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Approfondimento di Rita Somma, Consulente H&S, docente universitario, vice presidente Aifos e Fondazione Aifos
Maggio 2026 si avvicina... Da quella data, fissata per la conclusione del periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore, l'applicazione integrale del nuovo Accordo Stato-Regioni (ASR) n. 59/CSR del 17 aprile 2025 diventerà un imperativo cogente. Il presente contributo intende focalizzare l'attenzione sulle disposizioni rivoluzionarie introdotte in particolare dalla sua nuova Parte IV – Indicazioni Metodologiche per la Progettazione, Erogazione e Monitoraggio dei Corsi.
Questa Parte, cuore pulsante del documento, sancisce il definitivo superamento del mero conformismo normativo in favore dell'efficacia sostanziale. Il tempo ci dirà poi quale sarà il concreto recepimento sul campo in termini di risultati applicativi. Di certo, almeno formalmente, la formazione in SSL è ridefinita come un processo ingegneristico, misurabile e documentato che mira direttamente all'acquisizione di competenze in azione.
Se, infatti, con i primi Accordi[1] abbiamo (o avremmo dovuto) imparato che la formazione è "una misura di prevenzione importante", con questo Accordo sembra che sia stata aggiunta ufficialmente una nuova consapevolezza: “la formazione è una misura di prevenzione importante, se efficace". L’aggettivo "efficace" non è più un optional; la sua assenza cambia il risultato. Dovremo compiere anche uno sforzo linguistico per non dimenticare di abbinare al concetto di formazione l’aggettivo che ne richiami semanticamente la qualità e l'obiettivo. Un cambio di paradigma sotteso che non è questione di lana caprina.
| (Conformismo normativo) | (Efficacia Sostanziale) |
| Obiettivo: L'erogazione del monte ore minimo e il rilascio dell'attestato ("avere la formazione") | Obiettivo: L'effettività, l'efficacia e la modifica dei comportamenti ("fare la sicurezza") |
Non che il cambio di paradigma rappresenti qualcosa di particolarmente eclatante: la strada delineata dal nuovo Accordo ricongiunge, infatti, concetti già rapsodicamente masticati nel mondo della formazione di qualità, che in Aifos già adottavamo. Ora però questi concetti si ritrovano lì, ciclostilati nero su bianco in un unico cogente documento che li eleva a condizione sine qua non per tutti. Questo Accordo sembra così, un po' come nel gioco enigmistico “unisci i puntini”, risolvere e svelare inconfondibilmente l’immagine della formazione efficace per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Utilizzando un ossimoro, potremmo dire che apre la strada per raggiungere la realistica chimera e disvelare il sentiero segreto[2] sulle modalità per riuscire a trasferire competenze per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
L'obiettivo sembra chiaro: trasformare la formazione in SSL da onere burocratico a un processo ingegneristico sistemico, misurabile e documentato, che miri direttamente all'acquisizione di competenze in azione. Un obiettivo ambizioso che ha diviso gli addetti ai lavori in due estremi: c’è chi manifesta un atteggiamento messianico, speranzoso nella grande rivoluzione riformatrice della formazione che questo nuovo Accordo apre, del grande evento trasformativo, che darà il via all’avvento di un’età dell’oro dell’educazione alla salute e sicurezza e tante altre belle cose; c’è chi invece resta in attesa scettica, attendendo lo sviluppo degli eventi ma è già rassegnato pessimisticamente al fatto che ne rimarrà deluso: cioè che nulla cambierà, nella sostanza. Gli “agnostici”, potremmo chiamarli[3]. Io, al momento, mantengo una posizione cautelativa, pur consapevole dell’importante passo avanti verso il quale indirizza questo Accordo, in particolare per la sua parte IV.
Un obiettivo che non è neanche così rivoluzionario nel diritto in senso tecnico, andando a ricalcare pienamente la visione anticipata che “di fatto” la formazione ha avuto nella giurisprudenza. Nelle sue sentenze (come, ad esempio, Cass. pen. n. 34771/2010 o n. 54803/2018)[4], la formazione è sempre stata giudicata sulla sua sostanza, nell’essere stata: effettiva ed efficace, idonea a modificare i comportamenti del soggetto formato e specifica e dettagliata, tale da rendere le conoscenze teoriche e pratiche patrimonio del lavoratore.
L'ASR ne formalizza e cristallizza i termini, definendo i risultati attesi in:
L’inserimento di quanto indicato nella Parte IV costringe i soggetti formatori a ragionare in termini di processi misurabili, valutabili e documentati, adottando un approccio mutuato dalla qualità (ciclo PDCA).
L’orientamento introduce elementi must have sostanziali: contestualizzazione, obiettivi, analisi del fabbisogno formativo, risorse necessarie, approccio metodologico, e omogeneità dei partecipanti. Le parole chiave sono qualità, miglioramento, risultati attesi e, in una parola, efficacia nel processo!
