente rappresentato da un attestato o da un nome sull’organigramma. Il “nuovo” ruolo di addetto antincendio ha come scopo quello di una fattiva partecipazione al controllo in esercizio dell’antincendio, preciso, al controllo continuo. Tutti abbiamo ben presente che il controllo, eseguito dai manutentori, è ogni 6 mesi, molti hanno dimenticato che 6 mesi è in molti casi il tempo massimo entro il quale questo controllo deve essere fatto.
Aumentare il numero dei controlli, coinvolgendo le squadre antincendio aziendali ha come obiettivo, non solo una maggior attenzione dedicata ai presidi ma anche una attenzione a mantenere elevata la conoscenza dei presidi da parte degli addetti all’emergenza, alla creazione di una sinergia con l’operatore specializzato che esegue le manutenzioni dei presidi e, quando presente, un filo diretto con il Professionista Progettista Antincendio.
Inoltre, permette al Datore di Lavoro di monitorare le evoluzioni e gli eventuali cambiamenti che le aziende in funzione del processo produttivo, potrebbero cambiare le scelte iniziali, ossia quando all’interno delle attività vengono rielaborate per gli effetti dell’Art. 29 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Se abbiamo capito il ruolo del Datore di Lavoro, dell’addetto e del tecnico manutentore, cosa dobbiamo aspettarci dal formatore antincendio così come inteso del D.M. 2 settembre 2021? Un ruolo importantissimo, la sua stessa formazione, fino ad oggi disattesa, dovrà essere un percorso qualificativo sia nella parte teorica che in quella della pratica.
Un percorso professionale qualificato dai Vigili del Fuoco, quindi dagli attori principali, che sapranno non solo trasmettere gli argomenti con elevata professionalità ma anche trasmettere l’esperienza avuta dagli interventi di emergenza eseguiti, quindi un patrimonio che fino ad oggi rischiavamo di perdere e che ora diventa una strategia di formazione.
Nel 2015 con l’uscita del Codice di Prevenzione Incendi dove si identificano le attività soggette, sottolineando l’importanza della valutazione del rischio incendio che in relazione ai risultati si definisce la strategia delle misure, che ricordo essere dieci, dove all’interno della S.6 “il controllo dell’incendio” si ribadisce di nuovo che all’interno dei locali non è opportuno l’utilizzo degli estintori al polvere, cosa oggi non vietata, ossia si possono utilizzare ma giustificandone l’utilizzo che vuole dire fare una valutazione del rischio in relazione ai pericoli portati dall’utilizzo di un estintore a polvere in luogo chiuso ma anche in relazione ad un contesto di continuità di esercizio dell’azienda una volta cessato il pericolo del rischio portato dall’ incendio.
Il D.M. 3 settembre reintroduce l’utilizzo degli estintori a base d’acqua, anche dall’esperienza dei Vigili del Fuoco che non vogliamo perdere. Questo è solo un esempio che ci aspettiamo dal cambiamento.
Ma vediamo i percorsi qualificativi e quali sono i requisiti per potervi accedere.
Per chi ha già un’esperienza nella formazione antincendio documentata alla data del 4 ottobre 2022 può ritenersi qualificato e quindi accedere alla formazione in aggiornamento.
La formazione dei docenti formatori seguirà lo schema seguente:
con obbligo formativo di aggiornamento così di seguito:
Non cambia invece la formazione degli addetti:
Cambia invece la denominazione del corso:
E si inserisce una novità, che in questi ultimi due anni è diventata strategica e in cui tutte le aziende di formazione si sono strutturate, come i discenti e i formatori ossia la possibilità di erogare la parte teorica in FAD sincrona.
Se nel 1998 il D.M. 10 non ha rappresentato totalmente una tappa fondamentale, sicuramente il D.M. 2 settembre 2021 rappresenta oggi l’evoluzione in grado di scatenare una transizione nella storia dell’evoluzione della strategia antincendio in azienda. L’anello mancante di una evoluzione di applicazione della strategia antincendio.
Buon lavoro a tutti i nuovi e “vecchi” formatori.
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia, c/o CSMT Università degli Studi di Brescia - Via Branze, 45
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