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Maggiore tutela per gli addetti alla segnaletica autostradale nel nuovo Codice della Strada. Di Stefano Farina, Consigliere nazionale AiFOS
Come garantire maggiore sicurezza degli operatori addetti alla posa della segnaletica di cantiere su strade a più corsie per ogni senso di marcia? Tutto nacque ai primi di agosto 2023, quando lanciai pubblicamente una proposta di modifica al Codice della Strada, rilanciata anche da AiFOS nei mesi successivi.
L’idea, che partiva dalle mie esperienze passate (sia come automobilista, sia come formatore/addestratore, ma anche come coordinatore per la sicurezza di cantieri su viabilità aperta al traffico), nasceva nelle more della modifica del codice della strada, ed andava nella direzione di una maggior tutela dei lavoratori che quotidianamente sono esposti al rischio di investimento durante le attività di posa (ma anche di manutenzione) della segnaletica stradale sullo spartitraffico centrale delle strade con almeno due corsie per senso di marcia.
A chi è del mestiere è certamente nota, ed anche le associazioni di categoria ed i gestori delle varie società ed enti protestano da tempo la necessità di trovare una soluzione.
In linea generale
ma la realtà era - ed è - che automobilisti e camionisti
e le conseguenze erano e sono altrettanto chiare: un continuo e costante pericolo per i lavoratori addetti a posa e manutenzione e relativo rischio di investimento
Proprio nei giorni scorsi mi è capitato di essere testimone dell’ennesima situazione di pericolo che ho condiviso in questo breve video:
In particolare veniva proposto che, “in presenza di strade ad almeno due corsie per ogni senso di marcia e spartitraffico centrale, le attività di posa e manutenzione della segnaletica sullo spartitraffico centrale (sia in fase di cantiere che di esercizio), previa segnalazione sui PMV (Pannelli a Messaggio Variabile), possono essere effettuate mediante l’utilizzo di specifici accorgimenti di riduzione del rischio per gli operatori quali l’impiego di mezzi di servizio che rallentino e fermino temporaneamente la circolazione dei mezzi (safety car con stop & go)”.
Ora, con la conclusione dell’iter legislativo e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle modifiche al Codice della Strada (Legge 25 novembre 2024, n. 177), tale proposta è diventata Legge dello Stato.
Queste le principali modifiche in merito che sono state inserite all’interno della suddetta Legge:
Titolo III - Dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari
Capo II - Auto di sicurezza - safety car, pannelli con valore prescrittivo e osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra
Art. 20 - Modifiche al codice della strada in materia di norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43:
1) al comma 5, dopo le parole: «o con la sicurezza della circolazione» sono inserite le seguenti: «o con la protezione degli operatori stradali»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, al fine di prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di persone sulla carreggiata, dall'installazione o rimozione di segnaletica per cantieri, da incidenti o da altri eventi imprevedibili, il rallentamento graduale della marcia dei veicoli e l'eventuale regolazione del flusso veicolare può avvenire anche mediante l'impiego di veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, nonché dei soggetti in possesso dell'abilitazione prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo 12.
5-ter. I veicoli di cui al comma 5-bis, impiegati nelle attività di cui al medesimo comma, devono tenere in funzione il dispositivo supplementare a luce lampeggiante unitamente a un pannello rettangolare recante la scritta: "auto di sicurezza - safety car".
Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d'intesa con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare nei casi di cui al comma 5-bis nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi»;
b) all'articolo 177:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle situazioni di cui all'articolo 43, comma 5-bis, è vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis.
Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all'articolo 151, comma 1, lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati nella procedura di cui all'articolo 43, comma 5-bis»;
2. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665. Alle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la durata della sospensione è da tre a sei mesi».
In attesa del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, d'intesa con il Ministero dell'interno, entro il 12 febbraio 2025, approfondiamo ora gli aspetti legati ai soggetti autorizzati ad operare in regime di safety car.
I riferimenti vanno all’articolo 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero:
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S. (nonché dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali);
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle Province e dei Comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
Ora per essere pienamente operativi, non resta che aspettare il Decreto attuativo e forse finiremo di vedere lavoratori che quotidianamente rischiano la vita nella posa di segnaletica stradale sullo spartitraffico centrale.
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