1. Fabbisogno Formativo: L'ancoraggio al contesto operativo
La base di partenza indicata è l'analisi dei fabbisogni formativi e di contesto. Questa deve essere un procedimento sistematico e documentato, confluendo in un Report parte integrante del progetto formativo.
2. Progettazione e metodologia andragogica
L'Accordo Stato-Regioni eleva l'adozione dell'approccio metodologico andragogico a requisito cogente (ndr. l'andragogia, in quanto metodo di insegnamento specificamente rivolto agli adulti, si distingue nettamente dalla pedagogia, che è incentrata sull'educazione dei bambini). Questo si focalizza sui processi di apprendimento degli adulti, basati sui principi:
L'ASR impone l'uso di metodologie didattiche attive ed interattive che garantiscano la centralità del discente, suggerendo esplicitamente tecniche quali: simulazioni (fisiche o virtuali/RA/RV), gamification, casi studio e lavori di gruppo. Il formatore assume il ruolo di facilitatore, valorizzando le esperienze per tradurre il sapere nel saper essere.
3. Monitoraggio, Valutazione e la Prova sul Campo
Il processo di monitoraggio deve basarsi su procedure di rilevazione di parametri misurabili su tre livelli obbligatori:
4. Le Risorse e I Requisiti di Erogazione
La Parte IV definisce requisiti stringenti anche per le risorse umane e tecnologiche:
Conclusioni e Prospettive
L'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 2025 è uno strumento potente che segna una svolta. Il messaggio è chiaro, mutuato dalla Resilience Engineering (Hollnagel, 2006): la sicurezza non è qualcosa che l’organizzazione ha, ma ciò che l’organizzazione fa, anche in termini di scelte sul processo formativo.
Per i soggetti formatori e per i datori di lavoro, questo Accordo rappresenta l'opportunità di diventare veri protagonisti di una cultura della formazione rinnovata, dove la formazione rappresenta un processo procedimentalizzato e coerente che mira a un risultato: non l'attestato, ma la competenza in azione.
La Parte IV, in conclusione, non ammette deroghe: il sistema sicurezza italiano è chiamato a un salto di qualità culturale dove la formazione è un processo ingegneristico che produce un risultato tangibile: la competenza in azione.
Principali scadenze (disposizioni transitorie):
L'ASR impone scadenze chiare per l'adeguamento:
[1] Riferimento ai previgenti Accordi attuativi del D. Lgs. 81/08: * Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 - Rep. Atti n. 221/CSR (Formazione dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti); * Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 - Rep. Atti n. 223/CSR (Formazione Datori di Lavoro-RSPP); * Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (Formazione addetti utilizzo attrezzature di lavoro specifiche); * Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 (Formazione ASPP-RSPP + specifiche formazione lavoratori e-learning – tabella riepilogativa).
[2] G. FANUCCHI R. SOMMA, LA LEADERSHIP VISIONARIA DELLA FORMAZIONE, UNA POSSIBILE DIREZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI?, Giornale dei Formatori di Aifos.
[3] R. SOMMA, FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA: TEMPO DI ATTESA, NON DI ASPETTATIVE!, Giornale degli RSPP di Aifos
[4] Principio giurisprudenziale di effettività e specificità della formazione (la formazione deve essere effettiva, idonea a modificare i comportamenti e patrimonio del lavoratore): * Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34771, nel caso di un lavoratore che combina male tra loro due sostanze determinando una esplosione: la formazione deve essere «specifica» e «dettagliata». * Cass. pen., sez. IV, 22 ottobre 2012, n. 41191, nel caso di una lavoratrice che si taglia usando una macchina sega-ossi senza che sia stata impartita una formazione «specifica» al riguardo. * Cass. pen., sez. IV, 7 dicembre 2018, n. 54803, in cui un lavoratore addetto a una pressa si infortuna dopo avere avuto una formazione di 4 ore sulle attrezzature ed essere stato avviato «dopo solo due giorni» al lavoro, «senza previa verifica pratica e in assenza di un vero e proprio affiancamento e di una concreta supervisione». La formazione comporta obbligo per il soggetto obbligato di verifica che le conoscenze teoriche e pratiche siano divenute patrimonio del lavoratore. * Cass. pen., sez. IV, 23 settembre 2014, n. 38966: «la formazione va inserita all’interno di un percorso di addestramento che, per garantire il raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non di mera osservanza formale dei precetti, deve prevedere momenti di verifica dei risultati: insomma la formazione è necessariamente una attività procedimentalizzata» (e anche Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 2017, n. 12561, parla di «processo formativo», fatto da una «pluralità di momenti»).
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì
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AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
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